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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.102
Data decisione, Autorità: 12.07.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00102
Lugano 12 luglio 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 febbraio 1995.da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19 gennaio/2 febbraio 1995 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con sentenza 17 marzo 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e, di conseguenza, l’opposizione al PE indicato è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di Fr. 112’500.-- oltre interesse al 5% dal 1.1.1995 e Fr. 198.-- di spese esecutive.
Decisione dedotta in appello dall’escusso con atto 3 aprile 1995, postulante la reiezione dell’istanza;
esaminati atti e documenti,
considerato
in fatto e in diritto
che la sentenza 17 marzo 1995 della Pretore di Mendrisio Nord è stata intimata a mezzo raccomandata lo stesso giorno e ritirata dall’appellante allo sportello il 20 marzo 1995;
che l’appellazione in esame reca la data 3 aprile 1995, che coincide con il giorno in cui è stata spedita ed è stata ricevuta dalla Pretura di Mendrisio Nord il 4 aprile 1995;
che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 21 marzo 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 20 marzo 1995, giorno della ricezione della sentenza;
che pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza giovedì 30 marzo 1995 , donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 3 aprile 1995;
che la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) è a carico dell’appellante mentre, avendo fatto capo alla procedura ex art. 313 bis CPC, non si assegnano indennità alla parte appellata;
per questi motivi,
richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia
L’appello 3 aprile 1995 di __________, è irricevibile siccome tardivo.
La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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