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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.140
Data decisione, Autorità: 23.04.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00140
Lugano 23 aprile 1996 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 marzo 1995 da
(patrocinato dallo Studio legale __________)
contro
avv.
(patrocinato dall’avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/28 ottobre 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2/12 giugno 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 36’983.35 più interessi al 5% dalla notifica del PE.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 23 giugno 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti
considerato
in diritto: A. Con PE n. __________ del 26/28 ottobre 1994 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso l’avv. __________ per l’incasso di Fr. 36’983.35 oltre interessi al 10% dal 18 ottobre 1994, indicando quale titolo di credito: “Risarcimento del debito del 23 maggio 1994, saldo impagato equivalente di Lit. 45’490’000.-- al tasso di 10% dal 18.10.1994.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su uno scritto datato 23 maggio 1994 firmato dall’avv. __________ e dall’arch. __________ (doc. B) nel quale è stato tra l’altro stipulato:
“Le parti concordano di recedere dai rapporti societari relativi a __________ a far data dal ...
Lo __________ si impegna a rendere liberi i locali al 5° piano di Via __________ a fronte della liquidazione delle seguenti spettanze:
ed arredi uffici __________ L. 35.490.000
......
Nota spese costituzione __________ L. 10.000.000
..................”
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto di avere sottoscritto l’accordo doc. B manifestamente in nome e per conto delle società, che gli fanno capo a Lugano, __________ e __________. La procedente avrebbe infatti reso delle prestazioni a favore delle due società per la realizzazione di uffici in via __________ a __________o, per cui sono state emesse la fattura n. 27 intestata a __________ per Lit. 24’843’000 (doc. 9) e la n. 26 intestata alla __________ per Lit. 10’647’000 (doc. 10), pari all’im-porto di Lit. 35’490’000 riconosciuto nel doc. B . L’escusso ha poi sostenuto l’esistenza di contropretese della __________ per varie operazioni eseguite per la costituzione di una società e per spese di viaggio e prestazioni personali rese all’architetto __________.
D. Con sentenza 2 giugno 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che dalla documentazione prodotta non risulta che l’escusso abbia sottoscritto il doc. B in nome e per conto delle società __________ e __________. Al contrario dal citato documento emerge che i firmatari dell’accordo sono l’avv. __________, che risulta aver sottoscritto a titolo personale, e l’arch. __________, indicato sulla carta intestata su cui è stato redatto l’accordo, quale titolare dello studio __________. In prima sede gli interessi sono stati riconosciuti, in difetto di un diverso accordo fra le parti, unicamente al tasso legale del 5% (art. 104 CO) con decorrenza dalla data del PE, non risultando agli atti una precedente messa in mora.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980 § 1 n. 7 p. 3)
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
d) Dal tenore dell’accordo doc. B risulta che le parti hanno concordato di recedere dai rapporti societari relativi alla __________ e che lo studio __________ si è impegnato a rendere liberi determinati locali a fronte della liquidazione di alcune spettanze ivi indicate. Da questo documento non emerge tuttavia con la necessaria chiarezza se con la sua firma l’escusso ha inteso unicamente sottoscrivere l’accordo di recessione dai rapporti societari in quanto tale oppure se ha inteso assumersi l’impegno di saldare personalmente gli importi ivi indicati, considerato tra l’altro che l’importo di Lit. 35’490’000 si riferisce agli uffici __________ e __________, per i quali erano state emesse le fatture n. 27 e 26 intestate alle società __________ e __________ (doc. 9 e 10) e che l’importo di Lit. 10’000’000 era destinato alle spese di costituzione dello __________. Pertanto dal doc. B non si può evincere una dichiarazione di volontà dell’escusso chiara, non equivoca e non soggetta ad interpretazione di volere pagare l’importo posto in esecuzione. Il limitato potere del giudice del rigetto provvisorio non consentendo tuttavia l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, l’istanza di rigetto dell’opposizione va respinta per carenza di un riconoscimento di debito che adempia i presupposti dell’art. 82 LEF.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF, nonché i disposti citati
pronuncia: 1. L’appello 23 giugno 1995 dell’avv. __________, Lugano, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 2/12 giugno 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione 22 marzo 1995 dello __________ è respinta.
La tassa di giustizia di Fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico dello __________ che rifonderà all’avv. __________ Fr. 400.-- a titolo di indennità.”
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dello __________, che rifonderà all’avv. __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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