AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.139
Data decisione, Autorità: 10.01.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00139
Lugano 10 gennaio 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 settembre 1994 da
patr. da: Studio legale
contro
avv.
patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1995 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con sentenza 12 giugno 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
E` rigetta in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona per la somma di Fr. 2’534’100.-- oltre interessi del 5% a far tempo dal 15 marzo 1994 e spese esecutive.
La tassa di giustizia globale di Fr. 500.--, da anticipare dall’istante, è a carico della convenuta, che rifonderà inoltre Fr. 7’500.-- alla controparte a titolo di ripetibili”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 21 giugno 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 23/28 giugno 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1994 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 2’539’500.-- oltre interessi al 10.40% dal 1. marzo 1994, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito come da brevetto no. dell’ e lettera avv. __________ del 5 settembre 1991”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Nell’ambito della concessione di un mutuo di DM 3’000’000-- da parte della __________ a __________ rimborsabile per il 30 luglio 1994 (doc. A da p. 4 a 7) , __________ ha redatto l’11 luglio 1991 il brevetto notarile n. __________(doc. B), nel quale ha tra l’altro dichiarato che le è stata messa a disposizione da parte di __________ la somma di DM 3’000’000.-- e di avere potere discrezionale sull’appannaggio annuo di Fr. 400’000.--. Essa ha inoltre dichiarato che __________ ha dato disposizione affinchè avesse il diritto di esigibilità nei suoi confronti per le predette somme, ossia DM 3’000’000.-- esigibili a partire dal 1. marzo 1994 e l’appannaggio annuo di Fr. 400’000.--, ossia Fr. 33’333.-- mensili a partire dall’erogazione del credito. Al fine di garantire __________ nell’ottenimento del mutuo da parte della __________ l’escussa nel citato brevetto notarile n. 424 ha assunto il seguente impegno:
“Qualora il signor __________ cederà all’istituto bancario __________ questi diritti e me lo notificherà, prenderò in considerazione la cessione e mi impegnerò irrevocabilmente ad effettuare dei pagamenti unicamente all’istituto bancario __________ e precisamente alla prima richiesta scritta.”
Il 26 luglio/16 agosto 1991 __________ ha ceduto alla __________ tra l’altro il credito di DM 3’000’000.-- nei confronti di __________ (doc. C). Questa, con lettera 5 settembre 1991 (doc. D), ha confermato alla banca creditrice di aver preso conoscenza della cessione dei diritti da parte di __________ derivanti dai predetti atti. Con scritto 11 marzo 1994 la procedente ha chiesto, tramite il suo rappresentatnte legale (doc. E) il versamento della somma di DM 3’000’000.--.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di non validità dell’impegno assunto tramite il brevetto n. 424 (doc. B) per vizio di volontà causato da dolo, timore in seguito a minacce ed eventualmente errore, producendo dei verbali concernenti le sue deposizioni rese davanti alle autorità inquirenti del Canton __________ (doc. 2 e 3). La debitrice ha prodotto inoltre un comunicato stampa emesso il 19 dicembre 1994 dal Giudice istruttore __________ (doc. 5) ed un estratto di un giornale italiano concernente il coinvolgimento della mafia siciliana nell’affare della presunta eredità di 300 miliardi di lire a favore di __________ (doc. 6). __________ ha poi rilevato che il credito garantito era contestato (doc. 7, 8, 9, 10 e 11) in seguito ad una truffa di cui era stato oggetto __________ nell’acquisto di un immobile.
D. Con sentenza 12 giugno 1995 il Pretore di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza, argomentando che in ordine di tempo __________ ha dapprima ceduto i propri diritti derivanti dal brevetto n. 424 alla __________ in data 26 luglio/16 agosto 1991 (doc. C). Con lettera 5 settembre 1991 __________ ha confermato di aver preso conoscenza della cessione dei diritti da parte di __________ alla __________ (doc. D). Con scritto 11 marzo 1994 (doc. E) il rappresentante legale della procedente ha chiesto il versamento della somma di DM 3’000’000.--. In prima sede è stato accertato che il 21 giugno 1994, giorno della domanda di esecuzione, il tasso di cambio era di DM 1 = Fr.0,8447, per cui la pretesa posta in esecuzione ammonta a Fr. 2’534’100.--. Il primo giudice ha respinto l’eccezione di nullità del brevetto n. 424 sollevata dall’escussa per dolo, per timore in seguito a minacce ed errore, le sue allegazioni, fondate unicamente sulla deposizione resa davanti al Giudice istruttore del Canton __________ nell’ambito di un procedimento penale, non fornendo i necessari riscontri oggettivi atti ad infirmare ex art. 82 cpv. 2 LEF il riconoscimento di debito. In prima sede è stato riconosciuto un interesse di mora al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) con decorrenza dal 15 marzo 1994, la creditrice avendo costituito in mora l’escussa con lettera 11 marzo 1994 (doc. E) per il 14 marzo 1994 (art. 102 cpv. 2 CO).
