AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: INC.1998.99104
Data decisione, Autorità: 15.04.1999, GIAR
N. 991.98.4 R Lugano, 15 aprile 1999
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Ivano Ranzanici
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria 12 aprile 1999 formulata da
__________ detenuto c/o Celle __________
(patrocinato dall’avv. __________)
letto il preavviso negativo 13 aprile 1999 del PP avv. Marco Bertoli, Lugano, ed offerto alla difesa la possibilità di formulare contro osservazioni alla presa di posizione del PP;
lette le contro osservazioni del patrocinatore dell’accusato di data 14 aprile 1999 con cui si ribadisce l’istanza formulata e la richiesta di concessione della libertà provvisoria;
avuti gli atti dell’incarto a disposizione, ritenuto
in fatto e in diritto:
Preliminarmente va evidenziato come, per la terza volta dall’arresto dell’accusato, a questo GIAR viene sottoposta la situazione processuale di __________ con l’invito, da parte della difesa, a voler concedere la libertà provvisoria. In occasione della prima procedura il difensore ha, saggiamente - come poi evidenziato in sede di decreto di stralcio -, ritirato l’istanza. La seconda procedura é del tutto recente ed alla stessa si farà riferimento per la sostanza di questa decisione ritenuto come nell'istanza in discussione non vi sono contestazioni circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle necessità istruttorie, con particolare riferimento al rischio di collusione ed inquinamento delle prove, da sempre invocati dal PP e condivisi dal GIAR la cui decisione del 1 marzo 1999 non ha fatto oggetto, da parte della puntuale
difesa, di alcuna impugnativa a significato di sostanziale condivisione di quelle argomentazioni. Da evidenziare come, già in occasione dell’istanza di libertà provvisoria 23 febbraio 1999, la difesa aveva sollevato, per contestare il sussistere dei presupposti dell’arresto di __________, l’esistenza di condizioni psicofisiche incompatibili con la detenzione. Alla difesa, già in quella sede, si precisavano le competenze del GIAR in materia, in particolare a pag. 13 pto. 7 a partire dal secondo capoverso, e pag. 14. Su questo tema si ritornerà, comunque, in corso di motivazione laddove necessario.
Per quanto attiene ai fatti si può qui dire che __________, medico psichiatra, é stato arrestato il 1 dicembre 1998 siccome accusato di truffa e falsità in documenti. Come noto l’arresto é avvenuto contestualmente con l’esecuzione di numerose perquisizioni e sequestri presso lo studio medico dell’accusato, e presso le cliniche __________, con l’acquisizione di un'impressionante mole di documentazione sia di tipo contabile che medico (in specie cartelle riferite a numerosi pazienti), documentazione attualmente al vaglio degli inquirenti come noto alla difesa. Nel corso dell’istruttoria sia i magistrati che la polizia hanno proceduto a numerose verbalizzazioni di testi ed indiziati e sin dall’inizio il compito istruttorio é apparso notevole a fronte del numero delle persone coinvolte od interessate ai fatti di cui si tratta ed alla luce della mole di documentazione acquisita e da acquisire attraverso le casse malati vittime degli ipotizzati reati.
Sin dal suo arresto __________, già colpito da infarto (come attestano i periti incaricati dal PP nel loro scritto 21 marzo 1999) nel corso del 1991, é stato trattenuto presso la cella dell’Ospedale __________ sotto cura medica da parte del primario prof. __________ ed in cura presso il dott. __________. In pratica __________ non é stato considerato carcerabile (nel senso che non é stato possibile trattenerlo presso una cella del PCT) per ragioni mediche.
A __________ il PP rimprovera numerose malversazioni, commesse con varie modalità, in danno di Casse malati, di pazienti, di assicurazioni sociali e di case farmaceutiche. Più specificatamente __________ avrebbe fatturato, per prestazioni mai eseguite, ricoveri di pazienti che in realtà non si trovavano degenti nelle cliniche da lui dirette o che si trovavano congedati dalle stesse (con l’apposizione di indicazioni fasulle sulle cartelle mediche come se i pazienti fossero ricoverati, il tutto al fine di conseguire - mediante fatturazione di prestazioni inesistenti - un indebito profitto personale rispettivamente in favore di terzi).
