AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.33
Data decisione, Autorità: 06.03.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00033
Lugano 6 marzo 1997/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenutosi)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 febbraio 1996 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell 31 gennaio/10 febbraio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 2 aprile 1996 ha così deciso:
“1. È rigetta in via provvisoria per la somma di Fr. 2’100.-- oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 1995 l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 10 febbraio 1996.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 12 aprile 1996 ha chiesto la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 12/16 aprile 1996 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________6 del 31 gennaio/10 febbraio 1996 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 9’000.-- oltre interessi al 9% dal 29 ottobre 1995, indicando quale titolo di credito: “Affitti appartamento da maggio 1995 ad ottobre 1995 (6 mesi). Conguaglio 1992/1993 e 1994/1995 spese per danni all’appartamento.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente pretende il pagamento di pigioni ammontanti a Fr. 900.-- al mese per i mesi da maggio ad ottobre 1995, ossia Fr. 5’400.--, Fr. 1’710.-- per i conguagli degli anni 1992/93 e 1993/94 e Fr. 1’890.-- per danni all’appartamento.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che il procedente non dispone di alcun titolo di rigetto, il contratto di locazione essendo stato concluso nella forma orale. Il contratto è stato inoltre rescisso consensualmente per il 31 maggio 1995 e l’appartamento reso, per ammissione del creditore, l’11 luglio 1995. D’altro canto il canone per il mese di maggio è stato pagato, mentre per i mesi successivi non può essere preteso alcun pagamento, atteso che l’appartamento, l’11 luglio 1995, è stato dichiarato inabitabile dal medico delegato. La debitrice ha poi contestato le spese accessorie, il canone di locazione essendo omnicomprensivo, mentre la pretesa per danni sarebbe irricevibile in assenza della necessaria procedura di conciliazione ed in ogni caso sarebbe perenta per tardività nella notifica dei pretesi danni.
D. Con sentenza 2 aprile 1996 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che l’ammissione riportata nel verbale dell’udienza di contraddittorio, secondo la quale fra le parti esisteva un contratto di locazione e che la pigione ammontava a Fr. 900.-- al mese, giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni scadute. In prima sede non sono state accolte le allegazioni dell’escussa in merito alla rescissione del contratto per il 31 maggio 1995 e al pagamento della pigione per il mese di maggio 1995, non potendosi determinare se i pagamenti avvenivano anticipatamente o alla fine del mese, per cui, secondo il primo giudice, non è possibile stabilire se il versamento era stato effettuato per aprile o per maggio 1995. Risultando tuttavia dalla documentazione agli atti che l’appartamento era inabitabile dall’11 luglio 1995, è stato riconosciuto che da quel momento non era più dovuta alcuna pigione. In prima sede è stata pertanto accolta la richiesta di pagamento per le pigioni dei mesi di maggio, giugno e per 10 giorni del mese di luglio. La pretesa per le spese accessorie è stata invece respinta, non risultando che tale onere sia stato pattuito a carico della conduttrice. Anche la pretesa per risarcimento danni non è stata accolta, non essendovi alcun riconoscimento da parte dell’escussa, per cui la questione deve dapprima essere sottoposta all’Ufficio di concilazione. Gli interessi sono stati concessi al tasso del 5% ex art. 104 CO.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice accerta d’uffcio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Dalle allegazioni delle parti risulta che in casu non è mai stato stipulato un contratto di locazione scritto adempiente i presupposti di cui al considerando 1.a). L’escussa ha ammesso in sede di contraddittorio la conclusione di un contratto di locazione orale fino al 30 maggio 1995, che prevedeva il pagamento di una pigione ammontante a Fr. 900.-- al mese, omnicomprensiva delle spese accessorie, ed il pagamento della pigione per il mese di maggio 1995. Per il periodo oltre il 30 maggio 1995 non risulta pertanto che vi sia contratto di locazione, nè vi è stato riconoscimento da parte dell’escussa delle pretese fatte valere dal procedente.
L’istanza di rigetto dell’opposizione va quindi respinta per carenza di un valido titolo di rigetto del’opposizione ex art. 82 LEF.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 12 aprile 1996 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:
“1. L’istanza 15 febbraio 1996 di __________, è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 100.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster