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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.30
Data decisione, Autorità: 01.07.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00030
Lugano 1° luglio 1997/B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 novembre 1995 da
patr.
contro
patr__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al __________ del 16 novembre 1995 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud con sentenza 18 marzo 1996 ha così deciso.
“1. L’istanza 29 novembre 1995 di __________ è respinta.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 4 aprile 1996 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto
A. Con __________ del 16 novembre 1995 dell’UEF di Mendrisio __________ melius ha escusso __________ per l’incasso di fr. 46’233.90 oltre interessi al 6% dal 30 marzo 1988, fr. 8’700.-oltre interessi al 5% dal 10 giugno 1995 e fr. 6’055.-- oltre interessi al 5% dal 10 giugno 1995, indicando quale titolo di credito: “
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 17 ottobre 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud (doc. A) ed una 24 febbraio 1995 della II CCA del Tribunale di appello (doc. B), con le quali l’escusso è stato condannato a pagare alla __________ la somma di fr. 46’233.90 oltre interessi al 6% dal 30 marzo 1988, fr. 8’700.-- a titolo di ripetibili (fr. 6’500.-- di prima e fr. 2’200.-- di seconda sede), così come fr. 4’055.-- a titolo di rimborso delle tasse di giustizia e delle spese.
Il creditore ha poi prodotto un atto di cessione 4 luglio 1991 (doc. G), con il quale la __________ gli ha ceduto diverse pretese, tra cui un credito nei confronti della __________ quantificato in fr. 41’597.75
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha negato di avere ricevuto la cessione 4 luglio 1991 (doc. G).
Egli ha poi argomentato che il patrocinatore della __________ ha chiesto il pagamento dell’importo a nome della società, dimostrando così l’inefficacia della cessione. Il 28 giugno 1995 è stato poi notificato un PE alla __________, mentre l’11 luglio 1995 è stato dichiarato il fallimento della __________. In seguito si è presentato quale nuovo creditore __________. Il debitore ha sostenuto che la dichiarazione 25 giugno 1995 della società di revisione della __________ (doc. H) rappresenta una dichiarazione di parte. D’altra parte con la sua comunicazione l’Ufficio fallimenti di Zurigo si è limitato ad attestare la mancanza di attivi della suddetta società al momento della chiusura del fallimento, senza riconoscere nulla in merito alla pretesa posta in esecuzione dal procedente. L’escusso ha poi eccepito la nullità del contratto di mutuo e di cessione (doc. F e G), avendo __________ firmato sia in qualità di organo della società che a titolo personale. Egli ha poi contestato la facoltà di __________ di firmare individualmente.
D. Con sentenza 18/25 marzo 1996 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza argomentando che le due sentenze prodotte a fondamento dell’istanza di rigetto sono definitive e non più impugnabili con un rimedio di diritto ordinario. La notifica della cessione al debitor cessus è avvenuta mediante lettera 20 luglio 1995 inviata dal patrocinatore del procedente al patrocinatore dell’escusso. Al punto D dell’atto di cessione doc. G è precisato che la cedente avrebbe essa stessa provveduto all’incasso del credito, pertanto l’eccezione dell’escusso, secondo il quale non sarebbe avvenuta una valida cessione, poiché la __________ stessa avrebbe reclamato l’importo in questione, è stata respinta. Il primo giudice ha rilevato che l’atto di cessione doc. G è stato sottoscritto da __________ sia per la cedente in qualità di organo della __________ che a titolo personale in qualità di cessionario. Mediante questo contratto la __________ ha ceduto al procedente crediti per un importo di fr. 898’060.30. Dagli atti non risulta tuttavia che vi sia stata un’immissione di liquidità del creditore a favore della società. Al contrario il mutuo (doc. F) menziona la __________ in qualità di mutuante e __________ in veste di mutuatario. Secondo il primo giudice non vi sono supporti probatori sufficienti a provare che __________ abbia agito preservando gli interessi della società, la quale si vede spogliata di importanti crediti. La cessione (doc. G) non è stata pertanto considerata valida.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto
a) Il rigetto definitivo dell’opposizione deve essere concesso al creditore indicato personalmente nella sentenza. Se il credito è stato ceduto, il rigetto definitivo può essere concesso al cessionario allorquando viene fatto riferimento alla cessione nella sentenza stessa. Se la cessione del credito à stata eseguita in altra sede, può essere concesso solo il rigetto provvisorio. L’identità di chi risulta dalla sentenza quale legittimato con il creditore che ha promosso l’esecuzione deve essere verificata d’ufficio (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 107 e n. 1 p. 257).
b) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
d) Quali titoli di credito il procedente ha prodotto le sentenze doc. A e B, con le quali l’escusso è stato condannato a pagare alla __________ l’importo di fr. 46’233.90 oltre interessi del 6% dal 30 marzo 1988 oltre a ripetibili di complessivi fr. 8’700.-- e le spese. L’appellante ha sostenuto che con atto di cessione 4 luglio 1991 (doc. G) la __________ gli ha ceduto qualsiasi credito che essa vantava nei confronti di __________ e che secondo il punto D del contratto di cessione, la procedura d’incasso sarebbe avvenuta, come in effetti è stato, a nome della cedente __________. Ora, dall’esame dell’atto di cessione emerge che la __________ ha ceduto a __________ per il 31 marzo 1991 non qualsivoglia credito nei confronti della __________, di cui __________ è titolare, bensì un credito determinato in fr. 41’597.75. Il credito oggetto della causa promossa dalla __________ contro __________, di cui alle sentenze doc. A e B, è stato cifrato in fr. 46’233.90. Dai considerandi delle due sentenze non emerge che la pretesa oggetto di tale procedura corrisponde al credito chiaramente determinato nell’atto di cessione. Pertanto le sentenze in esame non solo non fanno riferimento al credito ceduto, ma nemmeno permettono di affermare che il credito ivi riconosciuto è identico a quello oggetto della cessione a __________. Non essendovi pertanto identità tra chi secondo le sentenze è legittimato a far valere le pretese ivi indicate e l’escutente, l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata correttamente respinta. La sentenza pretorile va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
L’appello 4 aprile 1996 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________.
Intimazione: - avv. __________
avv. __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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