AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2004.93
Data decisione, Autorità: 20.01.2005, TE
Titolo: imposizione di contributi di miglioria per opere di costruzione concernenti una nuova strada di quartiere
Incarto n. 30.2004.93 LCM 46/03
Lugano 20 gennaio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla presidente
Margherita De Morpurgo Quadri
e dai membri
ing. Giorgio Caprara arch. Alberto Canepa
segretario
Armando Petrini
statuendo sul ricorso interposto in data 11 giugno 2003 da
RI 1 RI 2 rappr. dall’ RA 1
contro la decisione su reclamo emessa il 21 maggio 2003 dal Municipio di X__________ nell’ambito delle opere di costruzione concernenti la strada di quartiere a Nord-Ovest di P__________,
relativamente al mapp. no. 4698 RFD di X__________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
richiamato l’inc. no. EF/AP.00.569 del Tribunale di espropriazione sopracenerino inerente la procedura di approvazione del progetto e di espropriazione per la costruzione di una nuova strada di quartiere a Nord-Ovest di P__________,
considerato in fatto e in diritto
1.2. Il Municipio di X__________ ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dall’1°.7 al 30.7.2002. RI 1 e RI 2, in veste di comproprietari del mapp. no. 4698, sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr. 12'452.94. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 21.5.2003. Da ciò il ricorso in esame nel quale sono enunciati vari motivi di impugnazione vertenti su asseriti difetti procedurali, sul vantaggio particolare e sul metodo di calcolo che giustificherebbero l’annullamento del contributo o quantomeno, in subordine, la sua riduzione. Il Comune, con risposta 20.8.2003, postula la reiezione del gravame. All’udienza del 15.6.2004, in occasione della quale si è proceduto anche al sopralluogo, le parti hanno confermato i rispettivi argomenti che saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
La LCM non disciplina il rispettivo onere contributivo nell’ipotesi di una comproprietà. Applicabile è dunque l’art. 649 cpv. 1 CC stando al quale, salvo patto contrario, le spese di amministrazione, le imposte ed altri aggravi derivanti dalla comproprietà, o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote. I contributi di miglioria e, più genericamente, i cosiddetti contributi di urbanizzazione sono inclusi nel novero degli altri aggravi citati dalla normativa (cfr. Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 75; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, ad art. 649 no. 7; DTF 119 II 330 c. 7a, 404 c. 4).
3.1. Giusta l’art. 5 LCM sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (cpv. 1). Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto (cpv. 2). La valutazione del gravame comporta quindi l’accertamento preliminare della questione se i ricorrenti fossero individuabili come proprietari al momento della pubblicazione del prospetto, requisito di ordine formale che la normativa pone quale condizione imprescindibile all’assoggettamento. L’indagine si fonda sulle risultanze del registro fondiario, peraltro facilmente verificabili per la pubblicità conferita al registro (art. 970 cpv. 1 CC).
3.2. I dati ufficialmente inventariati attestano che il mapp. no. 4698 è stato acquistato nel 1995 in comproprietà ed in ragione di ½ ciascuno da RI 1 (quota A) e RI 2 (quota B) RI 2 (iscr. a RF il 7.7.1995 al d.g. 1283). Nel 2002 la quota A è stata donata a __________ __________; il trapasso è stato iscritto a RF il 24.4.2002 (d.g. 772). Nel 2004, infine, sciolta la comproprietà (iscr. a RF il 29.9.2004 al d.g. 1931), i contigui mapp. no. 100, 102 e 4698 sono stati riuniti nel nuovo mapp. no. 100 appartenente alla stessa __________ __________ (iscr. a RF il 20.10.2004 al d.g 2104).
3.3. In concreto il prospetto dei contributi è stato pubblicato dall’1°.7 al 30.7.2002. RI 2, che allora era ancora comproprietario del fondo, è soggetto imponibile giusta l’art. 5 LCM e risponde del contributo in ragione di ½ ossia per fr. 6'226.47. Viceversa RI 1 già non era più titolare del diritto avendo ceduto la sua quota parte a __________ __________ pochi mesi prima. Pertanto nemmeno è assoggettabile al contributo di miglioria. Non occorre, peraltro, esaminare i termini dell’atto di donazione ed in particolare se il donatore si sia reso garante di eventuali tributi futuri: infatti, poiché il debito del contributo è personale, una simile clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe essere opposta ai ricorrenti (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76). Di conseguenza per quanto riferito alla quota parte di RI 1 il contributo dev’essere annullato poiché non è soggetto imponibile.
