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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.86
Data decisione, Autorità: 29.04.1998, CEF
Incarto n. 14.96.00086
Lugano 29 aprile 1998/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 marzo 1996 da
rappr.
contro
patr.
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 7/11 marzo 1996 dellUE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 settembre 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al precetto esecutivo indicato è rigettata in via definitiva.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 10 settembre 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso atto che con ordinanaza presidenziale 12/17 settembre 1996 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 7/11 marzo 1996 dell’UE di Lugano lo __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 89’810.--, indicando quale titolo di credito.”Imposta maggior valore immobiliare tass. no. 423.84.76 - vendita __________ - RFD Locarno - __________.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretore.
B. __________ fonda la sua pretesa sulla notifica dell’imposta sul maggior valore immobiliare, tassazione n. __________ del 29 gennaio 1985 per l’importo di Fr. 59’520.-- (doc. B), emessa nell’ambito di una vendita immobiliare da parte di __________ all’__________. Il 6 luglio 1989 l’Ufficio dei registri di Locarno ha accolto parzialmente un reclamo presentato contro la predetta tassazione (doc. C). In seguito a ricorso contro la decisione 6 luglio 1989 dell ‘Ufficio registri di Locarno, il 17 dicembre 1993 __________ ha emesso una nuova notifica di tassazione per un importo di Fr. 89’810.-- (doc. D). Con decisione 14 aprile 1994, cresciuta in giudicato, la Camera di diritto tributario (CDT) del Tribunale di appello ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la predetta nuova notifica di tassazione (doc. E).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di prescrizione, argomentando che ex art. 31 cpv. 1 LIMVI il credito d’imposta si prescrive in 5 anni. Il termine decorre dal giorno in cui la tassazione è definitiva. Nonostante la LIMVI non disciplini la prescrizione nel lasso d tempo che va dalla notifica della tassazione alla sua crescita in giudicato, dottrina e giurisprudenza convengono che le pretese pecuniarie di diritto pubblico sottostanno alla prescrizione. __________ ha rilevato che in un caso analogo la CDT del Tribunale di appello ha stabilito che la prescrizione assoluta nei casi come quello in oggetto è di 5 anni a decorrere dalla data di iscrizione del trapasso a Registro fondiario. In casu il credito d’imposta è prescritto, l’iscrizione del trapasso essendo avvenuta il 1. febbraio 1984. L’escussa ha poi sostenuto che secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. f LIMVI le alienazioni in cui l’alienante è un ente di diritto pubblico, oppure un ente di diritto privato avente scopi di utilità pubblica, che non persegue fini di lucro, non soggiaciono all’imposizione.
D. Con sentenza pretorile 2 settembre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la tassazione IMVI n. __________ emessa dall’ACC il 17 dicembre 1993 (doc. D) costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80/81 LEF. L’eccezione di prescrizione sollevata dall’escussa è stata respinta in quanto il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento in cui la tassazione è divenuta definitiva, ossia dal 14 aprile 1994, data della decisione della CDT del Tribunale di appello. In sede pretorile è stata respinta pure l’eccezione sollevata dall’escussa in merito all’asserita sua esenzione dal pagamento dell’IMVI, in quanto questione di merito, che andava proposta in sede di reclamo.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa ribadendo la sua esenzione dal pagamento dell’IMVI, sia in qualità di alienante che in quella di acquirente. Secondo __________, il procedente non vanta alcun credito nei suoi confronti. Il presunto credito non risulta essere fondato su una sentenza esecutiva. Inoltre la tassazione IMVI dell’ACC del 17 dicembre 1993 non la concerne. La sentenza definitiva 14 aprile 1994 della CDT del Tribunale di appello è indirizzata ed interessa esclusivamente __________. L’appellante ha inoltre sostenuto che non le è mai stato notificato nessun credito e nessuna decisione nei modi e nelle forme stabilite dalla procedura esecutiva.
Considerato
in diritto
a) Secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Ex art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) Ex art. 38 LIMVI le notifiche di tassazione o le decisioni di multa, emesse in applicazione della stessa legge e cresciute in giudicato, sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.
c) Ex art. 4 cpv. 3 LIMVI alienante e acquirente sono sempre obbligati solidalmente verso lo Stato, al quale non possono essere opposti i rapporti di ripartizione interna, nè di carattere legale, nè di natura convenzionale.
d) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di adddurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
e) La decisione 17 dicembre 1993 della ACC cresciuta in giudicato con la decisione 14 aprile 1994 della CDT del Tribunale di appello costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF anche nei confronti della __________.
Con l’atto di appello l’appellante ha eccepito di non avere ricevuto nessuna decisione nelle forme e nei modi richiesti dalla procedura esecutiva. Questa eccezione va respinta ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stata sollevata per la prima volta in sede di appello.
La __________ ha poi ribadito la sua esenzione dal pagamento dell’IMVI in quanto ente di pubblica utilità che non persegue fini di lucro, producendo tre decisioni dell’Autoritâ fiscale in merito a tale sua esenzione per imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza e per imposte di successione e di donazione. Questi documenti, prodotti per la prima volta in sede di appello, vanno estromessi dall’incarto pure ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
Per quel che riguarda l’obbligo al pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare in oggetto, va rilevato in via abbondanziale che la pretesa vantata nei confronti della __________ non deriva dall’imposizione di quest’ultima nella sua qualità di contribuente, contribuente essendo infatti __________. La richiesta diretta all’appellante scaturisce infatti dalla disposizione legale, di cui all’art. 4 cpv. 3 LIMVi, che prevede un obbligo solidale dell’acquirente e dell’alienante nei confronti dello Stato. Si tratta pertanto di un obbligo fondato su un rapporto di solidarietà e non di imposizione fiscale dell’appellante. In ogni caso, l’appellante avrebbe dovuto far valere la sua pretesa esenzione in sede di ricorso contro le decisioni delle Autorità fiscali e non nella presente procedura.
Le eccezioni sollevate dall’escussa vanno quindi respinte.
Di conseguenza va confermata la sentenza pretorile
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, il __________ non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 80 LEF e 38 LIMVI
pronuncia
L’appello 10 settembre 1996 _________ è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico __________.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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