L’inchiesta condotta dal magistrato d’accusa ha permesso di evidenziare numerose e diverse modalità operative ritenute truffaldine in danno principalmente delle casse malati, e ciò sia nell’ambito della gestione delle cliniche che facevano capo all’accusato sia nella conduzione dello studio ove venivano fatturate giornalmente prestazioni mediche per un complessivo di ore fatturate a volte superiore al numero di ore di cui un giorno é composto.
Nel corso dell’istruttoria sono emerse poi nuove ipotesi fattuali riferite principalmente all’inserimento di pazienti in sperimentazioni remunerate da case farmaceutiche, pazienti non adatti a tali sperimentazioni, con lo scopo di ottenere rispettivamente non perdere i compensi versati dalle citate case farmaceutiche, il tutto mediante falsificazione dei dati del paziente. Come detto nella decisione 1 marzo 1999 di questo giudice i fatti sono di inusuale estensione ed oggettiva gravità siccome ripetuti nel tempo in numero elevato.
In corso d’istruttoria il magistrato d’accusa, che ha profuso notevole impegno, ha proceduto a sentire personalmente rispettivamente a fare interrogare numerose persone, sono stati acquisiti un centinaio di verbali e numerose sono pure le audizioni dell’accusato che non sempre é apparso collaborativo ammettendo i fatti indicando comunque sua consapevolezza della illiceità dell’agire quasi sistematico adottato nelle cliniche unicamente dopo il suo arresto. Ancora al vaglio degli inquirenti é l’esame dell’enorme mole di documentazione sequestrata, in particolare il medico legale dott. __________ sta esaminando (come a recente nomina a perito) tutte le cartelle mediche sequestrate. Gli accertamenti sin qui svolti, il cui risultato appare riassunto nel Rapporto intermedio di data 13 febbraio scorso, evidenziano la commissione di differenti e numerose “irregolarità” nella fatturazione di prestazioni.
Come già ricordato nella decisione 1 marzo 1999 all’accusato sono state contestate sostanzialmente tutte le diverse tipologie di malversazione ritenute dalla pubblica accusa. In particolare si ricordano le ipotesi di reato riferite ai pazienti fittizi, ossia non presenti in clinica, rispettivamente per pazienti diurni o notturni, vi sarebbero poi malversazioni con riferimento a pazienti amministrativi, ossia a pazienti per i quali si procedeva ad ammissioni anticipate (la fatturazione iniziava prima della reale ammissione del paziente in clinica), rispettivamente a dimissioni posticipate (la fatturazione proseguiva oltre il reale periodo di degenza), ed ancora malversazioni riferite alla fatturazione di congedi effettivi ma con falsa iscrizione sulle cartelle mediche o congedi prolungati. Tra le ipotesi accusatorie vi sono poi le irregolarità, riferite alla “sovrappopolazione” di letti ossia letti fatturati a più pazienti, le sovrafatturazioni per farmaci, terapie e per analisi (per avere __________ operato iscrizioni nelle cartelle mediche relative a fasulle prescrizioni di farmaci - pagati dalle CM - in sostituzione di prestazioni fisioterapeutiche invece non pagate dalle CM come ammesso dall’accusato stesso che tende comunque a ridimensionare i casi a pochi e per contenuto indebito arricchimento). Ulteriori capitoli attualmente al vaglio del magistrato d’accusa si riferiscono, e ci si atterrà qui alla nomenclatura convenuta tra le parti nel verbale 30 dicembre 1998 dell’accusato, alle consultazioni degli psicologi, all’AI, alle problematiche connesse con l’esenzione militare, ad incassi non dichiarati ed ai ricoveri forzati. Va qui rilevato come numerosi collaboratori ed ex collaboratori dell’accusato abbiano ammesso le loro responsabilità riconducendo comunque il loro agire al dott. __________ giustificandolo con la volontà del “capo” ed il rischio di perdere il posto di lavoro oltre che a pressioni specifiche in questo senso subite dal dott. __________.
