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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.52
Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CEF
Incarto n. 14.96.00052
Lugano 26 gennaio 1997 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 marzo 1996 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 1°/ 3 marzo 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 11 giugno 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ e __________ che con atto 24 giugno 1996 hanno postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 12 luglio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 1°/3 marzo 1996 dell'UE di Lugano __________ e __________ hanno escusso __________ per l'incasso di fr. 209'084.-- oltre interessi al 5,5% dal 1° gennaio 1996, indicando quale titolo di credito "rimborso mutuo ipotecario e perdita come a garanzia del 26.4.1994, convenzione del 21.8.1995, lettera __________ del 16.8.1995". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Gli escutenti fondano la loro pretesa su un insieme di documenti. In particolare la dichiarazione dell'escusso (doc. B) in cui si rende personalmente garante nei confronti dei signori __________ "per il buon fine dell'investimento in opzioni US$ di cui al conto __________ impegnandosi a risarcire eventuali perdite agli intestatari del suddetto. La presente garanzia non si estende ad un eventuale mancato utile dell'investimento. Il mutuo ipotecario al portatore, sottoscritto in data odierna dai coniugi __________ da rimettere alla __________ a titolo di formale garanzia, sarà loro restituito alla scadenza del predetto investimento" e la convenzione di cui al doc. F, firmata da tutte le parti qui in causa e recapitata all'ufficio tassazione di Lugano Campagna, nella quale i procedenti dichiarano "che gli interessi e l'ammortamento maturati sul conto ipotecario presso __________, sono stati assunti dal sig. __________, che provvede quindi al relativo pagamento".
C. All'udienza di contraddittorio __________ e __________ hanno prodotto l'estratto del conto __________ (doc. G) dal quale, unitamente al doc. D (lettera 1° luglio 1994 di __________ relativa alla concessione di un conto ipotecario), risulterebbe l'importo coperto da riconoscimento di debito. A mente degli escutenti __________ si sarebbe impegnato alla restituzione del mutuo ipotecario, vale a dire a versare alla banca l'intero importo mutuato e non già unicamente interessi e ammortamenti.
L'escusso ha postulato la reiezione dell'istanza negando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito. In particolare non vi sarebbe la necessaria chiarezza circa la somma riconosciuta, dai documenti non è evincibile l'ammontare della presunta perdita relativa all'investimento in opzioni US$. Non sarebbero conosciuti i titolari del conto __________ che sarebbe poi stato chiuso prima dell'allestimento della dichiarazione 26 aprile 1994. Quanto al credito garantito da mutuo ipotecario __________ si sarebbe assunto l'onere del pagamento di interessi e ammortamento solo fino al 31 dicembre 1994, ciò risulterebbe dal fatto che la convenzione di cui al doc. F sarebbe riferita al periodo fiscale 1993/1994. La ricevuta di pagamento doc. 1 proverebbe poi il rispetto dei patti da parte dell'escusso. Non sarebbe poi ad ogni modo possibile risalire all'importo presuntamente dovuto. Non tutti i documenti da cui gli escutenti intendono estrapolare un titolo di rigetto sarebbero sottoscritti da __________. Da ultimo non sarebbe data l'esigibilità dei presunti crediti visto che la banca ancora non ha proceduto per recuperare lo scoperto nei confronti dei signori __________
D. Con sentenza 11 giugno 1996 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha respinto l'istanza argomentando che il significato reale delle dichiarazioni contenute nei doc. B e F non è sufficientemente chiaro e liquido, nemmeno l'ulteriore documentazione ha potuto rendere univoco il tenore dei presunti riconoscimenti di debito.
E. Contro la sentenza del giudice di prime cure si sono tempestivamente aggravati __________ e __________ riconfermandosi nelle allegazioni di prima sede e facendo valere l'esistenza di due riconoscimenti di debito chiari e non bisognosi di particolare interpretazione. L'appellato era perfettamente a conoscenza del mutuo ipotecario visto che aveva sottoscritto la relativa lettera di concessione (doc. D) in qualità di dipendente __________
F. Con osservazioni 12 luglio 1996 __________ si è in sostanza riconfermato nelle precedenti argomentazioni.
Considerato
in diritto
1a). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Flavio Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/ Ca-prez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §1 n. 7 pag. 3).
d) Dell'estratto 19 aprile 1996 del conto __________ sono state prodotte unicamente le ultime due pagine (p. 6 e 7 doc. G) che indicano un passivo alla fine del mese di marzo 1994 di fr. 357'950.41. Successivamente la situazione è migliorata principalmente a seguito di due bonifici di fr. 200'000.-- e 101'600.-- che hanno permesso il pareggio e successiva chiusura del conto. Non è dato di sapere da cosa derivasse il pesante passivo riportato. Quale causale di importi sia al passivo che all'attivo risultano delle sigle che paiono riferirsi ad operazioni di investimento.
E' però assolutamente impossibile determinare entità e tanto meno esito degli investimenti in opzioni US$. Agli atti non vi è il benché minimo indizio che possa collegare il passivo del conto, o almeno parte di esso, all'asserito cattivo esito delle citate operazioni. Anzi, nulla risulta in relazione a qualsivoglia "investimento in opzioni US$".
La dichiarazione 26 aprile 1994 non può essere considerata univoca, chiara e non soggetta ad interpretazione. La somma di denaro che sarebbe stata riconosciuta poi non è né determinata né facilmente determinabile, essa è, se si fa riferimento alle tavole processuali, sconosciuta. La tesi dell'appellante secondo cui si tratterebbe dell'importo di cui al credito in conto ipotecario non può essere condivisa: non risulta che i fr. 200'000.-- siano andati a coprire perdite derivanti dagli investimenti in opzioni US$.
e) la convenzione 21 agosto 1995 (doc. F) è stata allestita per motivi fiscali. Vista la data è verosimile che la comunicazione all'ufficio tassazione facesse riferimento al biennio 1993/94 o al solo 1994 (il motivo per cui ci si rivolgeva alla sezione persone giuridiche non risulta dagli atti). Vi si parla di "interessi e l'ammortamento maturati sul conto ipotecario" indicando poi che __________ "provvede quindi al relativo pagamento". Da un lato sembra che la convenzione si riferisca unicamente al periodo trascorso, dall'altro vi è un indizio contrario (si noti infatti che nell'agosto 1995 l'appellato aveva già versato da mesi gli interessi per il secondo semestre 1994, vi aveva già provveduto cfr. doc. H e 1).
Ancora una volta il presunto riconoscimento di debito è discutibile e soggetto ad interpretazione, non emerge infatti con chiarezza che l'impegno si estendeva al periodo successivo al 1994. Il doc. F non è quindi atto a giustificare il rigetto provvisorio dell'opposizione con riferimento ad interessi ed ammortamento.
f) come rettamente rilevato dal giudice di prime cure nemmeno l'insieme di tutta la documentazione costituisce un riconoscimento di debito, essa riesce però a rendere ragionevole la tesi dell'appellante: __________ avrebbe convinto i signori __________ ad accendere un mutuo per coprire o effettuare investimenti garantendo per il mantenimento del capitale e assumendosi ammortamento ed interessi. Sono però possibili anche altre interpretazioni. Il carattere sommario della procedura e il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permettono un'indagine approfondita volta a stabilire quale sia stata la reale volontà delle parti, ciò potrà essere fatto solo nell'ambito di una procedura ordinaria.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia
L’appello 24 giugno 1996 __________è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 330.--, già anticipata dagli appellanti, è posta a carico di __________ e __________ che rifonderanno, in solido tra di loro, a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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