AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.148
Data decisione, Autorità: 24.05.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00148
Lugano 24 maggio 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 maggio 1995 da
patr. da: __________
contro
patr. da: __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/5 maggio 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 3 luglio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta in via provvisoria per Fr. 2’044’685.50 oltre interessi al 5.5% su Fr. 1’500’000.-- dal 21 ottobre 1994; al 6% su Fr. 390’000.-- dal 21 ottobre 1994 e Fr. 408.- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 13 luglio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 11 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, chiedendo che l’appellazione venga dichiarata temeraria e l’appellante condannato a versarle un’indennità di Fr. 3’800.-- a titolo di risarcimento danni, compresa l’indennità di cui all’art. 68 OTLEF, protestate le spese;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 3/5 maggio __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 1’500’000.-- oltre interessi al 5.5% dal 21 ottobre 1994, Fr. 390’000.-- oltre interessi al 6% dal 21 ottobre 1994 e Fr. 155’000.--, indicando quale titolo di credito: “Disdetta del 26.09.1994 - 13 cartelle ipotecarie al portatore:
Sfr. 70’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr. 30’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,
Sfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,
Sfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,
Sfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,
Sfr. 520’000.-- nom. del __________, dg. __________, in III rango,
Sfr. 370’000.-- nom. del __________, dg. __________, in IV rango, gravanti le part. __________ e __________ RFD di __________
Terzo proprietario: __________
Conferma di credito del 02.08.1993.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore per Fr. 2’044’685.50 oltre interessi al 5.5% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 1’500’000.-- e al 6% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 390’000.--.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla conferma di credito 10 ottobre 1989 (doc. B), con la quale all’escusso è stato concesso un mutuo ipotecario di Fr. 1’890’000.--, così come sulle ulteriori conferme 13 aprile 1992 (doc. D) e 2 agosto 1993 (doc.E) e la convenzione 3 agosto 1993 (doc. F). __________ ha inoltre prodotto 13 cartelle ipotecarie per complessivi Fr. 1’890’000.-- (doc. da G a U). Con lettera 26 settembre 1994 (doc. Z) la creditrice ha disdetto il mutuo chiedendone il rimborso per il 20 ottobre 1994 oltre agli interessi.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso.
D. Con sentenza 3 luglio 1995 il Pretore di Locarno Città ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso rilevando di avere con lettera 15 maggio 1995 completato la propria opposizione nel senso che la stessa era da intendersi diretta sia contro il credito che contro l’esistenza di un valido pegno immobiliare. L’appellante ha sostenuto che la documentazione prodotta dalla procedente non dimostra che la stessa è proprietaria delle cartelle ipotecarie su cui è fondata l’esecuzione in esame, per cui non era legittimata a promuovere un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare.
F. Con osservazioni 11 agosto 1995 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame. Essa ha confermato la precisazione dell’appellante concernente l’opposizione al PE, rilevando tuttavia che come risulta dalla convenzione 2/3 agosto 1993 (doc. F) le cartelle ipotecarie le sono state cedute in proprietà a garanzia di tutti i crediti concessi all’escusso incluso il mutuo ipotecario di Fr. 1’890’000.--. __________ chiedendo poi, in applicazione dell’art. 152 CPC, l’accertamento della temerarietà dell’appello, ha postulato oltre all’equa indennità ex art. 68 OTLEF, almeno il riconoscimento della spesa supplementare derivante dalla rimunerazione del proprio patrocinatore secondo la tariffa dell’Ordine degli avvocati per Fr. 3’800.--, dal quale va dedotta l’indennità riconosciuta ex art. 68 OTLEF.
Considerato
in diritto
a) Con l’atto di appello l’escusso ha sostenuto, e la parte appellata l’ha confermato con le sue osservazioni, di aver interposto opposizione pure contro l’esistenza di un valido pegno immobiliare. __________ ricorda di aver formulato reclamo contro la specie d'esecuzione il 15 maggio 1995; non contesta l'importo dedotto in esecuzione, limitandosi ad affermare che il primo giudice ha "ritenuto tassi di interesse che non risultano essere stati sottoscritti dall'escusso".
b) L’escusso che voglia contestare la specie di esecuzione in via di realizzazione del pegno, mobiliare in luogo di immobiliare, deve farlo esplicitamente quando dichiara opposizione al precetto esecutivo (cfr. Rep 1989 p. 545 cons. 2): ratio della norma è di subito chiarire quale sarà la successiva procedura, evitando l’attitudine defatigatoria di chi non si oppone inizialmente all’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare per poter beneficiare dei tempi lunghi che la caratterizzano e solo al momento della comunicazione della domanda di vendita si preoccupa di evidenziare un errore procedurale divenuto ormai insanabile.
Competente è il giudice del rigetto, come risulta dalla sentenza 11 luglio 1995 di questa Camera quale Autorità di vigilanza che ha dichiarato irricevibile il reclamo 15 maggio 1995 di __________.
c) Dall’esame della concessione di mutuo ipotecario doc. B risulta chiaramente che le cartelle ipotecarie doc. da G a U [con la sola avvertenza che la cartella ipotecaria doc. I è stata indicata per evidente lapsus calami vel machinae sul PE con il riferimento al dg. __________ in luogo di __________], gravanti le part. n. __________ e __________ RFD di __________, sono state cedute a __________ in proprietà, in garanzia del mutuo ipotecario di Fr. 1’890’000.-- concesso all’escusso. Che la creditrice possiede le citate cartelle ipotecarie in proprietà, a garanzia di tutti i crediti della banca nei confronti di __________, emerge inoltre dalla convenzione doc. F. L’esecuzione in oggetto in via di realizzazione delle cartelle ipotecarie quali pegni immobiliari è pertanto stata promossa correttamente.
Come ritenuto in prima sede la documentazione prodotta dalla procedente costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF non solo per l'importo capitale ma anche per gli interessi siccome abbondantemente compresi nel massimo del 10% previsto al punto 3 della convenzione doc. F (cfr. altresì doc. D, con interessi all'8%).
L’appellata ha postulato la declaratoria di temerarietà dell’appello con le conseguenze ex art. 152 CPC. A torto. Per il principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF, è data la sola applicazione dell’art. 68 cpv. 1 OTLEF ad esclusione dell’art. 152 CPC. Di conseguenza, il giudice del rigetto, compresa la CEF per il giudizio d’appello, può condannare la parte soccombente, a domanda della parte vincitrice, a pagare una equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.-In considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo necessario in termini di razionalità, alla parte appellata va assegnata un’indennità di Fr. 2'500.-- (cfr. 10 e 11 TOA).
L’appello 13 luglio 1995 di __________ va quindi respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF, nonché i disposti citati
pronuncia
L’appello 13 luglio 1995 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 2'500.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster