AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.106
Data decisione, Autorità: 22.05.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00106
Lugano 22 maggio 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 gennaio 1995 da
rappr. dall'Amm. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 18 agosto/13 ottobre 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 marzo 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è ammessa e, pertanto, l’opposizione interposta al PE n. __________UE Lugano respinta in via definitiva.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 7 aprile 1994;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
Deve essere accolta l’appellazione 7 aprile 1995 di __________?
Tassa di giustizia.
Considerato
in fatto e in diritto
che con sentenza 30 marzo 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal Cantone Ticino;
che con atto 7 aprile 1995 __________, che non è comparso all’udienza di contraddittorio in prima sede, si è aggravato contro il pronunciato pretorile nei termini che seguono:
“con la presente mi permetto di inoltrare ricorso alla sopracitata sentenza in merito all’esecuzione no. __________.
I motivi saranno da me esposti in sede di udienza”.
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
che l’appellazione si riduce al semplice rinvio ai "motivi che saranno esposti in sede di udienza", tanto irrituale quanto inconcludente;
che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
che in via abbondanziale va rilevato che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è inoltre esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);
per questi motivi,
richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
PRONUNCIA
L’appello 7 aprile 1995 __________, è dichiarato nullo.
La tassa di giustizia di Fr. 210.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster