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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.95
Data decisione, Autorità: 13.11.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00095
Lugano 13 novembre 1996 /FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani (questi ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 settembre 1996 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 27 agosto 1996 per l’incasso di fr. 11’020.- oltre accessori;
sulla quale istanza il segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona ha così deciso il 26 settembre 1996:
E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona;
La tassa di giustizia globale di fr. 150.-. da anticipare dall’istante, è a carico della parte convenuta, che rifonderà inoltre alla controparte fr. 220.- a titolo di ripetibili.
decisione dedotta in appello dalla __________ con atto ricorsuale del 4 ottobre 1996, chiedente l’annullamento della sentenza impugnata, con protesta di spese e di ripetibili;
richiamate le osservazioni del 24 ottobre 1996 dell’istante, postulanti la reiezione dell’appello con protesta di spese e di ripetibili.
preso atto dell’istanza del 6 novembre 1996, con la quale __________ ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che con PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 11’020.- oltre interessi e spese;
che, preso atto dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo, __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza 9 settembre 1996;
che il creditore ha fondato la domanda sulla base della sentenza del 17 luglio 1996, con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso atto dell'acquiescenza della debitrice in occasione dell’udienza del 17 luglio 1996, ha stralciato dai ruoli la causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro no. __________ dipendente da istanza 20 giugno 1996 dell’istante, ha condannato la convenuta a pagare all’istante la somma di fr. 10’620.- oltre interessi al 5% su fr. 3’620.- dal 31 ottobre 1995 e su fr. 7’000.- dal 30 novembre 1995, come pure la somma di fr. 400.- per ripetibili;
che il Pretore, con sentenza 26 settembre 1996, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta, segnatamente la sentenza 17 luglio 1996, siccome passata in giudicato, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
che con tempestivo atto di appello __________ ha chiesto l’annullamento della sentenza emanata dal Pretore il 26 settembre 1996, sostenendo che nonostante esplicita richiesta, essa non ha potuto prendere visione dei documenti di causa, essendo gli stessi in possesso dell’istante, che tali documenti dovevano rimanere acquisiti nell’incarto fino alla conclusione della procedura (art. 205 CPC), che essa, pur avendo giustificato la propria assenza al contradditorio, non ha potuto far valere convenientemente le proprie ragioni, non avendo potuto accedere agli atti costituenti l’incarto e sui quali il primo giudice ha fondato la sentenza impugnata, che la controparte si è rifiutata di concedere il rinvio dell’udienza di pochi giorni, e, infine, adducendo pure che non è stata dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza sulla quale è stata promossa l’esecuzione;
che con osservazioni del 24 ottobre 1996 l’istante ha chiesto la reiezione dell’appello, con protesta di spese e di ripetibili, queste ultime commisurate alla temerarietà del ricorso;
che quando il credito sia fondato sopra un sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo (art. 80 cov. 1 LEF), ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive, tra l’altro, le transazioni e le ricognizioni giudiziarie (art. 80 cpv. 2 LEF),
che decisiva ai fini dell’accoglimento dell’istanza è la sentenza del 17 luglio 1996, con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso atto dell’acquiescenza dell’amministratore unico dell’escussa all’istanza 20 giugno 1996 (inc. 334/96), ha stralciato la relativa causa dai ruoli e ha condannato la debitrice al pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che l'escussa, nel suo atto di appello, non contesta di avere aderito alla citata istanza in occasione del contraddittorio del 17 luglio 1996, come pure di avere ricevuto sia il precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona, sia la sentenza del 17 luglio 1996 che ha posto fine alla lite;
che di fronte a tali riscontri la doglianza dell’escussa, fondata sulla mancata messa a disposizione del titolo di rigetto rasenta la temerarietà, ove soltanto si consideri che nello scritto 25 settembre 1996 indirizzato alla Pretura per comunicare l’impossibilità di presenziare al contraddittorio fissato per il giorno successivo, il patrocinatore di __________ non soltanto non ha chiesto il rinvio dell’udienza, e non soltanto si è guardato dal sostenere di non essere a disposizione del titolo sul quale l’istante ha fondato la propria domanda, ma ha addirittura comunicato l’intenzione di proporre revisione contro il titolo che egli pretende ora di ignorare;
che non vi è pertanto ragione per esaminare se la documentazione prodotta dall’escussa doveva rimanere acquisita agli atti fino al passaggio in giudicato formale della sentenza di rigetto oppure se essa poteva essere ritornata - come probabilmente si è avverato nella fattispecie - al creditore una volta emanata la sentenza impugnata (v. comunicazioni 7 e 9 ottobre 1996 del legale dell’istante alla Pretura di Bellinzona);
che manifestamente infondate e quindi al limite della temerarietà processuale risultando pure le rimanenti censure (mancata partecipazione al contraddittorio e mancato passaggio in giudicato della sentenza del 17 luglio 1996), ove soltanto si consideri che, come già rilevato, il legale dell’escussa non ha presentato nessuna richiesta formale di rinvio dell’udienza appuntata per il 26 settembre 1996, e che lo stesso legale non pretende che la sua mandante abbia impugnato la decisione sulla quale l’istante ha fondato la propria domanda (circostanza comunque esclusa dallo stesso segretario assessore, che ha accertato il passaggio in giudicato del titolo di rigetto);
che l’appello, non sprovvisto di temerarietà, deve essere respinto;
che, di conseguenza, la richiesta di effetto sospensivo del 6 novembre 1996 è divenuta priva di oggetto;
richiamato l’art. 80 LEF
pronuncia
L’appello è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 225.- del presente giudizio, è posta a carico della __________, che rifonderà alla controparte fr. 300.-. di ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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