AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.35
Data decisione, Autorità: 06.03.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00035
Lugano 6 marzo 1997/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 gennaio 1996 da
patr. da__________
contro
patr.
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/21 dicembre 1995 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 21/25 marzo 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza 12.1.1996 di __________, è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto
4 aprile 1996 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 10 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al
gravame, protestate spese e ripetibili.
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 14/21 dicembre 1995 dell’UEF di Mendrisio il __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 2’250’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. luglio 1992, indicando quale titolo di credito: “Fr. 10’000.-- cartella ipotecaria al portatore di I. rango - Fr.170’000.-- cartella ipotecaria al portatore di I. rango, Fr. 20’000.-- cartella ipotecaria al portatore di II rango - Fr. 20’000.-- cartella ipotecaria al portatore di II. rango - Fr. 100’000.-- cartella ipotecaria al portatore di III. rango - Fr. 280’000.-- cartella ipotecaria al portatore di IV. rango - Fr. 400’000.-- cartella ipotecaria al portatore di V. rango - Fr. 500’000.-- cartella ipotecaria al portatore di VI. rango - Fr. 750’000.-- cartella ipotecaria al portatore di VII. rango - Tutte gravanti la particella no. 715 nel __________.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su 9 cartelle ipotecarie al portatore per un valore complessivo di nominali Fr. 2’250’000.-- (doc. da A a I) così come sullo scritto 21 novembre 1995 (doc. M), con il quale ha disdetto i crediti incorporati nelle predette cartelle ipotecarie per il 30 novembre 1995.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha contestato l’esigibilità della pretesa posta in esecuzione, la procedente non avendo rispettato il termine di preavviso di sei mesi.
D. Con sentenza 21 marzo 1996 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza argomentando che l’espressione apposta sulle cartelle ipotecarie “debito esigibile in ogni momento” si riferisce unicamente al momento in cui le cartelle ipotecarie potevano essere disdette, nel senso che la disdetta non era vincolata al termine consueto di pagamento degli interessi. Secondo il primo giudice questa interpretazione emerge dal fatto che sulla cartella doc. G figurava inizialmente l’espressione “rimborsabile od esigibile in ogni tempo con sei mesi di preavviso”, per cui appare ovvio che la prima parte della frase concerneva unicamente il momento della disdetta, mentre non è stato regolato il termine di preavviso. In sede pretorile è stato escluso che le parti si siano accordate tacitamente, ritenuto che la possibilità per il creditore di esigere il rimborso di oltre due milioni di franchi da un giorno all’altro, oltre che risultare piuttosto singolare, necessita di essere indicata sul titolo. Il creditore poteva pertanto chiedere il rimborso solo con il preavviso di sei mesi, dovendosi in casu, per colmare la lacuna, applicare l’art. 844 CC. In prima sede è stato pertanto ritenuto che i crediti incorporati nelle cartelle in esame, allorquando è stato spiccato il PE, non erano ancora esigibili.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con osservazioni 10 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame ribadendo in sostanza l’inesigibilità dei crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie in oggetto.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 82 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, quale la cartella ipotecaria (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p.337).
b) Le cartelle ipotecarie doc. da A a I costituiscono in linea di principio validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Vi deve essere esigibilità del credito già al momento dell’invio della domanda d’esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto: il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale; un credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell’invio della domanda d’esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando l’esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 347)
c) Ex art. 844 CC salvo contraria disposizione, il creditore ed il debitore possono denunciare il rimborso della cartella ipotecaria solo con il preavviso di sei mesi e per il termine consueto del pagamento degli interessi.
Il diritto cantonale può stabilire delle norme restrittive per la disdetta delle cartelle ipotecarie. La predetta norma è di diritto dispositivo. Le parti possono infatti per esempio modificare i termini previsti dalla legge. Gli accordi speciali relativi alla disdetta delle cartelle ipotecarie devono essere indicati a Registro fondiario nella colonna delle osservazioni (art. 40 cpv. 2 ORF). La libertà delle parti può tuttavia essere limitata da norme di diritto cantonale. L’art. 844 cpv. 2 CC permette infatti ai cantoni di emanare disposizioni restrittive in materia (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1996, § 95, n. 2943 -2944 p. 248-249)
d) Il Cantone Ticino non ha emanato alcuna disposizione relativa ai termini di disdetta delle cartelle ipotecarie, per cui le parti possono in merito accordarsi liberamente.
Dalla documentazione prodotta dal procedente risulta che nelle cartelle ipotecarie doc. F, I e H le parti hanno concordato sin dall’inizio che i debiti ivi incorporati erano rimborsabili o esigibili in ogni tempo, mentre le cartelle doc. A, B, C, D, E e G recano un aggiornamento in tal senso effettuato il 27 luglio 1995 dall’Ufficiale dei registri. Per cui, dopo il citato aggiornamento, per tutte le cartelle ipotecarie in esame i debiti erano convenuti per tempo indeterminato, rimborsabili o esigibili in ogni momento. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice tale formulazione è chiara e non necessita di interpretazione alcuna. Infatti non solo i debiti erano esigibili o rimborsabili in ogni momento, per cui le parti hanno inteso eliminare il vincolo della scadenza degli interessi, ma l’esigibilità od il rimborso dei crediti non venivano subordinati ad alcun termine di preavviso. Infatti se le parti avessero voluto mantenere qualsivoglia termine, non dovevano che formularlo esplicitamente.
Lo scritto 21 novembre 1995 (doc. M), con il quale il __________ ha notificato alla __________ la disdetta per il 30 novembre 1995 dei crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie in esame, ha pertanto esplicato i suoi effetti, per cui al momento dell’emissione del PE in esame, il credito posto in esecuzione era esigibile.
e) Nella cartella ipotecaria è fissato solo l’obbligo di pagamento di un interesse ed il relativo tasso massimo, che serve però solo da limite alla garanzia immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della natura di cartavalore della cartella ipotecaria (cfr. DTF 115 II 353/354; SJZ 1968 p. 123).
Le cartelle ipotecarie in esame costituiscono pertanto validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione per Fr. 2’250’000.-- oltre interessi al 7% (art. 104 cpv. 2 LEF) con decorrenza dal 1. dicembre 1995, i debiti dovendo essere rimborsati entro il 30 novembre 1995.
La tassa di giustizia e l’indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’escussa (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 844 CC
pronuncia
I. L’appello 4 aprile 1996 del __________ , è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21/25 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’istanza 12 gennaio 1996 del __________ igo, è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/21 dicembre 1995 dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via provvisoria per Fr. 2’250’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. dicembre 1995.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 1’200.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà al __________ Fr. 1’500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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