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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.1998.25
Data decisione, Autorità: 29.10.1998, ICCA
Incarto n. 10.98.00025
Lugano, 29 ottobre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull’istanza di delibazione del 3 agosto 1998 presentata da
__________, __________ (D) (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)
relativa al decreto cautelare emesso il 30 luglio 1998 dal giudice unico nei procedimen-ti sommari della presidenza del Tribunale cantonale di Zugo (Kantonsgerichtspräsidium Zug) in esito a misure provvisionali chieste dall’istante nei confronti di
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che il 16 luglio 1998 __________ ha chiesto al giudice unico nei procedimenti sommari della presidenza del Tribunale cantonale di Zugo che fosse iscritta una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 n. 1 cpv. 1 CC) sulla particella n. 383 RFD di __________, rivendicando tale immobile come legataria di __________ __________, cittadina germanica con ultimo domicilio a __________, deceduta il 20 gennaio 1998, cui il fondo è tuttora intestato;
che, statuendo il 30 luglio 1998, il giudice confederato ha accolto l’istanza senza contraddittorio e ha ordinato il provvedimento richiesto;
che il 3 agosto 1998 __________ ha postulato la delibazione del predetto decreto nel Cantone Ticino;
che la presidente di questa Camera ha invitato essa medesima l’ufficiale del registro fondiario, il 4 agosto 1998, a iscrivere in via cautelare, per la durata del procedimento di delibazione, una restrizione della facoltà di disporre sulla citata particella;
che nel contempo essa ha impartito all’istante un termine per produrre un attestato della cancelleria del tribunale da cui risultasse che il decreto non era più suscettibile di opposizione o di ricorso;
che __________ ha trasmesso il 29 settembre 1998 a questa Camera un decreto del 2 settembre 1998 con cui lo stesso giudice ha confermato – dopo contraddittorio – la restrizione della facoltà di disporre, annullando il provvedimento emesso inaudita parte il 30 luglio 1998 e fissando all’istante un termine di 60 giorni per promuovere l’azione di merito nei confronti di __________, erede della testatrice;
che all’udienza del 23 ottobre 1998, indetta da questa Camera per discutere la delibazione, si è presentata la sola istante, __________ avendo dichiarato di rinunciare alla comparizione;
che in tale circostanza l’interessata ha aggiornato la domanda, chiedendo di delibare il decreto del 2 settembre 1998, sostitutivo di quello emanato il 30 luglio 1998;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate in un altro Cantone devono ottenere esecuzione nel Cantone Ticino, previo giudizio di delibazione della Camera civile di appello, se sono passate in giudicato (lett. a), se sono state pronunciate da un’autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state legalmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che per “sentenze civili” a norma dell’art. 510 CPC non devono intendersi solo decisioni finali, ma anche provvedimenti cautelari (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, nota 31 ad art. 61; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ª edizione, pag. 400 n. 15 con richiami; cfr. anche l’art. 83 cpv. 1 PC), comprese le misure provvisionali emanate in pendenza di separazione o divorzio (Rep. 1981 pag. 385 in alto);
che ciò è confermato indirettamente anche dall’art. 1 cpv. 2 del Concordato intercantonale sull’esecuzione delle sentenze in materia civile (RS 276), quantunque non sottoscritto dal Cantone Ticino;
che il decreto emesso il 2 settembre 1998 dal tribunale confederato è passato in giudicato (art. 510 lett. a CPC) – nell’accezione relativa del termine, trattandosi di decisioni cautelari (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 4 nota 28 con richiami di dottrina) – il 23 settembre 1998, come risulta dall’attestazione in calce all’esemplare del decreto prodotto davanti a questa Camera;
che per quanto riguarda la competenza, questa Camera ha avuto modo di stabilire nella sua prassi recente che provvedimenti cautelari destinati ad assicurare l’esecuzione effettiva di una sentenza possono emanare non solo dall’autorità del luogo di situazione della cosa cui l’esecuzione si riferisce, ma anche – per principio – dal giudice competente a statuire sull’azione di merito (CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 41 in alto);
che, vista la giurisprudenza relativa all’art. 538 CC (Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1998, n. 11 in fine con rinvii), il decreto in questione può pertanto ritenersi pronunciato da un’autorità competente (art. 510 lett. b CPC), nulla inducendo a dubitare di tale competenza, per altro, all’interno del Canton Zugo;
che le parti risultano essere state regolarmente sentite (art. 510 lett. c CPC), tant’è che il convenuto ha chiesto la revoca del provvedimento emanato senza contraddittorio, vedendoselo però confermare dopo un doppio scambio di memoriali (decreto del 2 settembre 1998, pag. 5);
che, ciò posto, sono date tutte le condizioni cumulative prescritte dall’art. 510 CPC;
che i costi dell’attuale giudizio vanno a carico dell’istante, il convenuto non avendo avversato la delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente giusta l’art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili all’una o all’altra parte;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che il decreto cautelare emesso fra le parti il 2 settembre 1998 dal giudice unico nei procedimenti sommari della presidenza del Tribunale cantonale di Zugo (Kantonsgerichtspräsidium Zug) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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