AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.103
Data decisione, Autorità: 25.11.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00103
Lugano 25 novembre 1997 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 settembre 1996 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/26 settembre 1995 dell’UE di Sion;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4/5 novembre 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta nel senso e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 11 novembre 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate le spese;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 20/26 settembre 1995 dell’UE di Sion la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 8’635.-- oltre interessi al 5% dal 28 marzo 1995, indicando quale titolo di credito: “Facture no __________ du 28.02.95”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un preventivo 8 dicembre 1994 (doc. D) concernente la riparazione di una macchina, controfirmato __________, con cui quest’ultima ha accettato il prezzo preventivato di Fr. 7’350.-- ca. per il materiale e Fr. 720.-- ca. per l’esecuzione della riparazione, netto dalla fabbrica, esclusa l’IVA. La creditrice ha inoltre presentato la relativa fattura 28 febbraio 1995 (doc. D) di Fr. 8’070.--, più Fr. 38.-- per il trasporto e Fr. 527.-- per l’IVA del 6.5%, complessivamente Fr. 8’635.--.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che la riparazione di cui al preventivo doc. C non è stata eseguita a regola d’arte in quanto la macchina non esegue più le affilature a sinistra. Questo fatto è stato comunicato alla procedente con lettera raccomandata 27 marzo 1995 (doc. 1) e 8 giugno 1995 (doc. 2), senza ottenere risposta. La macchina si trova ancora in tale stato, la creditrice non essendo intervenuta.
D. Con sentenza 4 novembre 1996 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che il preventivo doc. C insieme con la relativa fattura doc. D costituisce valido riconoscimento di debito per la pretesa posta in esecuzione. Secondo la prima giudice l’eccepito inadempimento contrattuale non è stato reso verosimile, ritenuto che la lettera doc. 1 è stata spedita due mesi dopo l’avvenuta riparazione, ossia ben oltre il termine necessario per l’ordinaria verifica.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il preventivo doc. C con cui l’escussa si è obbligata a pagare i costi del materiale di ca. Fr. 7’350.-- e dell’esecuzione di ca. Fr. 720.-- costituisce, in linea di principio, per un importo complessivo di Fr. 8’070.--, quale limite massimo, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di __________, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l’escusso renda almeno credibile l’eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348 con riferimenti).
c) Ex art. 363 CO l’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede.
Il compimento di un’opera comprende anche lavori, quali la riparazione, eseguiti su un oggetto già esistente (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed. 1996, n. 28/29 p. 9 e rif. ivi).
Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore (Gauch, op. cit., n. 2141 p. 563). La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 ss.; Gauch, op.cit., n. 2138 ss.; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA). L’onere della prova spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176). Per quanto attiene alle modalità della notifica del difetto, il Tribunale federale ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175).
d) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
e) Nel caso di specie dalla fattura doc. D emerge che l’oggetto riparato è stato rispedito all’escussa il 26 gennaio 1995, termine di consegna che non è stato contestato dalla debitrice. Con l’atto di appello quest’ultima ha sostenuto che, considerato il tempo di trasporto, la consegna è avvenuta verso il 10 febbraio 1995. Inoltre, trattandosi di un difetto riguardante l’affilatura di pezzi che, per il ritardo dovuto alla riparazione, hanno potuto essere lavorati sulla parte sinistra della macchina solo verso la metà di marzo, la notifica dei difetti non poteva essere comunicata prima di quanto avvenuto, ossia il 27 marzo 1995 (doc. 1). Queste allegazioni, sollevate la prima volta in sede di appello, vanno tuttavia respinte poiché proceduralmente irrite ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. D’altro canto dalle argomentazioni presentate dall’escussa in sede di contraddittorio non emergono i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile la sua impossibilità ad eseguire un’ordinaria verifica dello stato della macchina all’atto del ricevimento, avvenuto secondo l’appellante il 10 febbraio 1995, così come non risultano riscontri oggettivi atti a rendere verosimile l’esistenza di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica, per cui la notifica dei difetti 27 marzo 1995 (doc. 1) appare intempestiva. Di conseguenza va respinta l’eccezione di inadempimento contrattuale da parte della procedente.
La conferma d’ordine doc. D costituisce quindi valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per Fr. 8’070.--, mentre l’istanza va respinta sia per le spese di trasporto, non determinate al momento della firma della conferma d’ordine, che per l’IVA, trattandosi di un prezzo netto, IVA esclusa.
La tassa di giustizia segue la pressoché totale soccombenza dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 11 novembre 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4/5 novembre 1996 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 13 settembre __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________ del 20/26 settembre 1995 dell’UE di Sion è rigettata in via provvisoria per Fr. 8’070.-- oltre interessi al 5% dal 28 marzo 1995.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________:
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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