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Numero d'incarto:
40.2005.88
Data decisione, Autorità:
16.06.2005, TE
Titolo:
ricorso stimericorso irricevibile per mancata completazione del ricorso nel termine di 10 giorni assegnato
Incarto n.
40.2005.88
Lugano
16 giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Claudio Morandi
ing. Alberto Lucchini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 18/23 maggio 2005 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 18 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 1595 MF di __________,
considerato in
fatto e in diritto
che
in data 18/23 maggio 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime
immobiliari entrata in vigore il 1. gennaio 2005 su tutto il territorio
cantonale, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa il
18 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima relativamente al mappale no.
1595 MF di __________ ;
che
il successivo 23 maggio 2005 la Presidente del Tribunale ha ricordato a RI 1
che il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una breve
motivazione e le conclusioni della ricorrente, assegnandole un termine di 10
giorni per completare il gravame e produrre la documentazione indicata, in
difetto di che l’impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile (art. 9, 46
LPamm);
che
a tale invito non è stato dato seguito;
che
di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile.
Per
questi motivi
richiamati gli
art. 9, 46 e 48 LPamm;
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano tasse né spese.
-
La presente decisione é definitiva.
-
Intimazione a:
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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