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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.137
Data decisione, Autorità: 07.08.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00137
Lugano 7 agosto 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’ istanza 12 aprile 1995 presentata da
contro
patr. dall'avv. __________
rilevato che con sentenza 1./12 giugno 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato:
"1. E` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da lunedì 12 giugno 1995, alle ore 16.00.
2/3/4 omissis".
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 20 giugno 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 22/23 giugno 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti;
Ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 12 aprile 1995 la __________, ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 1’488.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 3 maggio 1995 alle ore 10.30 l'escusso non è comparso.
C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento e produce una dichiarazione datata 9 giugno 1995 della creditrice che conferma di avere ricevuto Fr. 1’710.-- a pagamento dell’esecuzione in oggetto (doc. B).
Considerato
in diritto:
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.
Per gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).
Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.
Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
I. L'appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 1./12 giugno 1995 pronunciata dalla Segretaria assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. F. FA.95.00336, nei confronti di __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - avv. __________
Ufficio dei fallimenti di Lugano
Ufficio esecuzione di Lugano
Ufficio dei registri di Lugano
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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