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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.162
Data decisione, Autorità:
22.11.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00162
Lugano
22
novembre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 giugno
1995 da
patr. dall'avv. __________
Contro
patr. da: __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione intereposta al PE n.
__________ del 20/26 giugno 1995 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 , con sentenza 24
agosto 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 184’953.40 oltre
interessi del 5% dal 19.6.1995 su Fr. 144’300.--.
- La tassa di giustizia
in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rîfondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di
indennità.”
Decisione
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 4 settembre 1995
ha postulato l’annullamento della sentenza e la retrocessione dell’incarto alla
Pretore per un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio, senza
prelevamento della tassa di giustizia ed assegnazione d’indennità;
con
osservazioni 9 ottobre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili,
rilevato
che con decreto presidenziale 6/8 settembre 1995 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo;
preso
atto che con scritto 6 novembre 1995 il patrocinatore dell’appellante ha
ritirato il gravame;.
ritenuto
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e
indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le
parti ne concordino un diverso riparto;
preso
atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti;
pronuncia
-
L’appello
4 settembre 1995 ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto
ritiro.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 600.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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