AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.1998.99114
Data decisione, Autorità: 20.02.2002, GIAR
N. 991.1998.14 L Lugano, 20 febbraio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sul reclamo presentato il 1. maggio 2001 da
________________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 19 aprile 2001 del Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer, che ha rifiutato la congiunzione del procedimento a carico del reclamante con quelli concernenti collaboratori rispettivamente dipendenti di quest'ultimo;
viste le osservazioni 8 maggio 2001 del magistrato inquirente, 10 maggio 2001 di __________ recte __________, (patrocinato dall'avv. __________), 10 maggio 2001 di __________ (patrocinato dall'avv. __________), 11 maggio 2001 di __________ (patrocinato dall'avv. __________), 14 maggio 2001 di __________ (patrocinato dall'avv. __________), 15 maggio 2001 di __________ (già patrocinata dall'avv. __________ ed ora dall'avv. __________), 17 maggio 2001 di __________ (patrocinato dall'avv. __________,), e 18 maggio 2001 di __________ (patrocinato dall'avv. __________), tutti concludenti per la reiezione del reclamo;
costatato che non hanno preso posizione gli intimati __________ (patrocinato dall'avv. __________), __________, e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A.
________________, medico psichiatra, venne arrestato il 1. dicembre 1998 con promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa e falsità in documenti, reati commessi con varie modalità in danno di pazienti, casse malati, assicurazioni sociali e case farmaceutiche, in particolare attraverso fatturazioni di prestazioni professionali mai eseguite, anche con asseriti ricoveri di pazienti in realtà non degenti nelle cliniche dirette dall'accusato o in congedo: la fattispecie è qui nota, per precedenti decisioni in materia di libertà personale e di provvedimenti processuali, dovendosi solo ricordare che ________________ ottenne la libertà il 24 dicembre 1999, dopo accordo con la parte civile Federazione Ticinese Casse Malati (FTCM), comportante un risarcimento complessivo di 10 milioni di franchi (v. sentenza 24 dicembre 1999 della Camera dei ricorsi penali, CRP 60.1999.344).
Evidentemente, sin dall'inizio e poi meglio in corso di istruttoria, sono emersi coinvolgimenti del personale medico e paramedico, nonché di amministratori, perlomeno nell'accettare e mettere in atto le direttive del ________________ ________________, intese ad ottenere lievitazione di fatturazioni e poi di incassi. In particolare è stata formalmente promossa l'accusa nei confronti delle persone qui chiamate a prendere posizione, con procedimenti pacificamente disgiunti con decisione 17 marzo 2000 da quello nei confronti del reclamante, come a disposizione dell'allora Procuratore pubblico avv. Marco Bertoli.
B.
La perizia giudiziaria affidata con decreto 30 marzo 1999 al ________________ __________, intesa all'esame della "documentazione medica e clinica sequestrata" allo scopo di "stabilire, a mano dei riscontri oggettivi e delle registrazioni mediche ed amministrative, l'effettiva durata dei periodi di degenza presso le cliniche, rispettivamente le prestazioni offerte in clinica e presso lo studio medico", con l'indicazione dell' "ammontare della sovrafatturazione posta in atti
e, se del caso, con quali modalità", è giunta a quantificare un maggior danno di quanto oggetto della convenzione con la FTCM, richiamata sopra, concludendo con un importo complessivo di non meno di 20 milioni di franchi, come già anticipato ad un'udienza per incombenti del 5 ottobre 2000 (tanto da indurre la FTCM a chiedere di essere riammessa al procedimento in veste di parte civile, pretesa respinta da questo giudice: v. decisione 24 ottobre 2000, inc. GIAR 991.98.13).
Dopo aver espresso, con lettera 27 febbraio 2001 al Procuratore pubblico, sorpresa e incredulità per i nuovi risultati emersi dagli approfondimenti peritali, ________________ ha formalmente chiesto, con istanza 17 aprile 2001, la congiunzione del suo procedimento con quelli diretti contro il personale dirigente medico e amministrativo, non dovendo egli farsi carico individualmente di situazioni processuali che toccano terzi. Con decisione 19 aprile 2001, il Procuratore pubblico ha respinto l'istanza, sostanzialmente in quanto l'aumento del danno non ha influenza sull'assetto accusatorio e sulle responsabilità dei singoli.
