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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.64
Data decisione, Autorità:
17.10.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00064
Lugano
17 ottobre 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio
1996 da
rappr.
dal __________
contro
__________ (quale terza proprietaria del pegno)
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’8/11 gennaio 1996 dell UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 18/22 luglio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria
per Fr. 1’913’485.30 oltre interessi al tasso e con decorrenza come richiesti
col PE.
- La
tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr.
2’000.-- a titolo di indennità.”
Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escussa chiedendo la
reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 2 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
preso atto che con
scritto 11 settembre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha
ritirato
l’appello, essendo intervenuto un accordo tra le parti;
considerato
come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura
divenuta priva d’oggetto;
ritenuto
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e
indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le
parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato
che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito a spese e
indennità, queste vanno caricate all’appellante;
pronuncia
-
L’appello
2 agosto 1996 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
, la quale rifonderà all’ Fr. 600.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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