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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.95
Data decisione, Autorità:
26.10.2005, CEF
Titolo:
Stralcio.
Incarto n.
14.2004.95
Lugano
26 ottobre
2005
CJ/sc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo
sull'istanza di riconoscimento di fallimento ("Insolvenzverfahren")
presentata il 1° settembre 2004 da
IS 1 D-
nella
sua qualità di amministratore ("Insolvenzverwalter") del fallimento
di CO 1
(rappr. dall’ RA 1 )
nelle procedure dipendenti
dal decreto d'insolvenza 27 novembre 2003 emesso dall'Amtsgericht __________
nei confronti di
CO 1 D-
(rappr. dall’avv. __________, RA 2 )
preso atto
che con scritto 26 settembre 2005 l’avv. dott. IS 1 ha comunicato di ritirare
l’istanza, chiedendo che, conformemente all’accordo intervenuto tra le parti,
le spese rimangano a carico di chi le aveva anticipate, compensate le
ripetibili;
richiamato
lo scritto 25 ottobre 2005 della parte convenuta, che ha confermato il tenore
del predetto accordo;
atteso che
deve di conseguenza essere cancellata l’annotazione della restrizione
della facoltà di disporre dei fondi del fallito decretata da questa Camera in
via supercautelare il 29 settembre 2004;
considerato
come in caso di desistenza la lite vada stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2
CPC);
atteso che
in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,
tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
ritenuto
che le parti hanno convenuto la compensazione delle indennità;
richiamati
gli art. 352 e 513 CPC, 21 LTG;
pronuncia:
-
L’istanza
di riconoscimento in Svizzera del fallimento di CO 1, __________, presentata il
1° settembre 2004 dall’avv. dott. IS 1, __________, è stralciata dai ruoli per
intervenuto ritiro.
-
È
ordinata la cancellazione dell’annotazione della restrizione della
facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 LEF a carico della PPP
n. __________ fondo base part. n° __________ RFD di __________ e della quota di
comproprietà "C" di __________ del fondo part. n° __________ RFD di __________,
di proprietà di CO 1, decretata da questa Camera il 29 settembre 2004.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo
carico. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
– avv. RA 1, __________;
– avv.
Carlo Carafa, Studio legale RA 2, Locarno;
– Ufficio
dei registri di __________, __________;
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, __________.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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