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Numero d'incarto:
14.1995.177
Data decisione, Autorità:
26.06.1998, CEF
Incarto n.
14.95.00177
Lugano
26 giugno 1998
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 luglio
1995 da
contro
(patr. dall’avv.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 16/26 giugno 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 9/10 ottobre 1995 ha così
deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria
l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo n.
__________dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 48’000.-- oltre Fr. 98.-- di
spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
Fr. 50.-- sono poste a carico del convenuto, che rifonderà inoltre all’istante
Fr.100.-- di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 ottobre 1995
ha chiesto l’ammissione di documenti risp. l’annullamento della sentenza
pretorile ed in via subordinata la reiezione dell’istanza, protestate spese e
ripetibili,
rilevato
che con scritto 8 novembre 1995 l’appellante ha chiesto la sospensione della
procedura;
preso atto che con
scritto 25 giugno 1998 __________ ha ritirato l’appello;
considerato
come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è
divenuta priva d’oggetto;
ritenuto
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e
indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le
parti ne concordino un diverso riparto;
preso
atto che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, la
tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, in mancanza di un petitum in tal senso, la parte appellata non
avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);
pronuncia: 1. L’appello
23 ottobre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 40.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico
di __________
-
Intimazione:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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