AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.130
Data decisione, Autorità: 07.08.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00130
Lugano 7 agosto 1995/B/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 6/8 febbraio 1995 presentata da
(rappr.: da __________
Contro
rilevato che con sentenza 28 febbraio 1995 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato:
"1. L’istanza è accolta.
E` dichiarato il fallimento di __________ di __________
3./4./.5. Omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 9 marzo 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 24/30 maggio 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 6 febbraio 1995 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ di __________ per Fr. 41’346.85.
B. All'udienza di contraddittorio del 24 febbraio 1995 l'escusso non è comparso.
C. L’appellante sostiene che la decisione pretorile di fallimento è errata, la comminatoria di fallimento 29 aprile 1994 essendo stata annullata da una sentenza di questa Camera datata 6 maggio 1994. Inoltre secondo __________ la creditrice non avrebbe potuto ottenere il fallimento. La decisione sarebbe stata emanata dopo oltre sei mesi dalla cancellazione della sua società dal Registro di commercio, avvenuta il __________ con pubblicazione sul FUSC del __________
Considerato
in diritto
1.a) Ex art. 159 LEF decorso il __________ di 20 giorni dalla notificazione del precetto, oil creditore può chiedere all’ufficio di esecuzione che sia comminato il fallimento al debitore.
b) Dalla documentazione agli atti risulta che la creditrice con PE n. __________ del 17 marzo 1994 ha escusso il debitore per fr. 36’503.75 oltre interessi e accessori. __________ l’UEF di Riviera ha emesso la comminatoria di fallimento. Con provvedimento 14 giugno 1994, sempre l’UEF di Riviera ha ammesso l’opposizione tardiva interposta dall’escusso il 21/22 aprile 1994. Il 12 ottobre 1994 il Pretore del Distretto di Riviera ha poi rigettato l’opposizione in via provvisoria e con sentenza 28 febbraio 1995 ha pronunciato il fallimento sulla base della predetta comminatoria di fallimento __________ Questo modo di procedere è tuttavia errato, infatti essendo stata ammessa l’opposizione tardiva, la citata comminatoria di fallimento avrebbe dovuto essere annullata dall’UEF di Riviera contestualmente con il provvedimento 14 giugno 1994. Solo in seguito al rigetto dell’opposizione, pronunciato con sentenza 12 ottobre 1994, l’UEF avrebbe ex art. 159 LEF potuto emettere, su richiesta della creditrice una nuova comminatoria di fallimento, ove ne fossero ancora realizzati i presupposti.
c) La declaratoria di fallimento va annullata poichè è fondata su comminatoria di fallimento nulla siccome emessa prima che fosse rigettata l’opposizione al PE. Va infatti ricordato che la validità formale della comminatoria di fallimento è presupposto processuale che va esaminato d’ufficio, anche in sede di appello.
La tassa di giustizia è a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 52, 54, 67 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 68 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 40 e 159 LEF
pronuncia
I. L'appello 9 marzo 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene cosÌ riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento __________ pronunciata dal Pretore del Distretto di Riviera, inc. __________ somm. nei confronti di __________ di _________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 50.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico dello Stato del Cantone Ticino.
Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, da anticipare come di rito, sono a carico dello Stato del Cantone Ticino.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 75.-- del presente giudizio, già anticipata da __________ di __________, è a carico dello Stato del Cantone Ticino.
III. Intimazione:
Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca
Ufficio dei registri di Riviera, Biasca
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster