AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.24
Data decisione, Autorità: 11.03.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00024
Lugano 11 marzo 1997/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 dicembre 1996 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno del 23/24 ottobre 1995;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 12 marzo 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
§ Di conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto __________, Locarno, al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta in via provvisoria per l’importo di Fr. 120’400.-- oltre interessi al 6% dal 21 settembre 1995 su Fr. 120’000.-- e Fr. 198.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 22 marzo
1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 25 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 26/27 marzo 1996 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________del 23/24 ottobre 1995 dell’UEF di Locarno la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 120’000.-- oltre interessi al 6% dal 21 settembre 1995 e Fr. 400.--, indicando quale titolo di credito: “1) Avalli su due pagherò di Fr. 60’000.-- cadauno all’ordine __________, con scadenza 21.09.1995 - 2) Titolo di provvigione.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su due vaglia cambiari di nominali Fr. 60’000.-- ciascuno (doc. B e C), datati 14 settembre 1995, emessi dalla __________ all’ordine della __________ (in seguito: __________) e scadenti il 21 settembre 1995. Gli effetti cambiari recano l’avallo, fra altri, di __________.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che la procedente avrebbe dovuto presentare la documentazione già con l’istanza di rigetto, la produzione durante il contraddittorio precludendo all’escusso qualsiasi possibilità di difesa. Inoltre la creditrice ha promosso esecuzione contemporaneamente contro tre avallanti per lo stesso importo. Tale modo di procedere porta tre volte all’incasso della somma posta in esecuzione. Essendo la procedura in oggetto posteriore a quella promossa contro __________, l’istanza in esame va respinta per violazione dell’art. 144 CO. Il debitore ha poi rilevato che sul FUC n. __________ del __________ è stato pubblicato il fallimento dell’emittente dei vaglia cambiaria __________, ma che la stessa è stata dichiarata in fallimento già il 19 maggio 1995. I vaglia cambiari doc. B e C, datati 14 settembre 1995, sono stati emessi allorquando l’emittente non aveva più capacità cambiaria. Essi sono pertanto inesistenti dal profilo cambiario.
D. Con sentenza 12 marzo 1996 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza, argomentando che è durante l’udienza di contraddittorio che le parti al più tardi, sotto pena di perenzione, devono produrre i loro documenti. In prima sede è stato poi rilevato che l’avallante può essere escusso per primo, l’avallo non implicando sussidiarietà. In casu il vaglia cambiario, sottoscritto a tergo dalla __________, nuova ragione sociale della __________, è stato girato validamente in bianco. Il primo giudice ha poi argomentato che al momento della consegna dell’effetto cambiario alla creditrice, consegna avvenuta già negli anni 1988 e 1989, l’emittente __________ era pienamente capace di obbligarsi. D’altro canto l’art. 1022 cpv. 2 CO sancisce la validità dell’obbligazione dell’avallante anche se l’obbligazione garantita è nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con osservazioni 25 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
Il principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti)
La procedente ha pertanto correttamente prodotto i doc. da B a H, su cui fonda l’istanza di rigetto, durante l’udienza di contraddittorio, non essendovi alcun obbligo di inoltrarli con l’istanza scritta.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).
b) Il vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Per esempio quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola l’importo non viene indicato. Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito (del rapporto base) del beneficiario contro l’emittente divenga esigibile e non venga pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto derivante dal titolo cambiario. Quest’ultimo non può essere né trasferito, né discontato. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore. Il debitore non deve consegnare né soldi, né altri valori patrimoniali. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, né un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36 p. 232).
c) L’escusso ha negato la capacità dell’emittente dei vaglia cambiari doc. B e C, __________, di obbligarsi, essendo stata dichiarata fallita in data 19 maggio 1995 con pubblicazione sul FUC n. __________ del __________.
Dalla documentazione prodotta dalla procedente risulta tuttavia che con scritti 10 giugno 1988 risp. 16 febbraio 1989 (doc. I e L), controfirmati anche dagli avallanti, tra i quali da __________ a, la __________ ha trasmesso alla __________, quali garanzie, i vaglia cambiari in oggetto, emessi in bianco di luogo d’emissione, data e scadenza, autorizzandola a completarli con i requisiti mancanti e a presentarli all’incasso qualora i crediti non fossero stati rimborsati. Da questi scritti emerge pertanto che gli effetti cambiari in esame sono stati emessi dalla __________ precedentemente al suo fallimento, per cui l’eccezione di mancanza di capacità dell’emittente ad obbligarsi va respinta.
D’altro canto in casu escusso é un avallante, la cui obbligazione, secondo l’art. 1022 cpv. 2 CO, è valida anche se l’obbligazione garantita è nulla, per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. L’avallo esplica infatti i suoi effetti anche se è stato sottoscritto per una persona, che non poteva assumersi un obbligo cambiario per carenza di capacità di obbligarsi (cfr. OR-Netzle, art. 1022 n. 3).
d) Ex combinati art. 1044 cpv. 1, 2 e 4 CO e 1098 cpv. 1 CO, l'emittente, il girante e l’avallante del vaglia cambiario rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate. L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
Il portatore non è nemmeno legato alla scelta effettuata. Fintanto che non è soddisfatto, può agire contro un altro obbligato, senza che con ciò un obbligato venga liberato (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 13 n. 25 p. 203).
La procedente poteva pertanto agire contemporaneamente contro più persone obbligate in solido fino all’estinzione dell’intera obbligazione.
e) Secondo i combinati art. 1003 CO e 1098 cpv. 1 CO, la girata deve essere scritta sul vaglia cambiario o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere scritta dal girante. La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo del vaglia cambiario o sull’allungamento.
Ex art. 1004 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art. 1098 cpv. 1 CO anche al vaglia cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo cambiario.
Secondo l’art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si legittima in tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore del credito cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit. § 11. n. 53 p. 181).
f) Dall’esame dei vaglia cambiari doc. B e C si evince che questi sono stati validamente girati in bianco dalla __________, nuova ragione sociale della __________ (cfr. doc. F), essendo stati firmati a tergo senza l’indicazione del beneficiario. Pertanto la __________, quale detentrice dei vaglia cambiari in seguito a girate in bianco, vale come legittimata materialmente, come proprietaria dei titoli cambiari e pertanto come creditrice dei crediti cambiari. Essa poteva quindi validamente agire individualmente contro tutti gli obbligati fino a estinzione dell’obbligazione.
I vaglia cambiari doc. C e D costituiscono di conseguenza validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 387 cpv. 2 CPC, 82 LEF, 1003, 1006 cpv. 1, 1006 cpv. 1, 1022 e 1044 CO
pronuncia
L’appello 22 marzo 1996 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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