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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.154
Data decisione, Autorità: 22.11.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00154
Lugano 22 novembre 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 aprile 1995 da
rappr. da__________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 aprile 1994 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con sentenza 14 luglio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 26 luglio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 26 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
considerato
in fatto e in diritto
che con PE n. __________ del 12/13 aprile 1995 dell’UEF di Mendrisio la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 116’322’454.-- oltre interessi, Fr. 22’768’974.--, Fr. 11’531.-- e Fr. 930.--, indicando quale titolo di credito: “1. Fr. 116’267’101.-- conformemente al complementare n. 29784 del 14.10.1987 - Fr. 55’353.-- conformemente al conto complementare n. __________ del 02.10.1987
che interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretore;
che la procedente fonda la sua pretesa su una decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni 10 maggio 1989 (doc. A), prodotta in fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale;
che all’udienza di contraddittorio l’escussa ha rilevato la mancanza dell’attestazione di crescita in giudicato, osservando che la decisione doc. A non può pertanto essere ritenuta valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione;
che con sentenza 14 luglio 1995 la Pretore di Mendrisio Nord ha respinto l’istanza argomentando che la decisione doc. A non risulta essere cresciuta in giudicato;
che con l’atto di appello la procedente ha sostenuto che l’originale della decisione doc. A, portante l’attestazione della crescita in giudicato, non poteva essere prodotto in quanto l’incarto si trovava presso la Corte di cassazione e revisione penale del Cantone Ticino, ed ha chiesto a __________ la produzione dell’originale; che d’altro canto la debitrice non ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, per cui la decisione è cresciuta in giudicato, il che avviene non con l’apposizione del timbro di crescita in giudicato, ma per la decorrenza del termine di ricorso;
che delle osservazioni della parte appellata si dirà, se necessario, in seguito;
che quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come pure entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);
che la decisone di un’autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 133 n. 7, 8, 9, 10, 11 e 14 p. 350/351);
che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che sulla decisione doc. A prodotta agli atti non è apposta alcuna attestazione di crescita in giudicato;
che la richiesta di edizione di documenti con la quale la procedente intende dimostrare la crescita in giudicato della decisione doc. A, formulata la prima volta in sede di appello, è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che sulla base della documentazione prodotta in prima sede non può essere verificato se la debitrice non ha fatto uso del suo diritto di ricorso, per cui la Pretore ha correttamente negato al doc. A la qualità di valido titolo di rigetto definitivo ex art. 80/81LEF;
che l’appello 26 luglio 1995 __________ va quindi respinto,
che tassa di giuistizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);
pronuncia
L’appello 26 luglio 1995 __________ è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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