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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.22
Data decisione, Autorità:
10.04.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00022
Lugano
10 aprile 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
visto
l’appello 6 marzo 1996 di
patr.
dall’avv. __________
contro
la decisione 23 febbraio 1996
della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, nella causa
promossa da
tutti
patr. dallo St.leg. __________
richiamata la diffida 8 marzo 1996 del Presidente di
questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine
scadente il 26 marzo 1996 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale di
appello, Introiti AGITI, un deposito di Fr. 400.-- a titolo di anticipo per le
presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, nel caso di mancato
versamento dell’importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato
dichiarato deserto ai sensi dell’art. 312 CPC;
constatato come il versamento non sia stato effettuato
nel termine fissato, per cui l’appello 6 marzo 1996 di __________ va dichiarato
irricevibile per mancato versamento dell’anticipo;
ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde
dal prelevare la tassa di giustizia
pronuncia
-
L’appello
6 marzo 1996 di __________, è irricevibile per mancato versamento
dell’anticipo.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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