Il dott. , come detto, si trova ricoverato presso l’ sotto cura medica da parte, in particolare, del dott. __________ e del Prof. __________ che, ancora recentemente, lo hanno visitato. Da profilo psichiatrico il dott. __________ é stato visitato dal dott. __________ ed é stata ordinata una perizia psichiatrica affidata al prof. __________. Va ricordato come, a seguito di esplicita richiesta dei dott. __________ e Prof. __________, il magistrato d’accusa ha disposto una serie di esami da parte di medici esterni prof. __________, dott. __________ e dott. __________, il primo medico legale, il secondo psichiatra ed il terzo cardiologo, i quali hanno proceduto a visitare in più occasioni il dott. __________ allestendo i loro referti consegnati agli atti ed essendo sentiti in occasione del verbale 6 aprile scorso a delucidazione degli stessi. La situazione medica del paziente __________ é stata definita dai suoi medici curanti come preoccupante essendovi un’affezione cardiaca da un lato ed una situazione d’ansia dall’altro. Vanno qui ricordati, per completezza d’informazione e siccome l’istanza che ci occupa é fondata essenzialmente sulla situazione medica di __________, lo scritto del prof. __________ al difensore dell’accusato del 2 marzo 1999 in cui si attesta come la situazione di stress della situazione giudiziaria ha comportato “un’esternazione delle sue problematiche coronariche con disturbi anginosi notevoli” con segnalazione di situazione seria ed indicazione di non carcerabilità dell’accusato. Va qui subito osservato che, in senso tecnico - che senz’altro non é sfuggito alla difesa - __________ non é incarcerato non essendo trattenuto in un carcere strictu sensu. __________ si trova trattenuto in una struttura ospedaliera tra le migliori in Ticino sotto cura di noti e competenti professionisti. Il prof. __________, nel citato scritto e dopo constatazione di situazione seria e di “disturbi anginosi notevoli”, conclude che “la soluzione migliore sarebbe la cura ... a domicilio”. Il professionista ravvede infatti nell’isolamento del paziente un fattore di stress. Come detto il magistrato d’accusa ha incaricato, per stabilire le condizioni di salute dell’accusato e su indicazione dello stesso prof. __________, tre specialisti italiani che hanno in particolare visitato l’accusato il 26 febbraio 1999 constatando “buone condizioni generali e ... assenza di elementi patologici a carico del cuore del torace” rilevando dall’elettrocardiogramma “i segni di necrosi pregressa da infarto miocardico”, in occasione della visita 11 marzo 1999, dopo intervento sul dott. __________, i periti interessati hanno constatato la “stessa sintomatologia anginosa” presente il 26 febbraio 1999, trovando il paziente prostrato. I periti hanno concluso per una “cardiopatia ischemica ... pregresso infarto ... angina pectoris” nonché - dal punto di vista psichiatrico - hanno accertato un “Disturbo Post-Traumatico da Stress in un soggetto con Disturbo narcisistico ed Istrionico di Personalità”. In sostanza i periti hanno accertato che l’accusato é, dal punto di vista cardiaco, un “soggetto a rischio” con conseguente necessità di “una stretta sorveglianza medica quale quella , in concreto, attuata ed attuabile nell’ospedale ove il paziente é ricoverato”. Con la constatazione qui che, lo scritto 2 marzo 1999 del prof. __________ al difensore dell’accusato con l’indicazione di dimissione per il rientro a casa del paziente, appare superato. I periti hanno quindi accertato che “il particolare regime di
Alla luce di tale referto il PP ha contattato la Sezione pene e misure del Dipartimento delle istituzioni per valutare una diversa soluzione per la cura dell’accusato pur con il mantenimento di uno stato di detenzione preventiva ossia privando l’accusato di contatti con l’esterno a fronte del ritenuto rischio di collusione ed inquinamento probatorio. Con scritto 1 aprile 1999 la SEPEM, a firma del capo sezione, ha segnalato la possibilità di “collocare il revenuto ... nel comparto carcerario dell’Ospedale cantonale di Ginevra. ... struttura situata all’interno dell’Ospedale ... e gestita, per quanto attiene ai problemi medici, dal personale sanitario dell’Ospedale ...”. In data 6 aprile 1999 il PP ha proceduto, presente il difensore dell’accusato, ad interrogare i tre periti prof. __________, __________ e , in quell’occasione i periti hanno proceduto a nuova visita a __________ presso l. I medici hanno indicato una connessione tra il disturbo cardiaco e l’ansia segnalando un “circolo vizioso” sconsigliando il rientro a casa dell’accusato (pag. 3) e ponendo l’accento sulla necessità di ridurre lo stato d’ansia in particolare mediante maggiori contatti con i famigliari e con una maggiore possibilità di moto (pag. 4). Dal canto suo il prof. __________ ha ribadito il suo consiglio di “rientro a casa” in una attestazione medica del 31 marzo 1999 mente il dott. __________, sempre in uno scritto all’avv. __________, ha evidenziato la situazione di stress dovuta alla “situazione di chiusura che si protrae da 4 mesi” con l’evidenza di elementi controindicanti un trasferimento coatto fuori Cantone. Il PP, visti gli accertamenti peritali, ha ritenuto di chiedere l’intervento del dott. __________ ad esame medico sul paziente avvenuto il 12 aprile scorso, perito cui il difensore ha voluto chiedere “... se il trasferimento a domicilio é soluzione” idonea a “ridurre quella quota d’ansia connessa al regime detentivo... “. In data 13 aprile 1999 il magistrato d’accusa ha ordinato il trasferimento di __________ presso il comparto carcerario dell’Ospedale Cantonale di Ginevra autorizzando da subito liberi colloqui con i figli e la moglie e nel contempo ha chiesto ai periti scelti un parere su questa soluzione,
attuabile a crescita in giudicato della sua decisione e ritenuta la declaratoria di impugnativa della difesa. In sostanza il magistrato d’accusa ha inteso, con la sua decisione di trasferimento di __________ a Ginevra, alleviare lo stress dovuto alla situazione detentiva presso l’______, ritenuta una maggiore mobilità e possibilità di più frequenti contatti in quella struttura.
Con l’istanza in discussione la difesa postula la concessione della libertà provvisoria senza contestare l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza e senza discutere l’esistenza di motivi istruttori tali da giustificare il permanere dell’accusato in detenzione preventiva. Unicamente a pag 5 in fine ed a pag. 6 all’inizio la difesa indica la necessità di un riesame del pericolo di inquinamento probatorio “affinché possa essere constatata carenza di proporzionalità del regime detentivo, ritenuti gli interessi in gioco”. L’istanza si preoccupa quasi esclusivamente di evidenziare la non carcerabilità dell’accusato, il suo stato di salute e la necessità, alla luce della situazione medica constatata dai medici curanti e dai periti, di porre fine allo stato di detenzione preventiva con il rilievo che “Saranno i suoi medici curanti a stabilire se e in che misura egli debba rimanere ospedalizzato o possa essere dimesso”, si veda in merito il certificato 14 aprile 1999 del Prof. __________.
All’istanza si oppone il PP che richiama le conclusioni di questo GIAR contenute nella decisione del 1 marzo 1999 quo ai requisiti giuridici della detenzione preventiva. Per quanto attiene alle ragioni mediche il magistrato osserva che le conclusioni dei periti incaricati sono illuminanti, osservando che i periti sconsigliano il rientro a casa dell’accusato e la necessità di suo mantenimento in struttura sanitaria. A fronte della necessità di mantenere lo stato di detenzione preventiva il PP ha ordinato il trasferimento dell’accusato a Ginevra in struttura adeguata tale da ridurre lo stato d’ansia. Il magistrato d’accusa ricorda implicitamente come la salute dell’accusato sia sua preoccupazione e rammenta che “gli accorgimenti presi” permettono di confermare la detenzione.
In sede di contro osservazioni la difesa dell’accusato ha ribadito sostanzialmente il contenuto dell’istanza rilevando come i medici incaricati dal PP non abbiano prestato un formale giuramento, come essi abbiano attestato una incarcerabilità del paziente e come un inquinamento poteva avvenire anche da parte del legale dell’accusato, affermazione questa che non può non lasciare allibiti. Per la difesa il magistrato d’accusa ha ritenuto in maniera strumentale le conclusioni dei medici incaricati e non vi é dubbio che l’accusato non inquinerà e che sarebbe ipocrisia ritenere il contrario. Egli ritiene che il magistrato d’accusa si opponga alla liberazione dell’accusato per ovviare, con il regime di detenzione preventiva, alle lungaggini procedurali dovute all’intasamento del Tribunale Penale Cantonale. __________ ricorda di avere, dal primo marzo 1999, ripetutamente chiesto al PP di porre in atto quei verbali di interrogatorio tali da rendere privo di oggetto l’asserito rischio di collusione.
L’accusato ripete che i medici incaricati dal PP hanno decretato la sua non carcerabilità.