C.
Il reclamo insiste per la postulata congiunzione dei procedimenti, come già fatto valere con la reietta istanza, in presenza di sorprendente ipotesi di danno più che raddoppiato, rispetto al convenuto risarcimento con la FTCM, e ciò attraverso migliaia di pretese false iscrizioni operate da professionisti e personale sanitario "di prim'ordine", con loro responsabilità emergente "solo ora, in queste dimensioni". Sono pertanto dati i presupposti dell'unicità di fatti, luoghi e modalità, per cui la disgiunzione dei procedimenti tornerebbe di notevole pregiudizio per il ________________ ________________, con risvolti anche d'ordine fiscale.
Il Procuratore pubblico chiede la reiezione del reclamo, la sola quantificazione del danno non essendo in connessione con congiunzione o disgiunzione, ritenuto che quest'ultima non mette in pericolo i diritti della difesa né sarebbe tale da influenzare le conseguenze d'ordine civile.
Come annotato in entrata, pure gli altri interessati che si sono espressi, postulano la reiezione del gravame: mentre il ________________ lapidariamente si limita ad esprimere il suo pieno dissenso, viene in particolare evidenziato, nell'ordine di entrata delle rispettive osservazioni:
dal ________________, che non ha tratto alcun vantaggio economico o d'altro genere, semmai solo danni per la sua carriera professionale;
dalla ________________, che la disgiunzione venne già disposta il 13 marzo 2000 e che l'argomento dell'aumento del danno ora avanzato è pretestuoso, nulla
mutando nella sostanza, senza dimenticare ragioni di opportunità per il maggiore e determinante coinvolgimento del ________________ ________________ che, quale vero beneficiario, ha voluto, provocato e suggerito gli abusi di cui l'opponente si è resa complice;
dal ________________, che egli si trova coinvolto per l'allestimento di un solo certificato medico, redatto su richiesta del ________________ ________________, per il resto esprimendosi analogamente alla ________________ ;
dalla signora __________, che la disgiunzione del 13 marzo 2000 fu decisa in identica situazione processuale, appunto immutata per l'accertato aumento del danno;
dal ________________, che il reclamo può essere rivolto solo nei confronti della decisione di disgiunzione del 13 marzo 2000, per cui è manifestamente tardivo, e che in ogni modo tale disposizione è sorretta da motivi di opportunità per il rispetto di un processo equo per ogni accusato, anche per l'eventualità di competenze di merito di diverse Corti a dipendenza della gravità delle singole responsabilità;
dal signor __________, a sua volta, che la disgiunzione in atto venne presa per ragioni di opportunità e come tale fu accettata dal ________________ ________________, le cui nuove argomentazioni non sono convincenti.
e considerando
in diritto:
________________, in quanto accusato, fruisce ovviamente del diritto di presentare reclamo in questa sede contro tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico entro dieci giorni dalla loro conoscenza (art. 280 ss. CPP): in quanto tempestivamente diretto contro il rifiuto di congiunzione opposto dal magistrato requirente con la decisione 19 aprile 2001 alla corrispondente richiesta del reclamante, il gravame è formalmente ricevibile.
Il resistente ________________ sostiene tuttavia la sua intempestività, non essendo stata impugnata nei termini di rito la precedente decisione del 17 marzo 2000, che ragionatamente aveva disposto la disgiunzione, da tutti gli interessati pacificamente accettata. Ora di massima determinati provvedimenti presi in corso di istruttoria dal Procuratore pubblico o decisi dalle autorità di ricorso o reclamo non sono definitivi, ma possono essere revocati o modificati a
dipendenza dell'evoluzione del procedimento (ad esempio complementi di prova respinti in fasi preparatorie potranno ancora essere riproposti in sede di deposito degli atti, a ragione di successive emergenze che li fanno nuovi, rilevanti o pertinenti: REP 1997 n. 97): ciò vale anche in caso di congiunzione o disgiunzione, per evitare insorgere di situazioni anomale, insoddisfacenti o inopportune. Ne segue che, anche sotto questi aspetti, il reclamo vuole esame del merito.
