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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.102
Data decisione, Autorità: 12.12.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00102
Lugano 12 dicembre 1996 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 settembre 1996 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22agosto/5 settembre 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 30 ottobre 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno è respinta in via provvisoria per Fr. 43’600.-- oltre interessi al 12% dal 22 dicembre 1990 su Fr. 15’000.--, dal 15 maggio 1991 su Fr. 14’000.--, dal 15 ottobre 1991 su Fr. 4’600.-- e dal 15 maggio 1992 su Fr. 10’000.--, nonché Fr. 100.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta in appello dall’escussa con atto in lingua tedesca;
richiamata la diffida 11 novembre 1996 del Presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 29 novembre 1996
per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un
deposito di Fr. 260.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con
la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il
termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell’art.312 CPC;
considerato come il versamento non sia stato effettuato per cui l’appello va
stralciato dai ruoli;
ritenuto che con ordinanza 11 novembre 1996 il Presidente
di questa Camera ha assegnato all’appellante ex art. 142 cpv. 3 CPC un
termine perentorio di 10 giorni per ripresentare l’atto di appello in lingua italiana -
così come sancito dall’art. 117 cpv. 1 CPC (”il processo deve svolgersi in
lingua Italiana”) - con la comminatoria che il mancato ossequio dell’ordinanza e del
termine in essa fissato avrebbe comportato l’irricevibilità dell’atto ricorsuale;
preso atto che __________ non ha prodotto entro il termine fissato l’atto d’appello
in lingua italiana, per cui l’appello sarebbe in ogni caso irricevibile
pronuncia
L’appello 6 novembre 1996 di __________ -comunque irricevibile per mancata traduzione- è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
Non si prelevano spese.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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