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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.195
Data decisione, Autorità: 22.02.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00195
Lugano IN_DATA_DECISIONE
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 settembre 1995 da
patr. da: avv. __________,
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24/25 aprile 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 novembre 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 11’200.-- oltre interessi al 7% dal 17 maggio 1995.
La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 16 novembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A.
Con PE n. __________del 24/25 aprile 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 24’720.-- e Fr. 2’896.-- oltre interessi, dedotti Fr. 13’596.-- di acconto, indicando quale titolo di credito: “Fatt. __________del 24.8.1990 - fatt. __________ (Rev. no. 81 003) del 22.7.1991.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore per l’importo di Fr. 11’220.-- oltre interessi al 7% dal 24 settembre 1990.
B.
La procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 17 maggio 1995 (doc. B), con il quale l’escusso ha riconosciuto, tra l’altro, un debito di Fr. 11’220.--, dichiarando di volerlo saldare in rate di Fr. 3’740.-- ciascuna, scadenti il 30 giugno, risp. 31 luglio e 31 agosto 1995.
C.
Con scritto 2 novembre 1995 è stato comunicato alla Pretura che __________ sarebbe stato assente il giorno dell’udienza di contraddittorio fissata per l’8 novembre 1995 a causa di impegni di lavoro all’estero.
All’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso.
D.
Con sentenza 8 novembre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che lo scritto doc. B costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E.
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso argomentando che il giorno dell’udienza di contraddittorio si trovava per motivi professionali all’estero e di averne informato la Pretore. L’appellante ha chiesto il mantenimento dell’opposizione, trattandosi di un debito inesistente. Infatti sarebbero stati versati degli acconti, non risultanti tuttavia nella contabilità.
Considerato
a)
Ex art. 136 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale.
b)
In casu non è stata formulata domanda di rinvio come previsto dall’art. 136 CPC, la lettera 2 novembre 1995, inviata il 3 e pervenuta alla Pretura il 6 novembre 1995, valendo quale semplice comunicazione di assenza. Essa infatti non serve a provare che vi erano gli elementi soggettivi e oggettivi per l’ammissione di una domanda di rinvio ex art. 136 CPC.
Abbondanzialmente va osservato che, quand’anche lo scritto 2 novembre 1995 fosse stato da considerare quale istanza di rinvio, la stessa sarebbe stata da respingere per carenza di prove, non valendo infatti quale prova la semplice comunicazione di parte di essere assente all’estero l’8 novembre 1995 per motivi professionali. Tanto più se si considera che la data dell’udienza di contraddittorio era stata comunicata all’appellante già con ordinanza 2 ottobre 1995.
a)
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b)
Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
c)
Come correttamente ritenuto in prima sede lo scritto 17 maggio 1995 (doc. B) costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per Fr. 11’220.--. Gli interessi di mora sono riconosciuti solo al tasso del 5% ex art. 104 cpv. 1 CO, mancando la prova richiesta per l’applicazione dell’art. 104 cpv. 3 CO, con decorrenza dal 17 maggio 1995.
Le allegazioni dell’appellante concernenti il preteso versamento di acconti, presentate la prima volta in sede di appello vanno respinte ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo esclusa in questa sede la facoltà di addurre nuove eccezioni.
L’appello 16 novembre 1995 di __________ va di conseguenza parzialmenet accolto, sia pure in misura minima.
La tassa di giustizia segue la pressochê totale soccombenza dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, per carenza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 136 e 321 cpv. 1 lett. b CPC, 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
I. L’appello 16 novembre 1995 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 novembre 1995 della pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 28 settembre 1995 della __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta __________ al PE n. __________ del 24/25 aprile 1995 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 11’200.-- oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1995.
La tassa di giustizia di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 270.-- a titolo di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180:--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________
III. Intimazione a: - ____________________Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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