AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2005.163
Data decisione, Autorità: 05.12.2005, TCA
Titolo: Incasso forzato di pretese della Cassa Malattia
Raccomandata
Incarto n. 36.2005.163
ir/td
Lugano 5 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2005 emanata da
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto
A. RI 1 è assicurato presso la Cassa malati CO 1 dal 1996 e, per l'anno 2005, il premio fissato dall'assicuratore per la copertura di base con franchigia di CHF 300.-- ammontava a CHF 284.80 mensili. A seguito del mancato pagamento dei premi del primo semestre 2005 nonché di una partecipazione per CHF 137.50 oltre a spese amministrative, l'assicuratore ha escusso RI 1 per un importo complessivo di CHF 1876.30 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2005. L'opposizione al PE __________ del 2 agosto 2005 è stata rigettata con decisione formale del 5 agosto successivo cui l'assicurato ha reagito con scritto pervenuto a CO 1 il 1° settembre con cui si rammentata l'esistenza di una garanzia per il pagamento da parte dello Stato.
Con decisione su opposizione 28 settembre 2005 CO 1 ha confermato il suo iniziale provvedimento rilevando di non possedere alcuna garanzia statale per il pagamento di premi e partecipazioni.
B. Il 27 ottobre 2005 RI 1 si è aggravato a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni invocando le medesime argomentazioni già sollevate in precedenza evidenziando il tenore dell'art. 22 LCAMal e riferendosi a sospensione delle prestazioni che l'assicuratore invero non ha ordinato.
CO 1 si oppone all'accoglimento del ricorso con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. A RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.
in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
Al caso di specie è pacificamente applicabile la nuova LPGA e le modifiche conseguenti della LAMal siccome i fatti oggetto del contendere ed i periodi di maturazione del credito sono successivi alla vigenza della nuova normativa.
nel merito
A norma dell'art. 64 cpv. 1 LAMal, inoltre, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Con riferimento all'anno 2005, secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a Fr. 300.- per anno civile, in precedenza - dal 1° gennaio 1998 – assommava a CHF 230.-- (si veda il nuovo testo giusta il n. I dell’Ordinanza del 6 giu. 2003 in vigore dal 1° gen. 2004 - RU 2003 3249 – mentre per quanto vigente in precedenza si veda RU 1997 2435) prima ancora la franchigia era stata fissata in CHF 150.--. L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a Fr. 700.- per gli assicurati adulti ed a Fr. 350.- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontavano a partire dal 1° gennaio 1998 a Fr. 400.-, Fr. 600.-, Fr. 1200.- ed a Fr. 1500.- (cfr. RU 1997 pag. 2435; in precedenza a Fr. 300.-, Fr. 600.-, Fr. 1200.- ed a Fr. 1500.-) per gli assicurati adulti ed a Fr. 150.-, Fr. 300.- ed a Fr. 375.- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Secondo il nuovo testo giusta il n. I dell’Ordinanza del 26 maggio 2004 in vigore dal 1° gennaio 2005 le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.
L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno. Come indicato se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che prevedono la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi.
Il totale del credito assomma dunque a CHF 1'846.80. A questi importi CO 1 ha aggiunto spese di sollecito per CHF 30.--.
L'Alta Corte ha in particolare precisato:
" (…)
Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Kranken-kassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen haben.
Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz. 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.
cc) Da Art. 12 Abs. 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und Umtriebsspesen in der Höhe von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht. (…)."
In concreto l'art. 35 cpv. 3 CGA prevede la possibilità per CO 1 di percepire le spese di sollecito. Quanto richiesto appare inoltre proporzionale al credito ed all'impegno amministrativo.
Ebbene il 1° aprile i premi di maggio e giugno non erano ancora maturati. La richiesta di interessi va allora rettificata nel senso che dal 1° aprile 2005 saranno riscossi sulla partecipazione e sui premi sino ad aprile compreso ossia CHF 1'267.50, dal 1° maggio 2005 saranno dovuti interessi su CHF 1'561.50 e dal 1° giugno su CHF 1'876.30 siccome nel frattempo maturate anche le spese amministrative.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni e ciò limitatamente agli interessi moratori.
1.1. Di conseguenza:
RI 1 dovrà versare all'assicuratore
malattia CO 1 l'importo di CHF 1'876.30 mentre gli interessi al 5% sono dovuti dal 1° aprile 2005 su CHF 1'267.50, a partire dal 1° maggio 2005 sull'importo aumentato a CHF 1'561.50 e dal 1° giugno 2005 sull'importo completo del debito pari a CHF 1'876.30.
2.- Non si percepiscono tasse e spese.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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