2
Il processo penale svizzero è retto dal principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio quindi un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona ed anche quando concerne più persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici. Solo preminenti divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione, quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole oppure quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: in questa prospettiva è necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere preventivo ed il correo sia latitante oppure quando un accusato è solo coautore in un reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente aggravati (REP 1980 pag. 371 ss., 1997 n. 93) oppure quando rispetto all’accusato una parte delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere (decisioni 15 dicembre 1993 in re E.O., GIAR 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K., GIAR 119.93.16).
E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP (che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag. 24).
La decisione di disgiunzione del 17 marzo 2000 era assisa su di un complesso di ragioni di convergente opportunità, che l'hanno fatta solida, tanto da essere stata pacificamente accettata anche del ________________ ________________, che poteva apparire come il meno interessato al provvedimento. Si è parlato allora di numerose persone coinvolte nell'inchiesta, delle diverse loro responsabilità oggettive e soggettive, sia per tempi, sia per modalità, sia per funzioni diverse, quando già il ________________ ________________ si era caricato del risarcimento alla parte civile FTCM di 10 milioni di franchi, pari a qual momento al presunto danno complessivo.
Ora il reclamante assevera che l'importante aumento di questa posta è tale da esigere congiunzione con altre persone perseguite per evitargli pregiudizio difensivo. L'argomento non è pertinente e non scuote le fondamenta della pregressa citata decisione. Senza che dal verosimile maggior danno si possano trarre conclusioni su di una diversa partecipazione, permangono infatti e sono preminenti le premesse di opportunità di allora, nulla appunto essendo mutato nel presunto eventuale coinvolgimento di questo o quell'altro indagato, sempre in situazione che può essere considerata marginale rispetto a quella del ________________ ________________ e che sicuramente condurrà a possibile esito dinnanzi ad altro giudice del merito, di grado inferiore, rispetto a quello di verosimile deferimento del reclamante. Quest'ultimo argomento, nella contemperazione degli interessi, fa prevalere quello degli altri perseguiti a contenuto clamore per le loro vicende giudiziarie, commisurato all'effettiva gravità dei reati loro imputati (REP 1980, pag. 371), rispetto a quello del ________________ ________________ ad un processo unico, al quale - per i singoli episodi che li concernono - potranno essere citati anche i qui resistenti, rimanendo peraltro intatto il diritto del reclamante di far capo, in istruttoria formale ed al dibattimento, di tutti i mezzi di prova ritenuti pertinenti. Né vengono pregiudicate parallele pendenze fiscali, semmai conseguenti e non direttamente attinenti al procedimento penale.
Il reclamo è conseguentemente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario): le spese giudiziarie vanno a carico del reclamante soccombente, con suo obbligo di rifondere ai resistenti ripetibili commisurate al rispettivo impegno (art. 9 cpv. 6 CPP, con riferimento per analogia all'art. 150 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 60.- sono a carico di ________________, il quale rifonderà a titolo di ripetibili le somme di:
2.1 fr. 150.- ad __________;
2.2 fr. fr. 20.- a __________;
2.3 fr. 250.- a __________;
2.4 fr. 250.- a __________;
2.5 fr. 300.- a __________;
2.6 fr. 450.- a __________;
2.7 fr. 150.- ad __________.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e dei resistenti);
avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e degli altri resistenti);
avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e degli altri resistenti);
avv. __________, per sé, per __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e degli altri resistenti);
avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e degli altri resistenti);
avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e degli altri resistenti);
avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e degli altri resistenti);
avv. __________ per sé e per __________;
__________;
__________;
Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer, sede (con copia delle osservazioni dei resistenti).
giudice Claudio Lepori
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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