AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.75
Data decisione, Autorità: 14.10.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00075
Lugano 14 ottobre 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 aprile 1996 da
patr. dall'avv.
contro
__________ patr. dall'avv.
per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14 marzo 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha così deciso il 9 agosto 1996:
È rigettata in via definitiva per la somma di Fr. 7'667'836.20 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1996 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificato il 29 marzo 1996.
TG in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico dell'istante per 1/4 e per la rimanenza sono a carico della parte convenuta che rifonderà all'istante Fr. 20'000.-- di indennità;
decisione dedotta in appello da __________ con atto 22 agosto 1996 chiedente sia giudicato:
1.1 Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e riformata nel senso che l'istanza 11 aprile 1996 viene integralmente respinta e di conseguenza viene mantenuta l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona.
1.2 Il dispositivo della sentenza impugnata viene annullato e riformato a dipendenza della totale soccombenza dell'istante.
richiamate le osservazioni 19 settembre 1996 di __________ postulanti:
L'appello è integralmente respinto.
Protestate spese e ripetibili di seconda istanza;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che __________ procede contro __________ per Fr. 9'845'312.40 oltre accessori con PE emesso il 14 marzo 1996 e notificato all'escusso in via edittale il 29 marzo 1996, indicando quale titolo di credito "sentenza 8 maggio 1995 Corte delle Assise correzionali di Bellinzona";
che, interposta tempestiva opposizione dall'escusso, __________ ha chiesto il rigetto definitivo con istanza 11 aprile 1996 fondata sul dispositivo n.6 della sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona, il cui tenore letterale è il seguente:
"Nei confronti di __________ è ordinato il risarcimento compensativo ex art. 59 n.2 CP per US dollari 6'393'060.--, assistito ai fini della sua esecuzione dall'importo di US dollari 4 milioni (più interessi maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore sopracenerino.
Detto risarcimento è assegnato ex art. 60 alla __________ deduzion fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali in quanto non incassate dai condannati";
che all'udienza interlocutoria del 13 maggio 1996 l'istante ha chiesto la sospensione della procedura ex art. 107 CPC, atteso che sono pendenti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma contro la sentenza 4/11 aprile 1996 della II CCA che ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________
che __________ si è opposto alla sospensione;
che con atto 28 maggio 1996 il primo giudice ha sospeso la procedura per ragioni di economia processuale, "considerato che se il Tribunale federale dovesse confermare l'irricevibilità dell'appello, l'esigibilità del credito dell'istante verrebbe riportata al momento della crescita in giudicato della sentenza delle Assise correzionali, ossia prima della presentazione della domanda di esecuzione avvenuta il 16 febbraio 1996;
che all'udienza per il contraddittorio del 7 agosto 1996 l'istante ha ridotto la domanda di rigetto definitivo a Fr. 7'667'836.20 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1996, ritenuto che l'irricevibilità di tutti i rimedi di diritto formulati dall'escusso ha determinato il riporto all'8 maggio 1995 della crescita in giudicato della sentenza della Corte delle Assise correzionali, il cui dispositivo n.6 è qui oggetto di disputa;
che l'escusso ha chiesto la reiezione dell'istanza, atteso che - per il principio di celerità che informa la procedura di rigetto - non poteva darsi sospensione ex art. 107 CPC e il 13 maggio 1996 la disputa era ancora pendente davanti al Tribunale federale con un rimedio di diritto avente ope legis effetto sospensivo (ricorso per riforma) e che agli atti non vi è alcuna cessione da parte dell'istante allo Stato della parte corrispondente del suo credito come all'art. 60 cpv.2 CP;
che con sentenza 9 agosto 1996 il primo giudice ha rigettato in via definitiva l'opposizione per l'importo ridotto in sede di contraddittorio, atteso che:
