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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.91
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, CEF
Incarto n. 14.96.00091
Lugano 26 marzo 1998 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 gennaio 1996 da
patr. da
contro
patr. da __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/16 gennaio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 19 settembre 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta nel senso dei considerandi e conseguentemente l'istanza di rigetto dell'opposizione in esame è ammessa per fr. 2'905'200.-- oltre interessi al 7% su fr. 2'636'316.31 dal 31.10.1994.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 settembre 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 28 ottobre 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 15/16 gennaio 1996 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 2'905'200.-- oltre interessi al 7% dal 31 ottobre 1994, indicando quale titolo di credito "Stock Purchase Agreement del 10.6.1993". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sullo scritto 31 ottobre 1994 (doc. H) nel quale __________ a nome dell'escussa conferma che "la __________ è ancora debitrice della __________ della somma di fr. 2'905'200.-- (importo corrispondente a US$ 2'312'136.81, cambio al 31.10.1994). Tale importo rappresenta il saldo contrattuale residuo, oltre agli interessi sino al 31.10.1994. La __________ si riconosce pertanto debitrice nei confronti della __________ dell'importo di fr. 2'905'200.--".
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha eccepito l'assenza di prova del tasso di conversione US$/CHF il giorno della domanda di esecuzione. La somma presuntamente dovuta non potrebbe poi essere stabilita con la necessaria precisione.
D. Con sentenza 19 settembre 1996 il Pretore ha accolto l'istanza considerando i doc. C e H dei validi riconoscimenti di debito. Siccome l'escussa ha riconosciuto il debito già convertito in franchi non vi era l'esigenza di provare il tasso di cambio. La questione dei rapporti di dare e avere tra le parti è poi superata dal riconoscimento che definisce con esattezza la cifra dovuta. Il giudice di prime cure ha riconosciuto un interesse di mora del 7% unicamente sul capitale di fr. 2'636'316.31.
E. Contro la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che ha rilevato come il Pretore abbia ignorato la documentazione prodotta dall'escutente, anche posteriore al riconoscimento di debito (doc. F), nella quale il debito __________ viene quantificato diversamente. La determinazione dell'esatto importo dovuto sarebbe possibile unicamente facendo capo ad un'indagine contabile, incompatibile con la procedura ordinaria. Non sarebbe provata l'applicabilità di un tasso di interesse del 7%, pure la quota di interessi contenuta nella somma riconosciuta nel doc. H non sarebbe evincibile, tanto meno con il calcolo eseguito in prima istanza.
F. Con osservazioni 28 ottobre 1996 __________ ha fatto valere la chiarezza del riconoscimento di debito e l'irrilevanza di eventuali incongruenze presenti nella contabilità __________. Nella peggiore delle ipotesi dovrebbe essere comunque accordato il rigetto per la somma riconosciuta senza interessi.
Considerato
in diritto 1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga-zione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) In concreto la dichiarazione 31 ottobre 1994 di __________ (doc. H), a quel tempo membro del consiglio di amministrazione con firma individuale (cfr. doc. B) costituisce un riconoscimento di debito ex art. 82. L'escussa ha riconosciuto esplicitamente di dovere a __________ una somma di denaro ben precisa indicando pure la causale del debito: il contratto di cessione del pacchetto azionario __________, prodotto dalla procedente sub doc. C. E' pure data l'identità tra creditore indicato nel riconoscimento e quello figurante sul precetto esecutivo: l'estratto del registro di commercio del Principato del Liechtenstein (doc. L) dimostra la modifica della ragione sociale dell'appellata da __________ in __________.
d) L'assegnazione degli interessi di mora effettuata dal giudice di prime cure non può però essere seguita per due ragioni. In primo luogo il tasso di interesse ex art. 104 cpv. 3 CO deve essere provato dal creditore (cfr. Wolfang Wiegand in: Commentario basilese, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 8 ad art. 104 CO), cosa che in concreto __________ non ha fatto. Non è poi possibile riprendere acriticamente la suddivisione capitale - interessi proposta dall'escutente che non è riuscita a sostanziarla, in questo senso non è sufficiente il fatto che i pagamenti, secondo contratto (cfr. doc. C) avrebbero dovuto avvenire in tranches da un milione di US$ ciascuna. In concreto risulta impossibile determinare la quota della somma riconosciuta che non può produrre nuovamente interessi poiché composta da quelli già maturati. Gli interessi di mora a partire dal 31 ottobre 1994 non sono quindi coperti dal riconoscimento di debito poiché non facilmente determinabili, relativamente ad essi l'opposizione va mantenuta.
b) I doc. F e G, pur se prodotti da __________ e posteriori al riconoscimento di debito, sono stati allestiti unilateralmente dall'escussa o comunque da suoi mandatari e mai riconosciuti da controparte nell'ammontare delle cifre riportate. Essi sono stati allegati all'istanza con l'unico scopo di rafforzare la tesi dell'esistenza del debito in questione. Irrilevante è in particolare lo scritto 9 giugno 1995 (doc. F) che l'appellante ritiene decisivo poiché "firmato dalla __________ che si occupava della contabilità __________ " - dopo averlo definito in sede di udienza "la lettera di una società non ben definita, e che comunque nulla ha a che fare con la convenuta, tale __________". L'escussa non ha reso verosimile una presunta contrazione del debito, ciò sarebbe stato peraltro estremamente agevole tramite produzione di ricevute di pagamenti parziali o giustificativi di avvenute compensazioni.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia I. L’appello 30 settembre 1996 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:
"1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione al PE n. __________dell'UEF di Lugano interposta da __________ limitatamente a fr. 2'905'200.--.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'125.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ in ragione di 1/10 e di __________ in ragione di 9/10, quest'ultima rifonderà a controparte fr. 2'000.-- a titolo di parte di indennità.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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