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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.59
Data decisione, Autorità:
11.08.2005, TRAM
Incarto n.
52.2005.59
Lugano
11 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2005 di
RI 1
patrocinati da: PA 2
contro
la risoluzione 2 febbraio 2005, no. 471, del
Consiglio di Stato che respinge il ricorso 20 ottobre 2004 degli insorgenti
avverso la decisione 4 ottobre 2004 del Consorzio di manutenzione opere di
arginatura dell'alto V__________, in merito alla concessione per l'uso speciale
del mapp. no. 66 RFD di R__________;
ritenuto che in occasione dell'udienza di sopralluogo
13 luglio 2005 i ricorrenti, dopo discussione, hanno chiesto al tribunale un
termine sino al 29 luglio 2005 per eventualmente ritirare il ricorso; il
consorzio in tale evenienza si è detto disposto a rinunciare ad esigere
l'indennità per ripetibili di II.a istanza, mentre che il tribunale non avrebbe
prelevato né tasse né spese;
rilevato che con lettera 28 luglio 2005, il
patrocinatore dei ricorrenti ha dichiarato di recedere dall'impugnativa alle
condizioni formulate nel verbale di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito;
decreta:
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili di II.a istanza.
- Intimazione
a:
terzi implicati
- CO 1
1 patrocinata da: PA 1
- CO 2
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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