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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.81
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00081
Lugano
27 gennaio 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e ali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 agosto
1996 da
patr.
dallo Studio legale __________
contro
patr.
dall'avv. __________
chiedente
l’allestimento dell’inventario provvisorio dei beni della __________
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano;
richiamata
la sentenza 26 agosto 1996 della Pretore del Distretto di Lugano, con la quale
ha ordinato all’UE di Lugano di procedere all’allestimento “dell’inventario
preventivo ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 LEF” di tutti i beni di __________,
nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________;
preso
atto che il giudizio pretorile è stato impugnato il 2 settembre 1996 da __________
che ha contestualmente chiesto l’effetto sospensivo, nel senso di annullare la
sentenza pretorile che ordinava all’UE di Lugano di procedere all’allestimento
dell’inventario di tutti i beni di __________;
rilevato
che con decreto presidenziale 16 settembre 1996 è stato concesso effetto
sospensivo parziale;
considerato
che con atto 28 novembre 1996, sottoscritto dal patrocinatore della __________,
il rappresentante legale della __________, avendo la __________ provveduto a
pagare l’intero scoperto, ha comunicato all’UE di Lugano la revoca
dell’inventario e dell’esecuzione n. __________ del 13 febbraio 1996 ed ha
chiesto a questa Camera di stralciare la procedura in oggetto, compensate le
ripetibili;
ritenuto
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e
indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le
parti ne concordino un diverso riparto;
considerato
che avendo la __________ provveduto al pagamento dello scoperto, ha reso la
procedura priva d’oggetto, per cui le va caricata la tassa di giustizia;
pronuncia
-
L’appello
2 settembre 1996 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico della __________, compensate le indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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