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Numero d'incarto:
30.2005.347
Data decisione, Autorità:
31.10.2005, PRPEN
Titolo:
Intimazione di contravvenzione in ambito di circolazione stradale a una persona giuridica
Incarto
n.
30.2005.347
26940/408
Bellinzona
31
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 18
ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 26940/408 del 7 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
-
La Sezione della circolazione
con decisione 7 ottobre 2005 ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 100.-,
oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver
guidato il veicolo __________ senza osservare il segnale “zona pedonale”.
-
Contro la predetta
pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
-
In merito all'intimazione
della contravvenzione si rileva preliminarmente che la RI 1, come ogni altra
persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;
di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona
giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire
- nella loro qualità di organi.
- Di conseguenza il ricorso
deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame,
riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la
procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza è
annullata la decisione n° 26940/408 del 7 ottobre 2005 emessa dalla Sezione
della circolazione.
-
Non si prelevano né
tasse, né spese.
-
Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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