AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.36
Data decisione, Autorità: 21.04.1998, CEF
Incarto n. 14.96.00036
Lugano 21 aprile 1998 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 gennaio 1996 da
(rappr. __________)
contro
(rappr. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 18 gennaio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 26 marzo 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. 298’986 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di Fr. 17’150.-- oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1993.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 16 aprile 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 19 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 18/22 aprile 1996 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in diritto: A. Con PE n. __________ del 16/18 gennaio 1996 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 22’679.60 oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1993 e Fr. 2’355.15, indicando quale titolo di credito: “Convenzione fra le parti del 05.09.1984 e sentenza di divorzio del 4 aprile 1985”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una convenzione sottoscritta dalle parti il 5 settembre 1984 (doc. B) con la quale hanno concordato quanto segue:
“Vorausgesetzt, dass die Leistungen aus AHV und ihren Zusatzleistungen an __________ den Betrag von Fr. 1’500.-- monatlich (berechnet auf dem Stand von Ende 1984) nicht erreichen, übernimmt __________ die Differenz, höchstens aber bis zum Betrag von Fr. 350.-- monatlich.“
ha rilevato che, come risulta dai doc. D1-5, riceve mensilmente dal gennaio 1991 importi inferiori a Fr. 1’500.-- indicizzati, ossia:
– anno 1991 (doc. D1) riceve Fr. 976.--, mentre il valore di Fr. 1’500.-- valuta fine 1984 corrisponde a Fr. 1’872.50 valuta 1991;
– anno 1992 (doc. D2) riceve Fr. 1’098.-- (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 1’936.70)- anno 1993 (doc. D3) riceve Fr. 1’209.-- (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 1’983.82)
– anno 1994 (doc. D4) riceve Fr. 1’579.-- (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 1’992.38)- anno 1995 (doc. D5) riceve Fr. 1’630.-- (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 2’030.92)
Considerato che dalla separazione dispone di un capitale di Fr. 76’000.-- ricevuto dal marito nel 1989 (doc. F e G) e che attende ancora dal marito un altro capitale, nonché il fatto che paga Fr. 745.-- al mese per la locazione dell'appartamento che divide con il figlio (doc. H) e Fr. 159.30 per la cassa malati (doc. I e L), le sue entrate mensili sono superiori alle uscite e di conseguenza non ha diritto ad alcuna prestazione complementare. Ciò risulta dal conteggio eseguito sulla base delle direttive 5.01 emanate dal Centro d’informazione AVS/AI per l’anno 1995 (doc. M), ritenuto che i calcoli sono stati eseguiti unicamente per il 1995. La procedente ha sostenuto che lo stesso risultato si ottiene tuttavia per tutti gli altri anni per i quali pretende il contributo suppletivo pattuito.
Spese: affitto (Fr. 745.-- x 12):2* Fr. 4’470.--
importo forfetario per spese + Fr. 600.--
franchigia - Fr. 800.--
minimo vitale Fr. 16’660.--
cassa malati
(Fr. 259.40 - 100.10**) x 12 Fr. 1’911.60
Fr. 22’841.60
Entrate: AVS (Fr. 1’6630.-- x 12) Fr. 19’560.--
capitale (Fr. 76’000.-- - 25’000.--) 10% Fr. 5’100.--
interessi su capitale 4% di 76’000.-- Fr. 3’040.--
Fr. 27’700.--
** quota mensile cassa malati, con sussidio di Fr. 100.-- (doc. I e L)
Sulla base delle precedenti considerazioni __________ pretende Fr. 350.-- mensili indicizzati per 49 mesi, ossia Fr. 22’679.60, come al seguente conteggio:
Fr. 436.90 dicembre 1991 Fr. 436.--
Fr. 451.90 gennaio-dicembre 1992 Fr. 5’422.80
Fr. 462.89 gennaio-dicembre 1993 Fr. 5’554.68
Fr. 464.89 gennaio-dicembre 1994 Fr. 5’578.68
Fr. 473.88 gennaio-dicembre 1995 Fr. 5’686.56
Fr. 22’679.60
La pretesa di Fr. 2'355.15 non è stata motivata né nell'istanza né in sede di udienza
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha in sostanza contestato la validità del doc. B quale riconoscimento di debito, non potendosi determinare se la condizione ivi prevista si sia avverata. L'importo di Fr. 350.-- non andrebbe in ogni caso indicizzato, non vi sarebbe poi formale messa in mora. La procedente sarebbe poi debitrice nei suoi confronti, entrerebbe quindi in linea di conto una compensazione. Da ultimo l'agire dell'escutente sarebbe lesivo del principio della buona fede.
