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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.150
Data decisione, Autorità: 31.10.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00150
Lugano 31 ottobre 1995/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 maggio 1995 da
patr. dall'avv. __________
contro
per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 21 novembre / 2 dicembre 1994 dell’UEF di Locarno;
richiamata la sentenza 14 luglio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna;
visto l'atto 19 luglio 1995 di __________, redatto in tedesco e tradotto il 17 agosto 1995;
esaminati atti e documenti;
ritenuti gli estremi per decidere con breve motivazione ex art. 313bis CPC;
considerato
in fatto e in diritto:
che con PE n. __________ del 21 novembre / 2 dicembre 1994 dell’UEF di Locarno __________ procede contro __________ per Fr. 3'244'194.70 oltre accessori a titolo di "Schiedsgerichtsurteil Gafta Nr. __________ vom 9.8.1993. Äquivalent zu US$ 2'385'437.28 z.k.v. 1.36 vom 17.11.94";
che al PE è stata interposta opposizione e che la precettante ne ha chiesto il rigetto definitivo;
che all’udienza per il contraddittorio del 27 giugno 1995 __________ si è rifiutato di firmare il verbale "poiché non scritto in lingua tedesca";
che con sentenza 14 luglio 1995 il Pretore, in accoglimento dell'istanza di __________, ha rigettato in via definitiva l'opposizione;
che con atto 19 luglio / 17 agosto 1995 __________ si è aggravato contro il giudizio pretorile asseverando di non parlare l'italiano e quindi che gli "è difficile comprendere la sua lettera" (recte: sentenza), atteso che:
"qualora venisse confermata la sentenza, pronunciata da un tribunale arbitrale inglese senza la mia presenza, mi vedrò costretto a fare opposizione, per i motivi che le ho spiegato durante il nostro incontro del 27 giugno 1995";
"per problemi finanziari non sono in grado di prendere un mio legale; per questo motivo, per difendere i miei interessi mi rimangono soltanto mezzi e conoscenze modeste";
che con ordinanza 25 luglio 1995 __________ è stato invitato a versare l'anticipazione di Fr. 2'250.-- entro il 10 agosto 1995, con la comminatoria di stralcio dell'appello ex art. 312 CPC e 12 LTG;
che il 17 agosto 1995 __________ ha reso noto, senza dimostrarlo e senza fornire qualsivoglia indizio a sostegno, che non gli è possibile pagare l'anticipo "siccome essendo disoccupato non percepisco nessun stipendio", atteso altresì che "non ritengo di essere io il colpevole per le spese accumulatesi, ma bensì la __________ ";
che il mancato versamento dell'anticipo comporta la decadenza del gravame, l'atto 17 agosto 1995 essendo tardivo, a prescindere dalla carenza di qualsivoglia elemento atto a comprovare l'assunto dell'impossibilità di versare l'anticipo, non bastando affermare apoditticamente di essere disoccupato e omettendo di indicare, ove la conclamata disoccupazione fosse effettiva, quanto percepisce di indennità di disoccupazione, tanto più in quanto l'escusso è parte in un procedimento che lo vede debitore, quale "_____________", di oltre tre milioni di franchi svizzeri in connessione con la vendita di circa 100'000 t di "frumento ungherese da macina, idoneo per consumo umano";
che, in via abbondanziale, l’atto d’appello è anche nullo, atteso che ne mancano i presupposti procedurali essenziali: infatti il gravame deve indicare i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv.2 lett.f CPC), ritenuto che la dichiarazione d’appello è nulla se tale ipotesi non si realizza (art. 309 cpv.5 CPC);
che __________ ha manifestamente disatteso l’obbligo di motivazione, donde l’irricevibilità del gravame anche a tale titolo;
che, avendo fatto capo alla procedura ex art. 313bis CPC e avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;
richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 309 cpv.2 lett.f, 309 cpv.5 e 312 CPC; 12 LTG;
PRONUNCIA:
L’appellazione 19 luglio / 17 agosto 1995 __________, è irricevibile.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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