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. L’appellante ha sostenuto che, considerate le sue condizioni di salute, pretendere la promozione entro 10 giorni di una causa di disconoscimento del debito sarebbe contrario all’art. 4 Cost. e all’art. 6 CEDU. Essa ha poi postulato una riduzione dell’indennità assegnata alla procedente in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC.
F. Con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La volontâ di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337-338 con riferimenti).
b) Nell’ambito del contratto di mutuo 25 luglio 1991 per la concessione da parte della __________ di un credito di DM 3’000’000.-- a __________ (doc. A p. da 4 a 7), il brevetto notarile n. 424 dell ‘11 luglio 1991 (doc. B), con il quale l’appellante si è assunta un obbligo di pagamento nei confronti della citata banca, costituisce, insieme alla cessione 26 luglio /16 agosto 1991 (doc. C) del credito di DM 3’000’000.-- da parte di __________ alla __________ e alla relativa conferma 5 settembre 1991 (doc. D) dell’escussa, riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF. __________ è infatti divenuta direttamente debitrice nei confronti della __________ del citato credito di DM 3’000’000.--.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’appellante ha eccepito la non validità del riconoscimento di debito in oggetto facendo valere dolo ex art. 28 CO, timore in seguito a minacce ex art. 29 ss. CO ed errore ex art. 23 ss. CO. A prescindere dal fatto che queste eccezioni, riservati casi del tutto particolari che qui non si realizzano, sono tipiche del processo di merito vista l'impossibilità di accertamento con i limitati mezzi istruttori che il processo sommario consente, la debitrice ha fondato le sue eccezioni sulle sue dichiarazioni rese davanti all’autorità penale del Canton __________ (doc. 2 e 3) in merito ad un procedimento penale aperto nei suoi confronti, così come su un comunicato stampa emesso dal giudice istruttore del Canton __________ (doc. 5). Questi documenti contengono tuttavia solo dichiarazioni di parte e non costituiscono riscontri oggettivi, atti a rendere verosimile che la formazione della volontà dell’escussa a sottoscrivere un impegno personale nei confronti della banca era viziata. Inoltre dal comunicato stampa non risultano indicazioni in merito ad un eventuale dolo o minacce. Se mai fosse ravvisabile un eventuale errore, il giudice istruttore ha tuttavia dichiarato che rimane aperta la questione della responsabilità penale dell’escussa. D’altro canto nemmeno la produzione di una copia di un articolo di giornale italiano (doc. 6), tra l’altro non datato, senza indicazione della testata e del giornalista, può costituire riscontro oggettivo sufficiente a rendere verosimili le eccezioni sollevate dall’escussa. Anche i documenti prodotti a sostegno della contestata validità del credito garantito a __________ da parte della __________ per l’acquisto di un immobile (doc. 7, 8, 9 10 e 11) rappresentano d’altro canto unicamente atti di parte, con i quali ciascuno sostiene la propria tesi, per cui non possono essere considerati riscontri oggettivi ex art. 82 cpv. 2 LEF.
è pertanto rinviata all’azione di disconoscimento del debito. Le sue allegazioni in merito all’impossibilità, considerato il suo stato di salute, di assicurarsi nel termine di 10 giorni (recte: 20, se si considera che il termine di dieci giorni decorre dalla crescita in giudicato della sentenza di rigetto) una sufficiente difesa in tale procedura, a prescindere dalla loro inconsistenza, sono del tutto inconferenti poichè in insanabile contrasto con i termini fissati dal legislatore. Va poi rilevato, in via del tutto abbondanziale, che il PE in esame è stato intimato il 4 agosto 1994 e che l’udienza di contraddittorio è stata più volte rinviata, per cui l’appellante ha avuto sufficientemente tempo per prepararsi ed istruire il suo rappresentante.
Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 conns. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. In considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l’indennità assegnata dal primo giudice appare giustificata (cfr. anche art. 10 e 11 TOA).
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54 , 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
L'appello 21 giugno 1995 __________ a, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________ che rifonderà alla __________Fr. 5'000.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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