4.2. Il tracciato della strada di servizio a Nord-Ovest di P__________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 16.2.1993. Denominata C7, la strada doveva fungere da collegamento tra le strade C2 e C4 attraverso la zona edificabile R3 ed era affiancata da un posteggio (cfr. ris. del Consiglio di Stato no. 1186 p. 22 ed estratto del piano viario nell’inc. EF/AP.00.569 richiamato). In esito ad una successiva valutazione dei costi e dello stato di urbanizzazione locale, il Municipio ha ridotto la lunghezza della strada C7 limitandola ad una sessantina di metri e quindi rinunciando ad eseguire sia il collegamento che il posteggio. Proposta nelle forme della modifica di poco conto del PR, la variante ha ottenuto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio in data 4.2.2002, è stata pubblicata dal 12.2 al 14.3.2002 ed è cresciuta incontestata in giudicato (art. 15 cpv. 2 RLALPT; cfr. documentazione agli atti).
Il progetto definitivo approvato dal Tribunale di espropriazione il 22.5.2000 ha di fatto anticipato la variante. L’opera effettivamente eseguita per la quale sono percepiti contributi di miglioria, ne è riflesso speculare e rispetta le risoluzioni del legislativo comunale del 15.4.1996 (MM 744 del febbraio 1996) e del 20.12.1999 (MM 804 del novembre 1999). Con ciò il Comune ha rispettato le normative vigenti in tema di modifiche di poco conto (art. 41 LALPT, 14 e 15 RLALPT) e di opere stradali comunali (art. 32 e 33 Lstr.), specie il diritto di essere sentito di eventuali interessati, per cui non è ravvisabile alcun difetto procedurale. Né la modifica pianificatoria né il progetto definitivo sono stati impugnati nei termini di pubblicazione. E certamente non è questa la sede per tentare di rimetterne in discussione le modalità ed i contenuti. Detto questo, sono due gli argomenti sollevati nel ricorso. Innanzitutto, con rinvio al doc. B, è contestata la precarietà degli strumenti pianificatori comunali che, si afferma, sarebbe stata verificata dal Dipartimento cantonale competente. Sennonché il plico doc. B non dà alcun riscontro di quest’asserita precarietà ritenuto che l’unico scritto accluso del Dipartimento del territorio del 4.2.2002 non è altro che il preavviso favorevole alla nota modifica di poco conto con la sollecitazione a procedere ad una revisione generale del PR; l’appunto è quindi privo di rilevanza. Il secondo rimprovero mosso al Comune è di aver omesso l’invio dell’avviso personale ai proprietari interessati prescritto dalla legge: censura che è del tutto priva di fondamento ritenuto che non esiste alcun disposto legale che sancisca l’obbligatorietà dell’avviso (cfr. art. 41 LALPT, 14 e 15 RLALPT). Sotto questo profilo il ricorso si rivela dunque pretestuoso.
4.3. Con riferimento alla procedura d’imposizione in oggetto un ulteriore vizio formale sarebbe rinvenibile nel prospetto dei contributi in quanto privo degli elementi di calcolo. A corollario dei MM e delle conseguenti risoluzioni del legislativo sul piano di finanziamento e la percentuale imponibile (cfr. consid. 1.1) – peraltro accessibili al pubblico al più tardi dalla loro affissione all’albo comunale e che non sono stati impugnati – gli atti pubblicati constano in particolare:
Nell’ottica del principio della trasparenza e del diritto di essere sentito, tali elementi sono ampiamente sufficienti e chiari quanto basta affinché un proprietario possa prendere coscienza dei criteri d’imposizione. Anche su questo appunto il ricorso si rivela quindi pretestuoso.
