AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.473
Data decisione, Autorità:
14.11.2005, PRPEN
Titolo:
annullamento del decreto d'accusa in quanto accusato estraneo ai fatti
Incarto
n.
10.2005.473
DA
3459/2005
Bellinzona
14
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;
fatti
avvenuti il 5 agosto 2005 a Lugano;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3459/2005 di data 19 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla
multa di fr. 700.-- (settecento).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2005 dall'accusato;
preso atto che
con lettera 19 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto di annullare
il decreto di accusa, poiché da risultanze posteriori a tale atto è risultato
che il reato è stato commesso da altra persona;
ritenuto che
l’estraneità dell’accusato emerge anche dall’esame degli atti, così come
completati in data odierna dall’accusa;
considerato che
nell’evenienza descritta si può procedere al proscioglimento dell’imputato
senza indire il dibattimento;
richiamati gli
art. 9 e segg. CPP;
proscioglie ACCU
1
dall’imputazione
di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
carica le
spese allo Stato.
Intimazione
a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster