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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.11
Data decisione, Autorità: 08.03.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00011
Lugano 8 marzo 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza
12 dicembre 1995 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 giugno 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 febbraio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 350.-- a titolo
di indennità” .
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 26 febbraio 1996;
esaminati atti e documenti,
considerato
in fatto e in diritto
che con sentenza 15 febbraio 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal Comune di __________;
che con atto 26 febbraio 1996 __________ si è aggravato contro il pronunciato pretorile nei termini che seguono:
“con la presente inoltro ricorso alla sopracitata sentenza, incarto no. EF.95.04183.
Con la massima stima”
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
che l’appellazione si riduce alla semplice comunicazione di impugnazione, tanto irrituale quanto inconcludente;
che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);
per questi motivi,
richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
PRONUNCIA
L’appello 26 febbraio 1996 __________, è dichiarato nullo.
La tassa di giustizia di Fr. 225.-- è a carico di __________.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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