AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.38
Data decisione, Autorità: 03.06.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00038
Lugano 3 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1° febbraio 1996 da
rappr.
contro
patr.
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5/12 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 3/5 aprile 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 18 aprile 1996 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 10 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 5/12 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno lo __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 25’404.-- , indicando quale titolo di credito: “Imposta maggior valore immobiliare tass. no. __________”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. __________ fonda la sua pretesa su una notifica di tassazione emessa in base alla Legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 (LIMVI) in seguito alla vendita da parte di __________ della PPP n. __________ RFD di Locarno (doc. A). Il 6 luglio 1989 l’Ufficio registri ha emesso una decisione su reclamo interposto da __________ (doc. B).
In seguito si sono pronunciate in merito alla tassazione con decisioni 20 dicembre 1993 l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni (doc. C) e 14 aprile 1994 la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello (doc. E).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sollevato l’eccezione di prescrizione.
D. Con sentenza 3/5 aprile 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha respinto l’istanza argomentando che per l'ex art. 30 cpv. 1 LIMVI il diritto all’imposizione decade se l’ufficio non notifica la tassazione agli interessati entro un anno dall’iscrizione nel Registro fondiario. In casu la tassazione è stata intimata all’alienante __________r e all’acquirente __________ l’8 novembre 1985, mentre il trapasso a RF reca la data del 12 novembre 1984. L’imposizione è stata pertanto ritenuta valida. L’art. 31 cpv. 1 LIMVI prevede che il credito d’imposta si prescrive in cinque anni, decorrendo tale termine dal giorno in cui la tassazione à definitiva. Nel caso di specie la tassazione è divenuta definitiva con l’emanazione della sentenza 14 aprile 1994 della Camera di diritto Tributario del Tribunale d’appello, per cui la prescrizione non dovrebbe essere intervenuta. Tuttavia, ha argomentato il primo giudice, secondo la giurisprudenza della Camera di diritto tributario la IMVI non disciplinava la prescrizione nel lasso di tempo che va dalla notifica della tassazione alla sua crescita in giudicato. Il Pretore ha però rilevato che la Camera di diritto Tributario del Tribunale di appello sembra applicare un termine di prescrizione quinquennale decorrente dall’iscrizione a RF o al più tardi dalla notifica di tassazione, negando la possibilità di riferimento all’art. 158 LT e appellandosi per contro alle nome contenute nella stessa LIMVI agli art. 37 e 30 cpv. 2. Pertanto in prima sede è stato ritenuto che risalendo il trapasso a RF al 1984 e la tassazione al 1985, la possibilità per lo __________ di far valere la propria pretesa non sarebbe in effetti più data, ritenuto come in ogni caso il primo atto interruttivo sia avvenuto il 14 giugno 1995 (invio del PE al debitore solidale __________ avente effetto anche nei confronti dell’escusso). Il giudice di prime cure ha poi rilevato che __________ essendo domiciliato all’estero, non poteva di per sé essere escusso, se non costituendo un foro esecutivo in Svizzera tramite il sequestro dei suoi beni. Per ottenere il sequestro il credito doveva essere esigibile. Nel caso dell’imposta sul maggior valore immobiliare, un eventuale reclamo risp. ricorso, non limita l’esigibilità del tributo entro 30 giorni dalla notifica di tassazione (art. 124 e 25 LIMVI). Secondo il Pretore l’autorità di tassazione avrebbe pertanto potuto, entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di trapasso a RF o dalla notifica di tassazione, chiedere e ottenere il sequestro della PPP n. __________ di proprietà dell’escusso, creando così un foro esecutivo nel luogo del sequestro. Pertanto la prescrizione non poteva ritenersi sospesa.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente argomentando che quattro anni dopo l’intimazione della tassazione l’Ufficio registri di Locarno ha interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione con l’intimazione della decisione su reclamo 6 luglio 1989 e che il nuovo termine quinquennale è stato ulteriormente interrotto con la decisione dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 20 dicembre 1993 e cosi pure è stato con l’intimazione 14 aprile 1994 della decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.
F. Con osservazioni 10 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) Le leggi fiscali distinguono in linea di principio una prescrizione del diritto di tassare e una prescrizione del diritto di riscossione. In casu l’escusso ha invocato la prescrizione del diritto di tassare, avendo infatti sostenuto che non essendo stata emessa una decisione definitiva entro il termine quinquennale di cui all’art. 37 LIMVI, il diritto di tassare è caduto irrimediabilmente in prescrizione nelle more della procedura di ricorso.
c) Secondo l’art. 30 cpv. 1 LIMVI il diritto all’imposizione decade se l’ufficio non notifica la tassazione agli interessati entro un anno dall’iscrizione nel Registro fondiario.
In casu il trapasso a Registro fondiario reca la data 12 novembre 1984, mentre la tassazione è stata intimata all’alienante __________ e all’acquirente __________ l’8 novembre 1985, per cui risultando ossequiato il termine di un anno ex art. 30 cpv. 1 LIMVI, il diritto all’imposizione non è decaduto.
La LIMVI non prevede però quando subentra la prescrizione assoluta, nel caso in cui il contribuente impugni la tassazione con reclamo, con ricorso all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni o con ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello. Con sentenza 20 agosto 1990 (cfr. RDAT I-1992 n. 36t) la Camera di diritto tributario ha introdotto un termine di prescrizione assoluto di cinque anni. Essa si è fondata su una sentenza del Tribunale federale (DTF 101 Ia 19), nella quale, una decisione della Camera di diritto tributario, secondo cui una pretesa fiscale non può estinguersi per prescrizione finché è in corso la procedura di tassazione, era stata dichiarata in contrasto con l’art. 4 Cost. Nell’intento di colmare la lacuna esistente all’art. 30 LIMVI, la Camera di diritto tributario ha allora stabilito il termine di prescrizione quinquennale, riprendendolo dall’art. 37, che si riferisce alla prescrizione dell’azione penale. Pertanto nel caso di specie, ritenuto che dopo l’intimazione della tassazione avvenuta l’8 novembre 1985, entro il termine di prescrizione assoluto di 5 anni non è stata emessa una decisione definitiva, il diritto di tassare è caduto in prescrizione.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 81 LEF
pronuncia
L’appello 18 aprile 1996 dello __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dello __________, che rifonderà a __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - Ufficio registri di Locarno
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster