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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.83
Data decisione, Autorità: 22.09.1999, CEF
Incarto n. 14.96.00083
Lugano 22 settembre 1999 /B/fp/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, astenuto)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 luglio 1996 da
patr.
contro
patr.
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell’11/15 dicembre 1995 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con sentenza 29 agosto 1996 ha così deciso:
“1. È rigetta in via provvisoria limitatamente alla somma di Fr. 226’284.05 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 1995 su Fr. 156’294.05 e dal 2 settembre 1995 su Fr. 70’000.--. l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 15 dicembre 1995.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 settembre 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 18 settembre 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell’11/15 dicembre 1995 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 234’851.90 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 1995, indicando quale titolo di credito:
Fr. 11’655.05 - __________ Fr. 30’720.50 - __________ Fr. 11’566.50 - __________ Fr. 11’586.60 - __________ Fr. 33’039.30 - __________ Fr. 11’575.90
B. La procedente fonda la sua pretesa su una convenzione 8 marzo 1995 (doc. A) sottoscritta dall’escusso, con cui si è obbligato, in nome proprio ed in rappresentanza della _________, a onorare le cambiali ivi elencate non ancora esigibili fino al 7 marzo 1995 per un importo complessivo di Fr. 136’284.05. Per ulteriori 5 cambiali, pure elencate nel doc. A per un importo complessivo di Fr. 98’567.95, esigibili per il 7 marzo 1995, e non onorate, le parti hanno concordato di emettere 10 nuove cambiali per un importo di Fr. 10’000.-- ciascuna con scadenza per la fine di ogni mese a partire dal 31 marzo 1995, l’ultima scadente il 31 dicembre 1995. L’escusso si è impegnato in nome proprio e in rappresentanza della __________ a onorare alla loro scadenza anche questi effetti cambiari. Dal doc. A emerge poi che nel caso in cui le cambiali non fossero state pagate, __________ si è obbligato a versare i relativi importi entro un giorno dalla loro scadenza ad un rappresentante della __________ Le citate cambiali non essendo state onorate, la creditrice ha promosso esecuzione contro l’escusso.
C. All’udienza di contraddittorio il debitore ha negato l’identità tra il titolo di credito indicato sul PE e quello prodotto agli atti. Egli ha poi sostenuto che la convenzione doc. A non contiene nessun suo obbligo incondizionato di pagare una somma di denaro facilmente determinabile, considerata la facoltà della __________ di riprendere le procedure esecutive cambiarie. Il doc. A si riferisce a delle cambiali e non costituisce riconoscimento di debito. L’obbligazione ivi contenuta è di natura accessoria, essa dovrebbe adempiere i requisiti formali della fideiussione risp. dell’avallo cambiario. L’escusso ha poi contestato l’esigibilità della pretesa posta in esecuzione
D. Con sentenza 29 agosto 1996 il Pretore di Bellinzona ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la convenzione doc. A costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, la somma di denaro ivi riconosciuta essendo chiaramente determinata in Fr. 236’284.05 e l’escusso essendosi obbligato sia personalmente che solidalmente con la __________ ad adempiere gli obblighi ivi contenuti. L’esigibilità dei crediti è stata fissata nella convenzione e fatta coincidere con il giorno successivo alla scadenza delle cambiali. In prima sede è stato tuttavia rilevato che la 10. cambiale di Fr. 10’000.-- è scaduta il 31 dicembre 1995, per cui il credito nei confronti dell’escusso è divenuto esigibile il 2 gennaio 1996. Essendo il PE stato emesso l’11 dicembre 1995, questa pretesa non era ancora esigibile, per cui il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato concesso limitatamente a Fr. 226’284.05. Gli interessi sono stati riconosciuti per i crediti di cui al punto 2 della convenzione doc. A dal 20 maggio 1995, come richiesto, mentre per i crediti, di cui al punto 3 della Convenzione, per ciascuna rata di Fr. 10’000.-- dal secondo giorno successivo a quello di scadenza di ogni singola cambiale. Gli interessi sulle due cambiali scadute il 31 marzo e il 30 aprile 1995 sono stati concessi dal 20 maggio 1995 come richiesto. Quelli sulle sette cambiali scadute da maggio a novembre 1995 sono stati accordati per la scadenza media del 2 settembre 1995.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con osservazioni 18 settembre 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
G. Ritenuto che dal gennaio 1997 __________ si trovava in moratoria concordataria. l’esecuzione in oggetto non poteva essere proseguita (art. 297 cpv. 1 LEF). Con decreto 23 marzo 1998 è stato pronunciato il fallimento di __________. Il 14 agosto 1998 è stata pronunciata la sospensione della procedura di fallimento ex art. 230 cpv. 2 LEF, pubblicata sul FUC n. __________ e sul FUSC n. __________, con l’avvertimento ai creditori che la procedura fallimentare sarebbe stata definitivamente sospesa per mancanza di attivo qualora nessun creditore avesse anticipato entro 10 giorni fr. 25’000.--. Atteso che entro il termine fissato non è stato versato l’anticipo, la procedura fallimentare è stata sospesa ex art. 230 cpv. 2 LEF.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 230 cpv. 4 LEF dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla legge.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 92 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, II rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Dall’esame della convenzione doc. A emerge chiaramente, senza necessità di interpretazione alcuna, che oltre all’impegno assunto da __________ e dalla __________. di onorare le cambiali ivi indicate e le 10 ancora da emettere, l’appellante si è impegnato personalmente a pagare, nel caso le citate cambiali non fossero state onorate, gli importi corrispondenti, espressamente indicati nel loro ammontare, il giorno seguente la scadenza delle cambiali. Contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso la convenzione doc. A non costituisce pertanto un atto accessorio alle cambiali, bensì un impegno indipendente da esse, assunto da __________ personalmente, sulla base del quale possono essere determinati sia gli importi per cui è stato sottoscritto l’impegno che il giorno della loro scadenza. Il doc. A costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF,
pronuncia: 1. L’appello 4 settembre 1996 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 420.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.
Intimazione:
__________;
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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