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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.156
Data decisione, Autorità: 24.05.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00156
Lugano 24 maggio 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 giugno 1995 da
patr. da: avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4 maggio/6 giugno 1995 dell’UE di Lugano:
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 luglio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 8’540.-- oltre interssi del 7% dal 3.4.1995.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 1. agosto 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza;
con osservazioni 28 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 4 maggio/2 giugno 1995 __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 8’960.-- oltre interessi al 7% dal 3 aprile 1995, indicando quale titolo di credito: “Debitore solidale con __________, Via __________ __________ - Affitto + acc. spese dicembre 94, gennaio, febbraio e marzo 1995, app. no. __________, Via __________, __________
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione concluso il 22 febbraio 1994 con l’escusso ed __________, concernente un appartamento sito a __________. Il canone di locazione più le spese è stato fissato in Fr. 2’135.-- mensili (doc. A). L’importo posto in esecuzione comprende i canoni di locazione per i mesi da dicembre 1994 a marzo 1995 compreso.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso, mentre il creditore ha ridotto la sua pretesa a Fr. 8’540.-- oltre interessi al 7% dal 3 aprile 1995.
D. Con sentenza 25 luglio 1995 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per le pigioni relative ai mesi da dicembre 1994 a marzo 1995 compreso, per l’importo complessivo di Fr. 8’540.--. Gli interessi sono stati concessi al tasso pattuito del 7% dal 3 aprile 1995.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso argomentando che il contratto di locazione in oggetto è stato firmato da due conduttori. Egli ha sostenuto di avere chiesto all’amministratrice più volte un estratto concernente la metà dell’affitto, dal quale andava poi dedotto l’importo del deposito. La __________ ha invece inviato una richiesta di pagamento ad ambedue i conduttori per l’importo complessivo. L’appellante ha rilevato che se ambedue avessero pagato, l’amministratrice avrebbe incassato la somma due volte.
F. Con osservazioni 28 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
d) Ex art. 143 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione. Senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge. Nel primo caso essa deve essere provata dal creditore non essendovi una presunzione legale della sua esistenza: è comunque sufficiente che la volontà di impegnarsi in comune risulti dall’atto stipulato oppure in modo inequivocabile dalle circostanze. Non è tuttavia necessario che le parti facciano uso della parola “solidale”. La costituzione di un rapporto solidale è pure possibile tramite una dichiarazione tacita (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 5. ed. n. 3827 p. 319). Con la sottoscrizione comune del contratto di locazione doc. A, __________ e __________ hanno espresso per atti concudenti la volontà di costituire per la locazione una società semplice determinando quindi la loro responsabilità solidale ex art. 544 cpv. 3 CO [cfr. Gauch Schluep, op. cit., p. 320, n. 3827: "Aber auch die Erweckung des blossen Anscheins der Existenz einer einfachen Gesellschaft kann nach der Gerichtspraxis Solidarhaft begründen (DTF 116 II 709 e 712).
Ex art. 144 cpv. 1 CO il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.
e) Dalla documentazione agli atti emerge che il contratto di locazione doc. A è stato sottoscritto dall’escusso quale “conduttore”e da __________ quale “coniuge”. Ora da queste indicazioni, che esprimono l’intenzione di costituire una comunione domestica, comunque almeno una società semplice, risulta in modo inequivocabile la volontà dell’escusso e di __________ di impegnarsi in comune nei confronti del locatore, anche se la solidarietà non è stata esplicitamente menzionata nel contratto. Il locatore di conseguenza poteva ex combinati art. 144 cpv. 1 e 544 cpv. 3 CO esigere, a sua scelta, il pagamento di tutti i canoni di locazione arretrati da uno di essi. Il creditore ha pertanto correttamente escusso __________ per l’importo complessivo di Fr. 8’540.-- oltre interessi al tasso pattuito del 7% dal 3 aprile 1995. L’eccezione di compensazione con la garanzia, fatta valere dall’appellante, va respinta ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stata sollevata la prima volta in sede di appello.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 143, e 144 cpv. 1 e 544 cpv. 3 CO
pronuncia
L’appello
agosto 1995 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 400.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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