D. Con sentenza 28 marzo 1996 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che le parti hanno sottoscritto una convenzione, secondo la quale, qualora le prestazioni AVS, comprese quelle complementari, versate alla procedente non avessero raggiunto l’ammon-tare di Fr. 1’500.-- mensili (importo indicizzato sulla base del valore di detto importo alla fine del 1984), l’escusso avrebbe versato alla precettante la differenza fino ad un importo massimo di Fr. 350.--. Come risulta dai doc. D 1
In prima sede è stato ritenuto che per ogni mese la differenza fra la prestazione AVS effettivamente versata e l’importo di Fr. 1’500.-- indicizzato come sopra è superiore a Fr. 350.--. La convenzione non prevede che l’importo di Fr. 350.-- sia indicizzato. Sulla base della documentazione agli atti risulta l’esistenza di un debito pari a quarantanove mensilità di Fr. 350.-- l’una, ossia Fr. 17’150.--. Il primo giudice ha respinto l’eccezione di compensazione, ex art. 125 cfr. 2 CO, le pretese per alimenti non potendo essere compensate contro la volontà del creditore. Il giorno dell’adempimento essendo stato stabilito dalle parti mediante la pattuizione di scadenze mensili, non occorreva interpellazione. Gli interessi sono stati riconosciuti a partire dal 15 dicembre 1993, quale data media di scadenza.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con osservazioni 19 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga-zione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) "Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento" (Cometta, op. cit., p. 338; cfr. anche A. Panchaud/M. Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 16).
c) In concreto l'accordo 5 settembre 1984 (doc. B) costituisce un riconoscimento di debito condizionato. __________ si impegna a versare una certa somma mensile a condizione che la rendita AVS della ex-moglie, comprensiva delle prestazioni complementari, sia inferiore a Fr. 1'500.--.
ha provato di aver ricevuto tra il 1991 e il 1995 una rendita ordinaria AVS inferiore ai Fr. 1'500.-- mensili indicizzati. La differenza è comunque sempre stata maggiore di Fr. 350.--. L'escutente non ha dimostrato di aver postulato senza successo l'assegnazione di una prestazione complementare. Ella ha però indicato chiaramente, tramite l'opuscolo del Centro di informazione AVS/AI (doc. M), quali sono i parametri che influiscono sull'ottenimento della prestazione. La documentazione prodotta attesta poi in modo puntuale le sue entrate e le sue uscite. Il successivo calcolo, relativamente semplice, dimostra che __________ n non rientra tra le persone che hanno diritto alle prestazioni complementari. Inutile quindi una formale richiesta da parte sua in tal senso, incombenza che non è peraltro prevista nell'accordo 5 settembre 1984. La realizzazione della condizione è stata pertanto dimostrata.
d) La convenzione sottoscritta dalle parti non prevede che il contributo mensile venga indicizzato, esso rimane quindi di Fr. 350.-- ed è dovuto per un totale di 49 mesi (da dicembre 1991 a dicembre 1995) per un totale di Fr. 17'150.--. Nel doc. B non è indicato il giorno dell'adempimento né è possibile determinarlo sulla base del suo tenore letterale (cfr. Wolfang Wiegand in: Commentario basilese, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 10 ad art. 102 CO). Non è quindi applicabile il cpv. 2 dell'art. 102 CO, anche perché l'avverarsi della condizione poteva essere comunicato unicamente dall'appellata, __________ non poteva infatti conoscere la situazione previdenziale dell'ex-moglie. Gli interessi al 5% sono quindi ammessi dal 9 giugno 1995 su fr. 15'050.-- (cfr. doc. N) e dal 14 dicembre 1995 su fr. 2'100.-- (cfr. doc. A di parte convenuta), date in cui __________ è stato costituito in mora.
b) L'appellante lascia intendere che, essendo lo scopo della convenzione quello di assicurare all'appellata il minimo esistenziale, andrebbero conteggiate tutte le fonti di reddito di __________ e non solo la rendita AVS. Tale volontà delle parti contrasta però con il tenore letterale della convenzione e non è stata assolutamente resa verosimile. Nemmeno il presunto comportamento abusivo di controparte risulta verosimile, non costituisce certo abuso di diritto il prevalersi dell'art. 125 n. 2 CO.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia: I. L’appello 16 aprile 1996 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:
"1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 17'150.-- oltre a interessi al 5% dal 9 giugno 1995 su fr. 15'050.-- e dal 14 dicembre 1995 su fr. 2'100.--.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 240.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ in ragione di 1/12 e di __________ in ragione di 11/12, quest'ultimo rifonderà a controparte Fr. 550.-- a titolo di indennità.
– __________.
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster