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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.62
Data decisione, Autorità: 30.10.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00062
Lugano 30 settembre 1996 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 aprile 1996 da
patr. da: avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto .provvisorio dell‘opposizione interposta al PE n. __________ del 26/28 febbraio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2/4 luglio 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza é parzialmente accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo é rigettata in via provvisoria per Fr. 20’040.-- oltre interessi al 5% dal 1. settembre 1995.
Sentenza dedotta in appello dall’escussa con atto 17 luglio 1996;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con sentenza 2/4 luglio 1996 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla __________;
che con atto 17 luglio 1996 __________ si é aggravata contro il pronunciato pretorile, chiedendo di potere esporre il suo ricorso a voce, poiché alcune cose scritte non corrisponderebbero al vero ed in Pretura avrebbe chiesto di potere visionare quanto era stato verbalizzato, ricevendo tuttavia una risposta negativa;
che l’appellante ha inoltre chiesto di poter produrre per conoscenza di questa Camera eventuali documenti scritti;
che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
che l’appellazione si riduce alla semplice comunicazione di impugnazione, tanto irrituale quanto inconcludente;
che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
che inoltre ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello é esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);
per i quali motivi,
richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
pronuncia
L’appello 17 luglio 1996 di __________, è dichiarato nullo.
La tassa di giustizia di Fr. 225.-- è a carico di __________.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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