5.2. L’intervento stradale soggetto a contributi di miglioria si configura come opera di urbanizzazione particolare poiché attua il raccordo di alcuni fondi ad uno dei rami principali degli impianti di urbanizzazione esistenti (cfr. art. 3 cpv. 3 LCM). Più particolarmente i lavori sono consistiti, previa preparazione del sottofondo, nella costruzione di una nuova strada asfaltata, lunga ml 64 e larga ml 3.50, completata con la posa di canalizzazioni e condotte elettriche e collegata perpendicolarmente con la strada C2 e le sue infrastrutture (cfr. relazione tecnica e planimetrie al progetto). Il tutto secondo un progetto che non solo risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed esteticamente decorosi, ma che pure ha creato le premesse per l’edificazione dei fondi serviti e quindi per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT). Il vantaggio particolare è quindi presunto (art. 4 cpv. 1 let. a LCM). Nel ricorso si sostiene che la part. no. 4698 era già dotata di un accesso più che sufficiente dalla contigua part. no. 100 per cui non avrebbe tratto alcun vantaggio particolare dalla costruzione della strada. L’argomento, tuttavia, non è invalidante: non solo perché non risulta che la part. no. 4698 fosse beneficiaria di un diritto di passo sulla part. no. 100, ma soprattutto perché, quand’anche una servitù fosse esistita questa non poteva assurgere a garanzia assoluta di accessibilità, specie considerando l’ipotesi della vendita a terzi della stessa part. no. 100. Inoltre il passaggio era disagevole in ragione degli edifici presenti su quel fondo con la conseguenza che l’eventuale edificazione del mapp. no. 4698 sarebbe risultata quantomeno problematica in termini di accessibilità oltre che di allacciamento alle infrastrutture. In quest’ottica è innegabile che le ripercussioni dell’opera sono state considerevoli e rivalutanti laddove, convenientemente urbanizzata da un’opera pubblica e tolto l’inconveniente del transito attraverso un altro fondo, la proprietà si è vista fornita di tutte le prerogative di un buon terreno edilizio. La situazione attuale riconducibile all’unione dei fondi disposta nel 2004, non ha rilevanza poiché il vantaggio dev’essere accertato retrospettivamente alla data di pubblicazione del prospetto. Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.
6.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) esposta a consuntivo – comprensiva, cioè, dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi necessari – assomma a fr. 95'235.30.-. Di conseguenza, tenuto conto della percentuale di prelievo del 70%, la quota imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è di fr. 66’664.-. Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL) effettiva dei fondi, di un indice di sfruttamento 0.6 parificato poiché i terreni appartengono alla medesima zona di PR, e sulla base dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni singolo fondo. Nel complesso il metodo di calcolo rispetta la situazione concreta e giunge a risultati ragionevoli. Infatti è fondato su parametri di riparto realistici quali la superficie utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione di ciascuna particella, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i contribuenti. I medesimi criteri sono stati applicati anche al mapp. no. 4698 per il quale da un canto, i fattori sono riconducibili ai concreti vantaggi indotti dall’opera e, d’altro canto, l’ammontare del contributo è proporzionale alla superficie del fondo, quest’ultima riflettendosi ovviamente sul calcolo del contributo (cfr. mapp. no. 1565). Da ciò il fattore interesse (1) che è stato riconosciuto indistintamente a tutti i terreni confinanti con la strada. Il relativo fattore di correzione è dichiaratamente funzione dell’accessibilità ante opera e sotto questo profilo il paragone suggerito nel ricorso con il mapp. no. 1565 certamente non regge così come non sussiste disparità di trattamento. Infatti il mapp. no. 1565, limitatamente ad una superficie ridotta, ha beneficiato di un correttivo (0.7) poiché era già servito dalla strada C2; il medesimo ragionamento è valso per il mapp. no. 1145 siccome già accessibili dalla strada al mapp. no. 440. Viceversa il mapp. no. 4698, come anche il mapp. no. 111, erano privi di accesso diretto e sono stati urbanizzati a nuovo; di conseguenza avendo tratto il massimo vantaggio dall’opera rispetto agli altri fondi inclusi nel perimetro, l’ipotesi di un correttivo non poteva che essere esclusa. Con il fattore distanza il vantaggio è stato differenziato in base alla superficie del fondo. Il fattore 1 è determinato dalla contiguità all’opera e colpisce i fondi per una profondità di ca. 20 m dal bordo stradale fissata con il tracciamento di una linea ideale (ai fini edificatori) che corre parallela alla strada; al terreno situato al di là della linea è toccato invece un fattore 0.8 in quanto meno favorito. Non sono stati applicati correttivi poiché non esistono differenza di quota tra la strada ed i terreni. Tutto ciò considerato il conteggio del contributo risponde quindi all’esigenza di proporzionalità ed equivalenza e merita di essere ratificato.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara e pronuncia
1.1. E’ dichiarato il non assoggettamento di RI 1 al pagamento del contributo di miglioria. Di conseguenza limitatamente alla sua quota parte di fr. 6'226.47 il contributo è annullato.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, con l’obbligo per il Comune di versare ai ricorrenti fr. 600.- per ripetibili.
La presente decisione e definitiva.
Intimazione a:
RA 1
per il Tribunale di espropriazione
la presidente il segretario
Margherita De Morpurgo Quadri Armando Petrini
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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