Alle parti il diritto che regge la materia é noto, basti qui ricordare che l'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
La difesa di __________ non contesta il sussistere dei presupposti della detenzione preventiva, in particolare non spende una parola per discutere l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Si possono quindi riprendere le argomentazioni contenute nella decisione del 1 marzo 1999, ancora attuali su questo specifico punto, per ricordare come a carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi per i reati di truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta commessa in correità con terzi. Detti indizi si riscontrano negli accertamenti preliminari messi in atto dal dott. __________, facilmente deducibili dal rapporto intermedio dello stesso, vi sono poi le numerose chiamate in correità agli atti, basti qui ricordare le deposizioni rese dai medici che con __________ hanno collaborato, si pensi al dott. __________ - già messo a confronto con l’accusato - rispettivamente il dott. __________, basti citare le deposizioni di __________, delle dott. __________, le deposizioni __________,
__________ per non indicarne che alcune. Stralci di dette deposizioni sono stati prospettati all’accusato il quale ha solo in parte ammesso le sue responsabilità contestando - a tratti vivacemente - il dire dei chiamanti in causa. Si ribadisce qui che le ammissioni dell’accusato sono state spesso accompagnate dalla precisazione di una consapevolezza acquisita solo dopo l’intervento della magistratura.
Si tratta di elementi oggettivi, ancora comunque al vaglio degli inquirenti in particolare per l’esame delle cartelle mediche sequestrate (che dovrebbe essere a buon punto visto il tempo trascorso dall’intervento del 1 dicembre 1998), e deposizioni univoche e significative accompagnate da parziali ammissioni dell’accusato stesso. Non occorre approfondire più in dettaglio detto aspetto neppure discusso dalla difesa. La condizione legale appare soddisfatta.
Anche dal profilo delle necessità istruttorie, del rischio di collusione e dell'inquinamento delle prove l'istanza va respinta. Come detto la difesa non é entrata nel merito di tale argomento giuridico se non per contestare il mancato rispetto della proporzionalità di tale condizione a fronte dello stato di salute dell’accusato. Il sussistere di detti elementi appare manifesto come già evocato nella decisione 1 marzo 1999. L’inchiesta, di ampia portata, ha comportato l’audizione di numerose persone, in parte in qualità di testi ed in parte in qualità di indiziati. I verbali di queste persone sono stati solo in parte contestati all’accusato, che ne ha spesso respinto i contenuti con la conseguente necessità di approfondimento, verifica e contestazione ulteriore rispettivamente verbalizzazione a confronto con l’accusato. Appare necessario procedere al completamento delle perquisizioni della documentazione medica sequestrata da parte del dott. __________, occorre ancora verbalizzare l’accusato muovendogli le necessarie contestazioni circa le risultanze acquisite, talune in tempi successivi all’apertura del procedimento penale, si pensi alle ipotesi di reato connesse alle case farmaceutiche.
Come evocato con la decisione 1 marzo 1999 nei confronti di numerose persone ancora da sentire od il cui verbale va approfondito va ritenuto un concreto rischio di collusione a fronte dei rapporti di dipendenza con l’accusato esistenti al momento dell’intervento della magistratura. Basti qui pensare ai collaboratori, ancora oggi dipendenti di strutture sanitarie che fanno capo all’accusato, rispettivamente ai pazienti che per le loro patologie e per il rapporto di fiducia con il medico curante sarebbero facilmente influenzabili.
Vi sono poi capitoli di indagine particolari ove la posizione di determinati pazienti, definiti pazienti fantasma, va vagliata dal magistrato inquirente il quale deve potere, con l’esame delle cartelle mediche in corso, identificare compiutamente dette persone per procedere a loro interrogatorio. In questi casi appare manifesto il rischio di intervento dell’accusato su dette persone, in particolare se non ancora identificate e sentite dal PP o dalla polizia, per
ottenerne deposizione favorevole. Analogo ragionamento deve qui valere per gli ulteriori filoni di indagine quali quelli riferiti alle fatturazioni dello studio e quelle riferite alle collaborazioni con case farmaceutiche. Per quanto attiene ai rapporti con i collaboratori rispettivamente gli ex collaboratori del dott. __________ vanno evidenziati i rapporti di dipendenza con il rinvio alla lettura dei verbali __________, __________ (circa il rapporto con il dott. __________ da parte del dott. __________), rispettivamente basta il rinvio al verbale __________ e __________, verbali già evocati nella decisione 1 marzo 1999.