"non avendo il convenuto inoltrato contro la decisione della Corte delle Assise correzionali alcun rimedio giuridico con effetto sospensivo ricevibile, la pretesa in esecuzione è esigibile dall'8 maggio 1995, giorno della sentenza, ossia prima della domanda di esecuzione presentata il 16 febbraio 1996";
"la censura concernente la mancata cessione non può essere ammessa, perché la questione andava semmai trattata in sede penale: non incombe infatti al giudice del rigetto sentenziare sull'applicabilità alla fattispecie della norma penale invocata";
che con tempestivo appello, __________ ha chiesto la reiezione dell'istanza, subordinatamente la decurtazione dell'indennità di Fr. 20'000.-- qualificata di "esorbitante", ritenuto che:
la procedura è nulla perché il primo giudice non poteva sospendere il processo ex art. 107 CPC;
al momento della sospensione non vi era titolo di rigetto definitivo perché il ricorso per riforma aveva impedito la crescita in giudicato della sentenza;
al momento del primo contraddittorio non vi era specifica procura dell'istante;
nell'ambito di un risarcimento compensatorio l'art. 60 cpv.2 CP impone che la parte lesa ceda la propria pretesa allo Stato e agli atti non vi è alcuna cessione in tal senso;
Fr. 20'000.-- di ripetibili sono "esorbitanti" e vanno ridotti a Fr. 1'500.-- / 2'000.-- per tener conto non solo del valore di causa ma anche del "ridotto tempo impiegato";
che la creditrice ha chiesto la reiezione del gravame con considerazioni che, se del caso, saranno indicate in seguito;
che l'istante fonda la sua pretesa sul dispositivo n.6 della sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona con cui è stato ordinato a carico di __________ un risarcimento compensativo ex art. 59 n.2 CP per US $ 6'393'060.--, somma poi assegnata in virtù dell'art. 60 CP alla parte civile";
che contro la sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona __________ ha formulato varie impugnative, tutte dichiarate irricevibili [cfr. sentenze 21 luglio 1995 della Corte di cassazione penale del Tribunale federale su ricorso per cassazione 18 maggio / 16 giugno 1995 (doc. C1) e su ricorso di diritto pubblico 16 giugno 1995 contro la sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona (doc. C2); 1. settembre 1995 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello su ricorso per cassazione 16 giugno 1995 contro la sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona (doc. D); 6 febbraio 1996 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale d'appello su ricorso di diritto pubblico 6 ottobre 1995 contro la sentenza 1. settembre 1995 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (doc. E); 4 aprile 1996 della II Camera civile del Tribunale d'appello su appello 16 giugno 1995 contro la sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona (doc. F); 24 giugno 1996 della I Corte civile del Tribunale federale su ricorso per riforma 10 maggio 1996 contro la sentenza 4 aprile 1996 della II Camera civile del Tribunale d'appello (doc. H) e 8 luglio 1996 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale su ricorso di diritto pubblico 8 maggio 1996 contro la sentenza 4 aprile 1996 della II Camera civile del Tribunale d'appello (doc. G)];
che l'irricevibilità di tutti i gravami presentati da __________ determina la crescita in giudicato con effetto ex tunc riportato al giudizio 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona (cfr. mutatis mutandis Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.2 ad art. 54 OG, p.408);
che di conseguenza la creditrice procedente già era al beneficio di titolo legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione nel momento in cui ha formulato la domanda di esecuzione (16 febbraio 1996) e in occasione dell'udienza interlocutoria del 13 maggio 1996, come pure in sede di udienza per il contraddittorio del 7 agosto 1996;
che __________ assevera che il primo giudice non poteva sospendere la procedura ex art. 107 CPC;
che le sospensioni nel diritto esecutivo federale sono disciplinate in termini esaustivi agli art. da 57 a 62 LEF;
che, per la forza derogatoria del diritto federale ex art. 2 disp. trans. Cost., l'art. 107 CPC - quale norma di diritto processuale cantonale - non è in linea di massima applicabile, ostandovi il principio di celerità che informa il diritto esecutivo, in particolare la procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti, specie in sede di rigetto dell'opposizione;
