AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.93
Data decisione, Autorità: 05.01.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00093 e 14.95.00094
Lugano 05 gennaio 1996 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 2 febbraio 1993 da
(patr. da: __________)
contro
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 18/21 gennaio 1995 dell’UE di Lugano;
sulle quali istanze la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 13 marzo 1995 ha così deciso:
Inc. CEF __________ (__________, PE __________)
“1. L’istanza è respinta.
Inc. CEF __________ ( __________)
“1. L’istanza è respinta.
Sentenze dedotte tempestivamente in appello dalla creditrice che con atti 24 marzo 1995 ha postulato l’accoglimento delle istanze, protestate spese e ripetibili;
rilevato che le parti appellate non hanno presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ risp. __________ del 18/21 gennaio 1993 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________ AG) ha escusso __________ risp. __________, quali debitori, risp. condebitori solidali per l’incasso di Fr. 8’240.-- oltre interessi al 7% dal 1. dicembre 1992, indicando quale titolo di credito: “affitto dell’ente 412 e due posteggi non pagato - settembre/dicembre 1992 ente locato n. __________ Fr. 7’440.-- - settembre/dicembre 1992 posteggi Fr. 800.--”.
Interposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto i rigetti provvisori al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su due contratti sottoscritti il 16 novembre 1990 dalla __________ e dagli escussi concernenti la locazione di un appartamento di 5 1/2 situato nello stabile denominato “__________ ” a __________ per un canone mensile di Fr. 1’880.-- (doc. B) e di due parcheggi per un canone mensile di Fr. 200.-- (doc. C). Il 16 marzo 1992 l’immobile summenzionato è stato venduto alla __________, ora in liquidazione. Lo stesso giorno la sua amministratrice __________ (in seguito __________) ha inviato una comunicazione agli escussi, quale appendice n. 1 al contratto di locazione del 16 novembre 1990 , che l’hanno controfirmata, indicante il nuovo canone di locazione annuo, che a partire dal 1. aprile 1992 ammontava a Fr. 20’040.-- (doc. D).
C. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno dapprima contestato la legittimazione attiva della __________. Essi hanno poi argomentato che questa è subentrata sia nel contratto di locazione che nel contratto di lavoro, che la precedente proprietaria dell’immobile aveva con loro concluso. Infatti la nuova proprietaria non ha mai disdetto il rapporto di lavoro e __________ ha continuato a svolgere la sua attività quale custode, con la stessa retribuzione. Il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla escutente per la fine di agosto 1992, mentre quello di locazione è terminato alla fine di dicembre 1992. __________ ha dichiarato di avere prestato 657.5 ore di lavoro straordinario (doc. 4), risultanti dai rapporti doc. 3, allestiti e consegnati alla creditrice, che non li ha mai contestati. Gli escussi hanno posto pertanto in compensazione le ore calcolate ad un salario normale, più un supplemento del 25%, trattandosi di lavoro straordinario, per un importo di Fr. 13’857.30. A dimostrazione delle ore straordinarie effettuate, __________ ha rilevato che dal 1. settembre 1992 la procedente ha dovuto impiegare due persone per svolgere lo stesso lavoro (doc. 7).
D. Con sentenza 13 marzo 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto le istanze avendo ammesso l’eccezione di compensazione sollevata dagli escussi. Secondo la prima giudice __________ è stata assunta quale custode dapprima dalla __________ ed in seguito dalla rappresentante della procedente. Dagli atti non risulta che al termine del rapporto di lavoro sia stata liquidata per le sue prestazioni e nemmeno risulta una disdetta del rapporto di locazione e del rapporto di lavoro, l’uno comportando automaticamente la disdetta dell’altro.
E. Contro le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata la procedente con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Le due appellazioni sono dirette contro due sentenze pretorili aventi la stessa appellante, sostanzialmente riferite a fatti simili; le cause inc. 14.95.93 e 14.95.94 possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza.
2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il contratto di locazione 16 novembre 1990 doc. B per l’appartamento di n. __________ di 5 ½ locali, nel quale la __________ è subentrata quale locatrice, come si evince dall’appendice doc. D, costituisce insieme con quest’ultimo documento valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF per le pigioni poste in esecuzione per i mesi da settembre a dicembre 1992 per l’importo di Fr. 7’440.--.
Diverso è invece il caso per il contratto di locazione per parcheggio veicoli 16 novembre 1990 (doc. C), ritenuto che il doc. D non indica che la __________ è subentrata anche in tale contratto. Di conseguenza per la locazione dei due posteggi per il periodo da settembre a dicembre 1992 per l’importo di Fr. 800.-- la procedente non dispone di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.
3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottonbre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Incombe all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit. § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito ancorchè contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80).
c) Gli escussi hanno sollevato l’eccezione di compensazione con pretese derivanti dal lavoro svolto da __________ quale custode dell’edificio “__________ ”, in cui gli escussi abitavano. Dai documenti agli atti emerge un contratto di lavoro datato 16 novembre 1990 (doc. 1), concluso dall’escussa con la precedente proprietaria __________ ed un secondo contratto datato 25 giugno 1991 (doc. 2), ambedue concernenti il lavoro di custode svolto nell’edificio “__________ ”. Contrariamente a quanto sostenuto dai debitori escussi, il contratto doc. 2 è stato tuttavia stipulato dalla __________ in nome proprio, quale datrice di lavoro, e non quale rappresentante della __________, che pertanto non risulta obbligata nei confronti di __________. Che d’altronde questo contratto ha verosimilmente sostituito il precedente concluso con la , può essere ritenuto dal punto 10, che prevede che alcuni punti contenuti nel doc. 1 avevano validità anche per il contratto di lavoro doc. 2. Pertanto non avendo gli escussi reso verosimile che eventuali pretese derivanti dal lavoro svolto da __________ quale custode dell’edificio “ ” possono essere fatti valere nei confronti della procedente, la loro eccezione di compensazione va respinta.
c) Le istanze di rigetto provvisorio delle opposizioni vanno quindi accolte limitatamente a Fr. 7’440.--. Gli interessi sono tuttavia giustificati solo al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1. dicembre 1992, atteso che i debitori erano costituiti in mora ex art. 102 cpv. 2 CO senza necessità d’interpellazione, il giorno dell’adempimento essendo stabilito dal contratto di locazione (cfr. OR-Wiegand, n. 10 od art. 102 CO).
Le tasse di giustizia e le indennità seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 9/10 e 1/10 (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF):
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia: I. Le cause inc. CEF __________ e __________ sono dichiarate congiunte.
II. L’appello 24 marzo 1995 della __________ (inc. CEF __________), è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 marzo 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 2 febbraio 1993 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 18/21 gennaio 1993 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 7’440.-- oltre interessi al 5% dal 1. dicembre 1992.
II.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 170.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/10 della __________ per 9/10 di __________, il quale rifonderà alla __________ Fr. 300.-- per parte di indennità.
III. L’appello 24 marzo 1995 della __________ (inc. __________), è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 marzo 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 2 febbraio 1993 della __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 18/21 gennaio 1993 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 7’440.-- oltre interessi al 5% dal 1. dicembre 1992.
III.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 170.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/10 della __________ e per 9/10 di __________, la quale rifonderà a __________ Fr. 300.-- per parte di indennità.
IV. Intimazione:
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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