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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.13
Data decisione, Autorità: 22.11.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00013
Lugano 22 novembre 1996 B/fp/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa, Giani (quest’ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 dicembre 1995 da
patr. da: __________
contro
patr. da: __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/11 novembre1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13/14 febbraio 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 3’300’000.-- ed interessi al 7% dal 9 ottobre 1995.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 26 febbraio 1996 ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a Fr. 3’047’177 oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 1995, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 15 marzo 1996 la parte appellata si é opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto A. Con PE n. __________ del 10/11 novembre 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 3’300’000.-- oltre interessi al 7% dal 9 ottobre 1995, indicando quale titolo di credito: “Contratto di compravendita immobiliare conc. la parcella __________, del 18 maggio 1995.” Interposta tempestiva opposizione all’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un atto di compravendita immobiliare sottoscritto dalle parti il 18 maggio 1995, di cui al rogito n. __________ del notaio __________ (doc. B) relativo al mappale n. __________, con il quale è stato tra l’altro pattuito:
“
..............
Il prezzo è convenuto e stabilito in complessivi Fr. 3’300’000.- (....): esso sarà pagato entro trenta giorni da oggi.
Nel prezzo di vendita è compresa la cessione dei progetti già approvati per la realizzazione di capannoni industriali. La venditrice garantisce che il progetto potrà essere utilizzato senza dover effettuare ulteriori pagamenti al progettista o dover rispettare diritti d’autore in punto al progetto e senza obbligo di affidargli un ulteriore mandato o la direzione dei lavori.
(...)
Il trapasso del possesso e della proprietà con oneri, vantaggi e rischi, avverrà con l’iscrizione a registro fondiario, della qual cosa è incaricato il notaio rogante che vi procederà non appena avrà ricevuto dalla venditrice conferma scritta dell’avvenuto pagamento del prezzo.”
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha eccepito inadempienza contrattuale da parte della venditrice poiché contrariamente alle sue assicurazioni, la licenza edilizia non permettava la costruzione di uno stabile industriale come assicurato nel contratto doc. B. La debitrice ha poi sollevato l’eccezione di compensazione con l’importo di Fr. 252’823.--, avendo dovuto incaricare un architetto di procedere all’allestimento di un progetto per la costruzione di un capannone industriale, come doveva essere garantito dalla creditrice. Essa ha inoltre contestato il tasso d’interesse richiesto superiore a quello legale del 5%.
D. Con sentenza 13/14 febbraio 1996 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che con la firma del contratto di compravendita doc. B la __________ si è espressamente riconosciuta debitrice nei confronti della procedente dell’importo di Fr. 3’300’000.-- senza riserva alcuna. La prima giudice non ha ritenuto verosimile che vi sia stata inadempienza contrattuale da parte della venditrice, dal tenore del contratto di compravendita non emergendo infatti che la sua conclusione fosse subordinata alla presentazione del progetto e all’ottenimento della licenza di costruzione. Il significato della garanzia data dalla procedente, di cui al punto n. 3 dell’atto notarile, va ricondotto unicamente al fatto che il progetto poteva essere utilizzato senza dovere effettuare ulteriori pagamenti al progettista o dover rispettare diritti d’autore. Essa ha poi rilevato che le contestazioni dell’escussa di fronte all’apparente chiarezza del rogito sono di pertinenza del giudice del merito, e non sono idonee a infirmare la validità del riconoscimento di debito in oggetto. Infine è stata respinta l’eccezione di compensazione, non essendo assodato, per i predetti motivi, che i costi della nuova domanda di costruzione siano da imputare alla procedente. In sede pretorile è stato riconosciuto il tasso richiesto del 7%, poiché fra commercianti si giustifica un tasso fino all’8.5%.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede.
F. Con osservazioni 15 marzo 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
G. Con scritto 17 luglio 1996 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato che il 7 maggio 1996 il Comune di __________ ha concesso la licenza edilizia chiesta dalla __________. Questa ha versato in data 16 luglio 1996 alla creditrice Fr. 3’050’000.-- (doc. B1), pari all’importo contrattuale, dedotta la somma di Fr. 250’000.-- per le spese di progettazione per l’ottenimento della licenza e per la garanzia dell’edificabilità del fondo per gli scopi della debitrice.
Considerato
in diritto 1. Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Pertanto lo scritto 17 luglio 1996 inoltrato dalla __________ non può essere considerato. Tuttavia nella prosecuzione dell’esecuzione dovrà essere tenuto conto dell’importo già versato dalla debitrice.
2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Dal tenore del contratto di compravendita doc. B emerge in modo chiaro ed esplicito, senza che vi sia necessità d’interpretazione alcuna, che l’escussa, per l’acquisto della part. n. __________ RFD di __________ si è obbligata a pagare alla venditrice Fr. 3’300’000.-- e che in questo prezzo era compresa la cessione del progetto già approvato per la realizzazione di capannoni industriali. Il pagamento del prezzo d’acquisto non era tuttavia subordinato a nessuna condizione. La venditrice ha infatti unicamente garantito che il progetto poteva essere utilizzato senza dover effettuare ulteriori pagamenti al progettista o dovere rispettare diritti d’autore in merito al progetto. L’acquirente non era inoltre obbligata ad affidare al progettista un ulteriore mandato o la direzione lavori. Il doc. B costituisce pertanto in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante dal contratto di compravendita non emerge nessuna garanzia della venditrice in merito all’ottenimento della licenza edilizia per la costruzione di un immobile industriale. Che l’escussa sia venuta a conoscenza solo dopo la firma del contratto, del fatto che la licenza non permetteva la costruzione del tipo di stabile industriale da lei previsto, nulla cambia alla fattispecie, il contratto di compravendita non contenendo nessuna assicurazione in tal senso. L’appellante d’altro canto non ha fornito altri riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che vi sia stata inadempienza contrattuale da parte della creditrice.
4.a) Incombe all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit. § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito ancorchè contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80).
b) Come rilevato in precedenza l’appellante non ha reso verosimile che vi sia stata inadempienza contrattuale da parte della venditrice, ritenuto che il pagamento del prezzo di acquisto non era subordinato alla presentazione del progetto e alla concessione della licenza edilizia. Pertanto i costi sopportati dalla __________ per l’allestimento di nuovi progetti e l’inoltro di una nuova domanda di costruzione non possono essere imputati alla procedente e di conseguenza non possono essere posti in compensazione con la sua pretesa. L’eccezione di compensazione va pertanto respinta.
Ex art. 104 cpv. 1 CO in debitore in mora al pagamento di una somma di denaro deve pagare gli intererssi moratori del cinque per cento all’anno.
Secondo il cpv. 3 fra commercianti, finchè nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura.
In caso, nonostante si tratti di un contratto tra commercianti, essendo ambedue le parti iscritte a RC, va applicato il tasso legale del 5%, il tasso di sconto bancario ordinario non essendo dato notorio, con decorrenza dal 9 ottobre 1995 (cfr. lettera 28 settembre 1995, doc. L).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 82 LEF
pronuncia I. L’appello 26 febbraio 1996 delle __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 febbraio 1996 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 28 dicembre 1995 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/11 novembre 1995 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 3’300’000.-- oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 1995.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 3’000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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