che sono ipotizzabili in via di eccezione al principio - per ragioni di mera opportunità e di economia processuale - sospensioni facoltative di brevissima durata, come pure casi particolari in cui l'opposizione alla sospensione fosse costitutiva di abuso di diritto (sul principio nel diritto esecutivo, cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991 p.298 sub II e p.299 sub III.2.c);
che il principio di celerità nel diritto esecutivo è evidenziato in termini didascalici nell'art. 84 LEF ("il giudice pronuncia sul rigetto dell'opposizione entro cinque giorni dalla presentazione della relativa domanda") che anche nella nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 1997 non ha formato oggetto di estensioni esuberanti (art. 84 cpv.2 nLEF: "non appena ricevuta la domanda, [il giudice] dà all'escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni");
che ogni eccezione al principio rientra nel potere discrezionale del giudice del rigetto e non è di massima suscettibile di impugnazione, riservati i casi di arbitrio manifesto;
che nel caso di specie il primo giudice si è correttamente determinato, accedendo alla domanda di sospensione del processo sommario di rigetto per evidente rilevanza delle procedure pendenti davanti al Tribunale federale, segnatamente del ricorso per riforma la cui ricevibilità o no sarebbe stata decisiva per l'esito del giudizio di rigetto;
che quand'anche si volesse applicare, come sostenuto da __________ il diritto processuale ticinese (art. 107 CPC), il giudizio di sospensione - costituendo ordinanza disciplinante il procedimento (art. 94 cpv.1 CPC) - non sarebbe comunque impugnabile, ostandovi l'art. 95 cpv.1 CPC (cfr. Rep 1988 p.372-373 cons.3);
che le censure sul merito del giudizio penale sono sottratte in tutta evidenza al limitato potere di cognizione del giudice del rigetto;
che le censure sulla procura, di tenore al limite del pretestuoso, sono inconferenti, potendosi peraltro rinviare alle pertinenti argomentazioni della creditrice procedente (cfr. osservazioni 19 settembre 1996, ad 3, p.3-4);
che __________ censura infine l'eccesso di indennità assegnate, l'importo di Fr. 20'000.-- essendo esorbitante e comunque lesivo dell'art. 68 cpv.1 OTLEF;
che ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto o l'ammissibilità di un'opposizione il giudice può, ad istanza della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese;
che in DTF 113 III 110 cons.3b e 3c il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione;
che sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l'indennità - nella procedura di rigetto dell'opposizione - comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato;
che la valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons.3b e rif. ivi);
che ex art. 18 cpv.1 TOA per le procedure sommarie previste dalla LEF l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20'000.--;
che in considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l'indennità massima di Fr. 20'000.-- appare per certo inadeguata per eccesso e va di conseguenza ridotta a Fr. 4'000.-- in prima sede, avuto altresì riguardo al grado di soccombenza determinato dal primo giudice nel rapporto 3/4 a 1/4;
che, visto l'esito, le spese d'appello sono a carico per 19/20 di __________ e per 1/20 di __________, ritenuto che l'escusso rifonderà a __________ Fr. 5'000.-- per parte di indennità di seconda sede (art. 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.1 OTLEF);
che l'appello di __________ va quindi parzialmente accolto nei limiti della decurtazione dell'indennità;
richiamato l'art. 80 LEF;
PRONUNCIA
I. L'appello 22 agosto 1996 __________ a), è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 9/12 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:
"2. La tassa di giustizia di Fr. 800.--, da anticipare dall'istante, resta a carico per 1/4 dell'istante __________, e per 3/4 del convenuto __________ che rifonderà alla controparte Fr. 4'000.-- per parte di indennità".
II. La tassa di giustizia di Fr. 1'200.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, è a carico per 1/20 di __________ e per 19/20 di __________ che rifonderà alla controparte Fr. 5'000.-- per parte di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona, Be
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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