AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.15
Data decisione, Autorità: 13.05.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00015
Lugano 13 maggio 1997 /B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 settembre 1995 da
patr. da: __________
contro
patr. da: __________
tendente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 29/30 agosto 1995 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 16 febbraio 1996 ha così deciso:
“I. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, l’opposizione interposta al PE no. __________ di data 29.8.1995 dell’UEF di Mendrisio, è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 2’277.50, oltre interessi al 5% dal 9.8.1995.
II. La tassa di giustizia di fr. 60.00 e le spese, da anticipare dall’istante restano a suo carico in ragione di 4/5 e, per la rimanenza, a carico della convenuta. L’istante rifonderà altresì alla controparte l’importo di fr. 180.00 a titolo di ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 29/30 agosto 1995 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 12’090.45 oltre in interessi al 5% dal 9 agosto 1995, indicando quale titolo di credito: “Stipendi per i mesi di novembre e dicembre 1994 nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1995 più la quota parte di tredicesima (dedotto un acconto di fr. 1’500.--).
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro concluso con la __________ il 7 settembre 1994 (doc. A), che prevedeva un salario mensile lordo di fr. 1’915.90, netto fr. 1’800.--, oltre alla tredicesima. La datrice di lavoro ha licenziato il procedente per il 31 maggio 1995. __________ pretende il pagamento del salario per i mesi di novembre e dicembre 1994 e da gennaio a maggio 1995, ossia per 7 mesi, oltre alla quota parte della tredicesima.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha argomentato che il creditore ha sottoscritto il contratto di lavoro quale autista tuttofare, pur assumendo farmaci che non gli permettevano di condurre veicoli. Egli ha lavorato solo fino al mese di novembre e parzialmente il mese di gennaio. Per queste sue prestazioni è stato regolarmente pagato, come si evince dai doc. 1, 2 e 3. L’escussa ritiene inoltre di non dovere nulla al procedente, avendo egli sottaciuto la sua condizione ed esponendo anche a pericolo le persone che trasportava. Il creditore avrebbe inoltre sottaciuto anche all’assicurazione collettiva malattia la sua condizione di invalidità al 50%.
Per quel che riguarda il doc. 3 il procedente, replicando, ha messo in dubbio che la firma sia la sua, non trattandosi dell’originale.
D. Con sentenza 16 febbraio 1996 la Segretaria assessore ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che un contratto di lavoro costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, unicamente nella misura in cui il lavoratore abbia effettivamente prestato la propria opera. Il procedente è stato assente dal posto di lavoro per malattia dal 9 novembre 1994 al 16 gennaio 1995 e dal 6 marzo 1995 al 31 maggio 1995, complessivamente per 153 giorni. __________ ha lavorato a tempo pieno dall’1 all’8 novembre 1994 (8 giorni), mentre dal 17 gennaio al 5 marzo 1995 egli ha prestato la sua opera solo al 50%, ossia per 24.5 giorni. Pertanto il creditore ha diritto al versamento della retribuzione giornaliera netta di fr. 60.-- (fr. 1’800.-- : 30 = fr. 60.--), moltiplicata per i giorni in cui ha effettivamente lavorato (210 giorni ./. 153 giorni ./. 24.5 giorni = 32.5 giorni). In prima sede è poi stato riconosciuto il salario per la durata di ulteriori 21 giorni ex art. 324a cpv. 2 CO, ossia fr. 60.-- per 21 = fr. 1’260.--, il procedente essendo stato impedito di lavorare senza sua colpa nel corso del primo anno di servizio. Pertanto il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato concesso per fr. 2’277.50 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 1995, ossia fr. 1’950.-- + fr. 1’260.-- = fr. 3’210.-- oltre alla quota parte della tredicesima per gli anni 1994 e 1995, pari a fr. 567.50, dedotti fr. 1’500.-- quale acconto versato dall’escussa a __________.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. L’appellante ha sostenuto che qualora sia stato pattuito un salario mensile, occorre procedere alla divisione di questo importo secondo le giornate effettive di lavoro sull’arco di un mese, per cui il salario mensile va diviso per 22 giorni di lavoro effettivo.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito nel senso inteso al precedente considerando, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie
Il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341).
c) L’art. 329 cpv. 1 CO non prevede nessuna regola in merito al pagamento del salario durante il tempo libero. Non vi sono disposizioni a livello federale, che obblighino il datore di lavoro al pagamento del salario durante il regolare tempo libero. Il pagamento del salario è pertanto dapprima regolato dalle pattuizioni delle parti, sussidiariamente dall’uso (art. 322 CO). Se il dipendente viene impiegato a salario mensile o settimanale, il relativo accordo salariale è da comprendersi nel senso, che il diritto del dipendente al salario cresce senza riguardo ai giorni liberi. Per usufruire del tempo libero non può esservi pertanto nessuna decurtazione del salario (cfr. Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, OR 319-343, 2. ed., Berna 1996, art. 329 n. 1d p. 205)
d) Sulla base delle precedenti considerazioni va ritenuto che il salario netto mensile del procedente di fr. 1’800.-- è stato correttamente diviso per 30 giorni al mese, atteso che il diritto del dipendente al salario cresce senza riguardo ai giorni liberi. Il salario giornaliero di __________ ammonta quindi a fr. 60.--.
Nell’atto di appello __________ ha riconosciuto di avere effettivamente lavorato a tempo pieno per 32.5 giorni che moltiplicati per il salario giornaliero di fr. 60.--, danno un importo di fr. 1’950.--. L’appellante ha poi considerato corretta l’applicazione dell’art. 324a cpv. 2 CO, essendo egli stato impedito di lavorare senza sua colpa nel corso del primo anno di servizio, per cui gli è dovuto il salario giornaliero di fr. 60.-- per la durata di ulteriori 21 giorni, ossia fr. 1’260.--. Egli non ha nemmeno contestato la quota parte della tredicesima per gli anni 1994 e 1995 ammontante a fr. 567.50. Il procedente si è però opposto alla deduzione effettuata in prima sede in base al doc. 3 prodotto dall’escussa, dal quale emerge che in data 15 febbraio 1995 __________ ha sottoscritto il ricevimento di un acconto stipendi. Egli ha messo in dubbio, in assenza dell’originale, che la firma ivi apposta sia la sua. Le sue allegazioni sono tuttavia rimaste allo stadio di puro parlato, senza che l’appellante abbia eccepito la falsificazione della sua firma. D’altro canto i doc. 1 e 2 attestanti il ricevimento di fr. 1’800.-- sia per il mese di settembre che di ottobre 1995, pure prodotti in fotocopia e sottoscritti da __________, non risultano essere stati contestati, l’appellante non avendo preteso alcun pagamento di salario per questi mesi. Va poi rilevato che l’appellante stesso ha indicato sul PE la deduzione di un acconto di fr. 1’500.--. Il primo giudice ha pertanto correttamente effettuato tale deduzione sulla base del doc. 3. Ciò non implica tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, che le parti sia siano concordate in merito al pagamento mensile di fr. 1’500.-- a __________ in caso di impedimento al lavoro senza sua colpa. Infatti dalla documentazione agli atti non risulta nessun accordo scritto in tal senso.
La sentenza pretorile va quindi confermata e l’appello 29 febbraio 1996 di __________ va pertanto respinto.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
L’appello 29 febbraio 1996 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 90.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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