Delle persone interrogate molte ancora debbono essere chiamate a deporre in particolare dinanzi al magistrato d’accusa, fornendo precisazioni e dettagli in merito all’attività svolta in particolare quella “irregolare” e molte deposizioni iniziali debbono essere approfondite, verificate e successivamente prospettate all’accusato con possibilità di confronto laddove necessario. L’accusato, come detto, ha spesso negato o comunque mitigato la sua posizione ricordando autonome decisioni del personale che così agiva per compiacerlo comunque ad indebito profitto del solo __________.
D'altra parte, come rileva il verbale __________, vengono posti in evidenza situazioni riferite all'AI ed all'esonero dal servizio militare, situazioni che impongono accertamenti puntuali e senza inquinamento possibile mediante l'assunzione testimoniale degli interessati e l'acquisizione di documenti.
Va quindi riservata la necessità di procedere a tutte le audizioni ancora necessarie senza rischio di intervento dell’accusato, probabile in caso di sua liberazione, e va riservata la possibilità di approfondire le audizioni già in atti con la raccolta dei necessari dettagli. Va poi riservata la possibilità di procedere ai verbali a confronto che l’istruttoria renderà necessari. Come ricordato nella decisione 1 marzo 1999 la detenzione preventiva non deve avere per scopo di ottenere la confessione dell’accusato ma deve impedire che l’accusato libero possa influenzare la raccolta delle prove. Nel caso di specie si tratta, senza ombra di dubbio, di necessità istruttorie tali da impedire la concessione della libertà provvisoria all'accusato, necessità che appaiono evidenti dagli atti cui l'accusato ha avuto solo parziale accesso.
Si evidenzia qui come, con l’avanzare dell’istruttoria, le necessità di inchiesta ed il rischio di inquinamento probatorio e di collusione, possono attenuarsi. La difesa dell’accusato ha invitato il magistrato d’accusa a procedere nei suoi incombenti, ciò che il PP non ha comunque mancato di fare. Occorre qui ricordare all’inquirente come il "principio di celerità, che deve caratterizzare le inchieste che vedono coinvolte persone arrestate, impone priorità nell’acquisizione probatoria di quegli elementi che sono tali da far venir meno od attenuare il rischio collusivo o di inquinamento probatorio. Questa circostanza deve essere valutata nonostante l’ampiezza dell’inchiesta.
La condizione legale é quindi data.
Come già ricordato nella decisione del 1 marzo 1999 la durata della detenzione preventiva deve essere rispettosa del principio di proporzionalità, viola detto principio la detenzione preventiva che va al di la della presumibile pena in caso di condanna. Nel concreto caso tale limite non appare superato. A __________ vengono rimproverati gravi reati, commessi in maniera ripetuta con grave pregiudizio per le vittime e con compromissione del rapporto di fiducia che i pazienti ripongono nel medico e che in generale, socialmente, viene riconosciuto alla classe medica. Va poi considerata la possibilità di inflizione di una pena ferma ciò che permette di ritenere rispettato il principio di proporzionalità.
Questi rilievi, già evidenziati nei precedenti interventi di questo GIAR, appaiono ancora del tutto attuali, ciò anche considerando il particolare stato di salute dell’accusato e la sua personalità così come descritta da esperti incaricati dal PP nel loro rapporto 21 marzo 1999.
Già si é ricordato il principio di celerità cui il magistrato d’accusa ha dimostrato di attenersi.
L’istanza, con cui la difesa neppure ha contestato il sussistere delle condizioni legali per il mantenimento della detenzione preventiva, va respinta.
Come già ricordato nella decisione 1 marzo 1999 compito del GIAR, nell’ambito ristretto di un’istanza di libertà provvisoria, é quello di analizzare se i presupposti di legge, come in casu, siano dati per il mantenimento dell’arresto. Nonostante ciò lo stato di salute dell’accusato, cui tutte le parti, compreso il magistrato d’accusa, appaiono particolarmente sensibili non può essere sottaciuto (si vedano le considerazioni sullo stato di salute di cui al punto 2).
