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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.54
Data decisione, Autorità: 23.09.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00054
Lugano 23 settembre 1996 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 aprile 1996 da
rappr. da__________ __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/25 aprile 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 21/24 giugno 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza é respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 27 giugno 1996 ha postulato l’accoglimento dell’istanza;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
considerato
in fatto e in diritto
che con PE n. __________del 23/25 aprile 1996 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 8’692.--, indicando quale titolo di credito: “Unterhaltsbeiträge (Alimente) für __________ gemäss Unterhaltsvertrag vom 11.5.1988 der Gemeinde __________, für die Zeit vom 1.11.1994 bis und mit 30.4.96. Inkl. Fr. 100.-- gemäss Prozessentschädigung vom 2.1.95 gemäss il Pretore del Distretto di Lugano (Rechtsöffnung Nr. __________)”;
che interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto al Pretore;
che il procedente fonda la sua pretesa su un contratto per il pagamento di contributi (Unterhaltsvertrag) datato 29 aprile 1988 (doc. C), con il quale l’escusso si è obbligato a pagare al procedente dal 1. gennaio 1988 un contributo mensile indicizzato di Fr. 500.-- al mese;
che con la procedura in oggetto il creditore pretende i contributi per il periodo dal 1. novembre 1994 al 30 aprile 1995;
che l’escutente ha inoltre prodotto copia del conteggio per il pagamento di una tassa di giustizia di Fr. 100.-- inerente una sentenza emessa il 2 gennaio 1995 dalla Pretura di Lugano;
che all’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che l’obbligo di pagamento del contributo alimentare è stato annullato con effetto dal 30 novembre 1990 ed ha prodotto una decisione 24 novembre 1990 della __________ (doc. 1);
che in sede pretorile l’istanza è stata respinta mancando per il contributo alimentare un titolo di rigetto ex art. 80/81 LEF e per la tassa di giustizia un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF;
che con l’atto di appello il procedente ha postulato l’accoglimento dell’istanza sostenendo che la decisione di mutamento doc. 1 riguarda solo il rapporto tra il Comune di __________ e sua madre e non l’obbligo di pagamento dell’escusso;
che in sede di appello è esclusa ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che ex art. 81 LEF quando il credito è fondato sopra una sentenza esecutiva di una autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che é prescritto;
che il punto 3 del contratto per il pagamento di contributi doc. C prevede che nel caso in cui i genitori (d’accordo con la madre) vivono in comunione domestica con il figlio e il padre versa contributi adeguati all’economia comune, l’obbligo di mantenimento è estinto;
che il debitore ha prodotto una decisione formale della __________ datata 24 novembre 1990 (doc. 1), con la quale, a far tempo dal 30 novembre 1990, il diritto all’anticipo degli alimenti è stato annullato, la madre dell’escusso abitando di nuovo con l’escusso;
che sulla base del predetto documento la parte appellata ha dimostrato che il suo obbligo di pagamento è estinto, i nuovi documenti prodotti dall’appellante in sede di appello non potendo venire considerati ex art. 321 cpv. 1 lett. 1CPC;
che mancando un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80/81 LEF, l’istanza è stata correttamente respinta in sede pretorile sulla base dei documenti prodotti;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);
che restano impregiudicati i diritti di parte creditrice sulla base di nuovi documenti e in una nuova esecuzione;
richiamati gli art. 80/81 LEF
pronuncia
L’appello 27 giugno 1996 __________, é respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, é a carico di __________ rtner.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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