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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.28
Data decisione, Autorità: 04.12.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00028
Lugano 4 dicembre 1996 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 febbraio 1996 da
patr. dallo studio legale __________
contro
patr. dallo Studio legale __________
per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 30 gennaio / 1 febbraio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano ha così deciso il 26 marzo 1996:
L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria per Fr. 302'082.50 oltre interessi all'8% dal 1. gennaio 1996.
TG in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà all'istante Fr. 600.-- di indennità;
decisione dedotta in appello dalle parti con atti separati di data 1° aprile 1996 da __________ e 4 aprile 1996 da __________ con cui è stato chiesto sia giudicato:
I. L'appello è accolto. Di conseguenza la sentenza pretorile è così riformata:
Va ordinata la sospensione ai sensi dell'art. 107 CPC della procedura sommaria avviata dalla __________ con istanza di rigetto provvisorio 6 febbraio 1996. La stessa verrà riattivata non appena sarà stata emanata in via definitiva la sentenza del Fürstliche Landgericht di Vaduz nell'ambito della procedura esecutiva contro la __________ (inc. 1C32/96).
Non si prelevano né tasse né spese di giudizio.
II. Spese e indennità d'appello a carico dell'appellata;
L'appello è accolto. Di conseguenza l'istanza di rigetto provvisorio __________ relativa all'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano è integralmente accolta.
Protestate tasse, spese giudiziarie e ripetibili dei due gradi di giurisdizione, da accollare al convenuto;
richiamate le osservazioni 15 maggio 1996 di __________ postulanti:
I. in via principale
L'appello è dichiarato irricevibile.
Protestate tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.
II. In via subordinata
L'appello è integralmente respinto.
Protestate tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che i due atti d'appello sono diretti contro la stessa sentenza di primo grado che vede opposte le medesime parti in connessione con un rapporto giuridico comune;
che le due procedure possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza, atteso che il provvedimento di congiunzione - preso nell'ossequio del principio di economia processuale - ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio anche in grado d'appello: le cause congiunte conservano comunque la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989, p.334 e rif. ivi);
a) sull'appello 4 aprile 1996 di __________
che con ordinanza presidenziale (invito per anticipo) di data 9 aprile 1996 a __________ è stato fissato il termine del 29 aprile 1996 per il versamento di Fr. 300.-- a titolo di anticipo per tasse e spese, con la comminatoria dello stralcio dai ruoli ex art. 312 CPC e 12 LTG in caso di mancato o tardivo pagamento;
che la chiesta anticipazione è stata versata il 7 maggio 1996 e quindi tardivamente;
che ne consegue l'irricevibilità del gravame;
che la tassa di giustizia, ridotta, è a carico di __________;
che non si assegnano indennità, l'atto d'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;
b) sull'appello 1° aprile 1996 di __________
che __________ ha dichiarato di "appellarsi contro i considerandi n. 2, 3 e 4 dell'impugnata sentenza";
che la sentenza citata non indica la numerazione dei considerandi e il dispositivo si limita ai n. da 1 a 3, con il n.3 riferito all'ovvia intimazione;
che l'intento dell'appellante emerge comunque con sufficiente chiarezza dal petitum con cui si chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso che "va ordinata la sospensione ai sensi dell'art. 107 CPC della procedura sommaria avviata dalla __________ con istanza di rigetto provvisorio 6 febbraio 1996. La stessa verrà riattivata non appena sarà stata emanata in via definitiva la sentenza del Fürstliche Landgericht di Vaduz nell'ambito della procedura esecutiva contro __________ (inc. 1C32/96)";
che __________ non ha impugnato il giudizio pretorile nella misura in cui è stata rigettata in via provvisoria per Fr. 302'082.50 oltre accessori l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, limitandosi a censurare la mancata concessione della sospensione facoltativa del processo ex art. 107 CPC;
che il primo giudice si è espresso sulla domanda di sospensione del processo formulata all'udienza per il contraddittorio nel senso che:
"la sospensione facoltativa ex art. 107 CPC del processo esecutivo fino all'emanazione della decisione formale del Landgericht Vaduz in merito all'esecuzione quivi promossa dall'istante nei confronti del __________, non è ammissibile già per il motivo che il giudizio sotteso al rigetto di quell'opposizione non ha conseguenze sulla procedura ora in esame";
"d'altro canto, l'applicazione dell'art. 107 CPC alla procedura sommaria di rigetto dell'opposizione appare incompatibile avuto riguardo ai brevissimi termini stabiliti in via di norma d'ordine dagli art. 84 LEF e 387 cpv.6 CPC";
che __________ nelle osservazioni all'appello ha chiesto in via principale la declaratoria di irricevibilità del gravame, atteso che il giudizio sull'art. 107 CPC è "una ordinanza a norma degli art. 94 e 286 CPC e come tale inappellabile (art. 95 cpv.1 e 307 cpv.1 CPC)";
che le sospensioni nel diritto esecutivo federale sono disciplinate in termini esaustivi agli art. da 57 a 62 LEF;
che, per la forza derogatoria del diritto federale ex art. 2 disp.trans. Cost., l'art. 107 CPC - quale norma di diritto processuale cantonale - non è in linea di massima applicabile, ostandovi il principio di celerità che informa il diritto esecutivo, in particolare la procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti, specie in sede di rigetto dell'opposizione;
che sono ipotizzabili in via di eccezione al principio - per ragioni di mera opportunità e di economia processuale - sospensioni facoltative di brevissima durata, come pure casi particolari in cui l'opposizione alla sospensione fosse costitutiva di abuso di diritto (sul principio nel diritto esecutivo, cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991 p.298 sub II e p.299 sub III.2.c);
che il principio di celerità nel diritto esecutivo è evidenziato in termini didascalici nell'art. 84 LEF ("il giudice pronuncia sul rigetto dell'opposizione entro cinque giorni dalla presentazione della relativa domanda") che anche nella nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 1997 non ha formato oggetto di estensioni esuberanti (art. 84 cpv.2 nLEF: "non appena ricevuta la domanda, [il giudice] dà all'escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni");
che ogni eccezione al principio rientra nel potere discrezionale del giudice del rigetto e non è di massima suscettibile di impugnazione, riservati i casi di arbitrio manifesto;
che nel caso di specie il primo giudice si è correttamente determinato, non accedendo alla domanda di sospensione del processo sommario di rigetto per evidente mancanza di qualsivoglia presupposto;
che quand'anche si volesse applicare, come sostenuto da __________, il diritto processuale ticinese (art. 107 CPC), il giudizio di non sospensione - costituendo ordinanza disciplinante il procedimento (art. 94 cpv.1 CPC) - non sarebbe comunque impugnabile, ostandovi l'art. 95 cpv.1 CPC (cfr. Rep 1988 p.372-373 cons.3);
che l'appello di __________ è di conseguenza irricevibile;
che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.1 OTLEF);
richiamati gli art. 82 e 84 LEF; 2 disp.trans. Cost.; 312 CPC; 12 LTG
PRONUNCIA:
Le procedure riferite agli appelli 1° aprile 1996 di __________, e 4 aprile 1996 di __________, sono dichiarate congiunte.
L'appello 4 aprile 1996 di __________, è irricevibile per tardivo versamento dell'anticipazione delle spese.
2.1 La tassa di giustizia in Fr. 100.-- è a carico di __________.
3.1 La tassa di giustizia in Fr. 300.-- è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 1'000.-- di indennità.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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