AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.207
Data decisione, Autorità:
28.02.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00207
Lugano
28 febbraio 1996
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 agosto
1995 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12 giugno/18 agosto 1995 dell’UEF
di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con
sentenza 20/21 novembre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta
dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per
l’importo di Fr. 9’144.95 oltre interessi al 5% su Fr. 3’082.50 dal 6 marzo
1995, su Fr. 2’979.95 dal 7 aprile 1995, su Fr. 3’082.50 dal 5 maggio 1995 e
Fr. 78.- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 200.--
sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte Fr. 300.--
a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta in appello dall’escusso con atto 15
dicembre 1995;
esaminati atti e documenti;
ritenuti gli estremi per decidere con breve
motivazione ex art. 313 bis CPC;
considerato
in fatto e in diritto:
-
che la
sentenza del Pretore di Locarno-Città è stata intimata il 21 novembre 1995;
-
che secondo
la ricerca postale l’appellante ha ricevuto la sentenza il 22 novembre 1995;
-
che nella
procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art.
308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
-
che nella
concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 23
novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei
termini il 22 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte
dell’appellante;
-
che di
conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 4 dicembre
1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il
15 dicembre 1995;
-
che pertanto
la tassa di giustizia è a carico dell’appellante;
per questi motivi,
richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia: 1. L’appellazione 15 dicembre 1995 di __________ è
inammissibile siccome tardiva.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo
carico.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster