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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.188
Data decisione, Autorità: 07.10.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00188
Lugano 7 ottobre 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 aprile 1993 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________,
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 1. aprile 1993 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 24/25 ottobre 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 138’000.-- oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 1992 e Fr. 158.-- di spese esecutive.
L’istante è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
Le spese e la tassa di giudizio di complessivi Fr. 350.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte l’importo di Fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 6 novembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 6 dicembre 1995 l’appellato ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto che con comunicazione 19 agosto 1996 la parte appellata ha dichiarato di rinunciare al beneficio dell'assistenza giudiziaria richiesta;
rilevato che con scritto 30 settembre 1996 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, la parte appellata avendo rinunciato alle ripetibili, come risulta dalla lettera 25 settembre 1996 del rappresentante legale di __________;
considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
preso atto che la parte appellata ha rinunciato all’assegnazione d’indennità
pronuncia
L’appello 6 novembre 1995 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, é a carico di
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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