Come ricordato nel precedente intervento di questo giudice sulla medesima materia:
“L’aspetto della salute dell’accusato non può comunque essere valutato dal PP rispettivamente dal GIAR nell’ottica dell’esame cui essi sono preposti. La detenzione preventiva, giuridicamente, deve durare poiché tutti i presupposti sono dati nel caso di specie. Come rettamente ricorda il PP é compito dei medici analizzare la carcerabilità dell’accusato, ossia se egli possa essere trattenuto presso una struttura penitenziaria o meno. Compito loro, in caso di impossibilità ad incarcerare l’accusato, di valutare se egli debba subire la detenzione preventiva in un
ospedale, eventualmente quale ed eventualmente ancora con quali particolari condizioni, il tutto per potere curare al meglio la cardiopatia dell’accusato (che comunque a casa non potrebbe ottenere cure migliori rispetto a quelle ottenibili in un ospedale) e per potere curare al meglio lo stato ansioso depressivo in cui versa.”
Come evidenziato nella decisione
citata il PP, sensibile a tale tematica e sollecitato sia dai medici curanti
che dalla difesa, ha proceduto ad incaricare tre esperti per valutare lo stato
di salute dell’accusato ed il luogo ove la sua detenzione possa avvenire,
stante il sussistere di tutte le condizioni legali neppure contestate dalla
difesa. Solo in sede di contro osservazioni la difesa ha constatato assenza di
giuramento da parte dei medici italiani di cui comunque asserisce di condividere
le conclusioni. I medici chiamati dal Procuratore Pubblico non hanno avuto per
incarico di valutare circostanze fattuali relative all'oggetto delle indagini.
D'altra parte neppure i medici che ha decretato il 1. dicembre 1998 la non carcerabilità
del Dott. __________ hanno prestato giuramento. In casu si tratta di una
valutazione della carcerabilità e non di perizia vera e propria. Eccepire
tardivamente carenza di giuramento degli esperti per poi condividerne le
conclusioni dopo avere presenziato al loro verbale, e senza invocare lesione
dei diritti della difesa, urta il principio di buona fede processuale. Gli
esperti hanno consegnato il loro parere del 21 marzo 1999 ed hanno deposto in
merito allo stesso. Da questo parere é desumibile che “il particolare regime di
I medici hanno infatti accertato che esiste una cardiopatia ed uno stato d’ansia che dipende da due distinti fattori: da un lato l’indagine che si conduce e dall’altro la situazione di detenzione con le limitazioni che ne derivano. Pur patendo la restrizione della sua libertà personale presso l’__________, luogo comunque meno afflittivo che il carcere, la situazione di stress dovuta a tale circostanza appare influire sulla cardiopatia. I medici escludono un rientro al domicilio (perlomeno gli esperti incaricati) del paziente e rendono attento il magistrato d’accusa alla necessità di mantenere l’accusato in una struttura
ospedaliera apparendo necessario ridurre lo stato ansioso in particolar modo, come detto, incrementando i contatti con i famigliari da un lato e potendo permettere maggiore mobilità. Il magistrato si é quindi attivato per trovare una situazione adeguata e ritiene di averla individuata presso l’Ospedale Cantonale di Ginevra ove la mobilità dell’accusato sarebbe accresciuta e dove, nonostante la distanza dal Ticino (comunque favorita da collegamenti aerei) i contatti con i famigliari - che il PP ha voluto liberi - potrebbero avvenire con la necessaria frequenza. Il Procuratore Pubblico ha chiesto agli esperti italiani incaricati di volersi esprimere in merito al previsto trasferimento a Ginevra. La difesa ha preannunciato reclamo contro tale decisione (ribadendo tale volontà anche nelle sue contro osservazioni) nel cui merito non occorre addentrarsi in questa sede.
Visto quanto precede l’istanza di libertà provvisoria va respinta essendo dati gravi indizi di colpevolezza ed il sussistere di necessità istruttorie, rischio collusivo ed inquinamento probatorio prioritari. Non si fa carico della tassa di giustizia e delle spese all’accusato avvisato, unitamente al suo difensore del diritto di ricorrere alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione della presente.
Per i quali motivi,
richiamati gli articoli menzionati e gli art. 107 e 108 nonché 284 cpv. 1 lett. a) CPP;
decreta
L'istanza di libertà provvisoria 12 aprile 1999 é respinta.
Non si percepiscono tasse e spese.
Avverso la presente decisione é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
all’accusato __________, per il tramite del patrocinatore avv. __________;
all’avv. __________;
al PP avv. __________, con gli atti di ritorno.
giudice Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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