AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
40.2005.92
Data decisione, Autorità:
16.06.2005, TE
Titolo:
Impugnativa irricevibile in quanto la ricorrente non ha rispettato il termine di 30 giorni dalla data di intimazione della decisione su reclamo per inoltrare ricorso al TE
Incarto n.
40.2005.92
Lugano
14 giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Gianfranco Sciarini
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 6/7 giugno 2005 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 19 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari per il Comune di
__________,
relativamente
al mappale no. 402 RFD di __________,
considerato in
fatto e in diritto
che, giusta l’ art. 37 cpv. 2 della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), il ricorso
deve essere presentato direttamente al Tribunale di espropriazione entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di intimazione della decisione su
reclamo;
che
la decisione su reclamo, di data 19 aprile 2005, è stata ritirata da RI 1 il 20
aprile 2005;
che
pertanto il termine per presentare il gravame giungeva a scadenza venerdì 20
maggio 2005, con la conseguenza che il ricorso, datato 30 maggio 2005, ma
spedito il 6 giugno 2005, è manifestamente tardivo;
che,
di conseguenza, in applicazione degli art. 37 cpv. 2 Lst. e 48 LPAmm, l’ impugnativa
deve essere dichiarata irricevibile.
Per questi motivi
richiamati gli
art. 37 cpv. 2 Lst. e 48 LPAmm
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano tasse né spese.
-
La presente decisione é definitiva.
-
Intimazione a:
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster